Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4335 del 21/02/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4335 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul ricorso 17357-2009 proposto da:
DI
MAURO
LUIGI
DMRLGULI0R07C351R,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LEI GRACCHI 187, presso lo
studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LAZZARA
ANTONINO;
– ricorrente –
2012
contro
2619
HOTEL
MANAGEMENT
SPA
01121630878,
LIUNI
SPA
08572490152;
– intimati –
Data pubblicazione: 21/02/2013
Nonché da:
HOTEL MANAGEMENT SPA 01121630878, domiciliato ex lege
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
HARCELLONA MARIO, GEUFFRIDA MASSIMO;
nonchè contro
DI
MAURO
LUIGI
DMRLGU4ORO7C351R,
LIUNI
SPA
P. 1.08572490152;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 951/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 24/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito il
P.M.
in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che riuniti
i ricorsi ha
concluso per il rigetto del ricorso principale e per
l’accoglimento del ricorso incidentale relativamente
al primo motivo, con l’assorbimento dei restanti
motivi.
– ricorrente incidentale –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Catania, in accoglimento
della
domanda
proposta
dalla
committente
l’Hotel Management s.p.a., condannava Luigi Di
titolare
pagamento della
titolo di
dell’omonima
somma di
impresa,
euro
risarcimento dei
danni
dalla difettosa posa in opera
murale
21.804,81
al
a
derivanti
di un tessuto
destinato al rivestimento di pareti
dell’albergo dell’attrice; rigettava invece la
domanda con cui quest’ultima aveva chiesto la
condanna anche
fornitrice
della società Liuni
del
tessuto
murale
s.p.a.
destinato
a
rivestimento di pareti
Avverso tale decisione proponeva appello il Di
Mauro mentre l’Hotel Management s.p.a. spiegava
impugnazione incidentale nel confronti della società
Liuni s.p.a.
Con sentenza dep. il 21 luglio 2008 la Corte di
appello
di
l’impugnazione
s.p.a.
Catania
dichiarava
proposta
inammissibile
dall’Hotel
Management
sul rilievo che, essendo stata
proposta nei
‘confronti di parte diversa dall’impugnante principale
e tenuto conto che si trattava di impugnazione autonoma
e non incidentale, il termine breve per appellare
3
Mauro,
decorreva
dalla notifica dell’impugnazione principale
‘e non quindi nei termini di cui agli artt.325 e 327
cod. proc. civ., essendo peraltro irrilevante che la
sentenza non fosse stata notificata.
L’appello proposto dal Di Mauro era rigettato,
prescrizioni e di decadenza formulate ai sensi
dell’art. 1667 cod., civ. mentre era affermata la
responsabilità del medesimo per non avere usato la
diligenza richiesta all’appaltatore, atteso il
collegamento fra i vizi e la posa in opera del
materiale.
2. Avverso tale decisione ha proposto
principale per cassazione
ricorso
sulla base di unico motivo
Luigi Di Mauro.
Ha resistito con controricorso dall’Hotel Management
.s.p.a., che ha proposto nei confronti della Liuni
s.p.a.
ricorso incidentale sulla base di sei motivi.
A seguito di ordinanza interlocutoria emessa
dal
Collegio
l’Hotel
Management
s.p.a.
ha
proceduto all’integrazione del contraddittorio
nei confronti della Liuni s.p.a.
essendo state ritenute infondate la eccezioni di
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello
incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ.,
perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza.
Con l’unico motivo
11
ricorrente principale,
lamentando violazione degli artt. 1362 e se. cod. civ.
in relazione all’art.360
n.3 e 5
cod. proc. civ.,
denuncia l’erronea interpretazione del contratto, posto
che nella specie non sussistevano gli elementi che
integrano il contratto di appalto ma quello di lavoro
autonomo con conseguente applicabilità del’art. 2226
cod. civ. che stabilisce in otto giorni dalla scoperta
il termine per la denuncia dei vizi : il che avrebbe
comportato la decadenza dell’attrice dalla garanzia.
1.1. li motivo va disatteso.
La questione, nei termini in cui è stata formulata, è
inammissibile per la sua novità perché, essendo stata
proposta per la prima volta in sede di legittimità,
involge accertamenti di fatto nuovi ovvero una diversa
interpretazione del contratto intercorso fra il
ricorrente e l’Hotel Management s.p.a.: secondo
quanto risulta dalla sentenza impugnata, la natura del
,
negozio
stipulato
delle
qualificazione come di
parti
Ovvero
la
sua
contratto di opera e non di
5
.1.
appalto non erano state oggetto dei motivi di appello;
anzi, ritenendo applicabile la disciplina dell’appalto
‘in materia di decadenza e di prescrizione, con l’
impugnazione era stato dedotta la mancata decorrenza
dei termini al riguardo previsti dall’art. 1667 cod.
Il ricorso principale va rigettato.
RICORSO INCIDENTALE
1.1. – Con il primo motivo la ricorrente, lamentando
violazione
dell’art.
343,
in relazione all’art.
dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censura la sentenza
impugnata laddove aveva fatto dipendere la natura
incidentale dell’impugnazione dalla circostanza che la
stessa fosse rivolta non contro l’impugnante principale
ma contro altra parte.
1.2. – Il secondo motivo (violazione degli artt. 343 E
331, in relazione all’art. dell’art. 360 n 4 cod.
,
proc. civ.) e il terzo (violazione dell’art. 331, in
relazione all’art.
deducono
dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)
che in ogni caso l’impugnazione incidentale
era ammissibile, stante il rapporto di inscindibilità
fra le domande
con la quale l’attrice aveva chiesto
nei confronti dei convenuti
la condanna solidale o
alternativa.
1.3. – Il
quarto, il quinto e il sesto motivo
01\i’
civ.
formulano le medesime doglianze di cui ai primi tre
motivi sotto il profilo della violazione dell’art. 360
n. 4 cod, proc. civ.
I motivi sono fondati.
Occorre premettere che la sentenza impugnata ha
Management s.p.a. in quanto – essendo autonoma,
perché proposta contro parte diversa dall’impugnante
principale – doveva essere formulata nel termine di
trenta giorni che avrebbe dovuto decorrere
dall’impugnazione principale, avendo perciò considerato
irrilevanti la mancata notifica della decisione
impugnata e il mancato decorso dell’anno dalla
pubblicazione (circostanze pacifiche).
Occorre qui ricordare il principio di unità
deWimpugnazione
secondo il quale l’impugnazione
proposta per prima determina la pendenza dell’unico
processo nel quale sono destinate a confluire, sotto
pena di decadenza, per essere decise simultaneamente,
tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa
sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere
incidentale.
L’art. 334 regola le impugnazioni incidentali
tardive
proposte nei confronti dell’impugnante
principale o nei confronti delle parti chiamate a
ritenuto tardiva l’impugnazione proposta dalla l’Hotel
integrare il contraddittorio e, nel prevedere la loro
ammissibilità anche quando per loro sia decorso il
termine di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
stabilisce il momento e le modalità
rispettivamente
sancito dall’art. 343 cod. proc. civ.
– per l’appello