Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4335 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4335 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 8672-2017 proposto da:
CIGNARALE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE CIMETTI in virtù di procura in calce al
ricorso;
– ricorrente nonchè contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

33
” CL-

1

Data pubblicazione: 22/02/2018

Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Potenza il
ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia
all’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento
penale, in relazione al periodo dal gennaio del 2001,
allorquando il processo era iniziato dinanzi al GUP presso il

era intervenuta la sentenza del Tribunale di Potenza con la
quale era stato assolto dal reato di cui agli artt. 81 e 314 co. 2
C. p.

Con decreto del 5/4/2016 il Consigliere delegato della Corte
d’Appello rigettava la domanda perché non risultava depositata
la documentazione attestante la fondatezza della domanda,
munita della certificazione di conformità agli originali.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il
ricorrente e, nella contumacia del Ministero, la Corte di Appello
in composizione collegiale, con decreto del 6/10/2016,
confermava il decreto opposto, ritenendo che, pur apparendo
fondato il motivo di censura in ordine alla carenza della
documentazione comprovante la fondatezza della pretesa,
tuttavia non poteva non attribuirsi efficacia preclusiva del
diritto all’indennizzo alla mancata presentazione dell’istanza di
accelerazione nel processo penale presupposto.
La norma invocata, infatti, era destinata a trovare applicazione
al caso di specie, in quanto alla data della sua entrata in vigore
il procedimento penale nel quale era coinvolto il Cignarale era
pendente, essendo quindi necessario che l’imputato
manifestasse la volontà e l’interesse a contenere i tempi del
processo penale, pena l’esclusione del diritto all’indennizzo.
La previsione de qua risultava poi essere in sostanziale linea di
continuità con la successiva disposizione di cui all’art. 1 ter
della legge n. 89/2001 quale modificata dalla novella del 2015,

Ric. 2017 n. 08672 sez. 52 – ud. 19-12-2017 -2-

Tribunale di Potenza, sino alla data del 1/4/2015 allorquando

atteggiandosi non più come causa di esclusione dell’indennizzo
ma come causa d’inammissibilità della domanda di equa
riparazione.
Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto
ricorso affidato ad un motivo.

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 co. 2 quinquies lett. e) della legge n.
89/2001, in quanto ritenuto applicabile ad una fattispecie nella
quale alla data di entrata in vigore delle legge n. 134 del 2012
risultavano già superati i termini di durata ragionevole del
processo presupposto
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge
n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 55 del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
134 del 2012, «Non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) e)
quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione
del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento
dei termini cui all’articolo 2-bis».
La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma
2, si applica «ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto», e postula che l’istanza di
accelerazione venga presentata nel procedimento penale
allorquando questo abbia appena superato la durata
ragionevole stabilita dall’art. 2.
Successivamente, con la legge n. 208 del 2015, in vigore dal
10 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina
dell’equa riparazione, introducendo l’istituto dei rimedi
preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la

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L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

domanda di equa riparazione (art. 1-bis, comma 2, della legge
n. 89 del 2001, introdotto dalla citata legge n. 208 del 2015),
ha abrogato l’art. 2, comma

2-quinquíes,

lettera

e),

prevedendo che «l’imputato e le altre parti del processo penale
hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di

mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2,
comma 2-bis» (art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del
2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015), ma, come
peraltro ritenuto dallo stesso provvedimento gravato, deve
escludersi che la novella del 2015 sia applicabile alla vicenda in
esame.
Ed, invero alla luce di quanto previsto dall’art. 6 co. 2 bis della
legge n. 89/2001, sempre come modificato dalla legge n.
208/2015, che prevede che “Nei processi la cui durata al 31
ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2,
comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data
non si applica il comma 1 dell’articolo 2”, non è possibile
invocare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento dei
rimedi preventivi.
Tornando quindi alla previsione di cui all’art. 2 co. 2 quinquies
lett. e) nella formulazione scaturente dalla novella del 2012,
ritiene la Corte che la stessa non sia applicabile
temporis

ratione

alla fattispecie, in quanto nessuna disposizione

transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei
procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione n. 134 del 2012 (11 settembre 2012),
abbiano superato la ragionevole durata.
La soluzione interpretativa offerta dalla Corte d’appello,
secondo cui in assenza di istanza di accelerazione nel
procedimento penale la domanda di equa riparazione sarebbe

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procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei

sostanzialmente improponibile appare errata e non coerente
con il dato letterale della disposizione citata.
Né appare possibile assimilare l’istanza de qua alla diversa
ipotesi della istanza di prelievo nel procedimento
amministrativo, in quanto è sufficiente rilevare che, la

del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, modificata nel 2010 ad opera dell’art. 3, comma 23,
dell’Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 (poi oggetto di
correzione ad opera del d.lgs. n. 195 del 2011), prevede
esplicitamente che “La domanda di equa riparazione non è
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in
cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma
1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata
l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice
del processo amministrativo, né con riguardo al periodo
anteriore alla sua presentazione”, sicchè appare evidentemente
preclusa la possibilità di una equiparazione delle due discipline,
l’una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal
1907; l’altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo
processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una
condizione per poter ottenere l’equa riparazione per il caso in
cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto.
Osta alla possibilità di applicare l’art. 2-quinquies, lettera e) ai
procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della
legge n. 134 del 2012, avessero già superato la ragionevole
durata, l’ulteriore considerazione secondo cui il termine per la
presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi,
non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla
entrata in vigore della legge di conversione, con evidente

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formulazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112

mutamento dei presupposti applicativi della disposizione
stessa.
Peraltro se

la

norma

introdotta

nel

2012,

come

sostanzialmente confermato anche dalla novella del 2015,
laddove l’istanza di accelerazione è stata trasformata in un

acceleratoria, tale finalità avrebbe una sua ragione d’essere
solo nel caso in cui il termine non sia ancora maturato ovvero
sia decorso da appena trenta giorni poiché in tal modo la
presentazione dell’istanza potrebbe essere lo stimolo per
assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo
quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del
processo.
La norma quindi conserva una sua logica se interpretata in
un’ottica di prevenzione del danno, intesa cioè quale strumento
in grado di impedire una dilatazione del processo, il cui omesso
utilizzo implica la perdita del diritto all’indennizzo.
Effetti totalmente distorsivi avrebbe la sua estensione al
diverso caso in cui, già alla data di entrata in vigore della legge
del 2012, sia decorso il termine di cui all’art. 2.
In tal caso il pregiudizio derivante dalla durata eccessiva del
giudizio si è già radicato nel patrimonio o comunque si è
manifestato nei suoi effetti nei confronti della parte del
processo, e quindi la mancata presentazione della istanza di
accelerazione non potrebbe incidere anche sul danno già
maturato. Alla parte verrebbe quindi imputata un’inerzia per
una condotta che prima della riforma non era esigibile,
mancando nell’ordinamento processuale penale una specifica
disciplina dell’istanza di accelerazione così come configurata
dal legislatore.

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rimedio preventivo, assegna alla istanza de qua una funzione

D’altronde le varie ipotesi di cui all’art. 2 co. 2 quinquies vanno
a sanzionare condotte colpevoli della parte, o per essere ab
origine connotate da un abuso del processo, ovvero per avere
successivamente consentito di abusare dello strumento
processuale.

colpevolezza del ricorrente, e conforta tale esegesi la
previsione di chiusura di cui alla lett. f) dell’art. 2 co. 2
quinquies, che sanziona le condotte abusive che abbiano
determinato una dilatazione dei tempi del processo.
Risulta, dunque, evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte
d’appello di Potenza nell’escludere il diritto all’equa riparazione
per l’irragionevole durata del procedimento penale presupposto
– nel quale la durata ragionevole era stata superata da tempo a causa della mancata presentazione della istanza di
accelerazione nel termine di trenta giorni dalla entrata in
vigore della legge n. 134 del 2012.
Resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di
valutare il comportamento dell’imputato nel giudizio
presupposto al fine di desumerne elementi significativi ai fini
della determinazione dell’indennizzo.
Il ricorso va quindi accolto, dandosi continuità a quanto in
precedenza già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.
26627/2016; Cass. n. 23448/2016) con conseguente
cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte
d’appello di Potenza, in diversa composizione la quale
procederà a nuovo esame alla luce del seguente principio di
diritto: «in tema di equa riparazione per la irragionevole durata
di un procedimento penale, la disposizione di cui all’art. 2,
comma 2-quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001 – a
tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando

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In tale prospettiva l’inerzia deve connotarsi per una

l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei
termini cui all’articolo 2-bis” – non è applicabile in relazione
alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali
che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già

medesima legge».
Al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e per l’effetto, cassa il
decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 19
dicembre 2017.

superato la durata ragionevole di cui all’art. 2-bis della

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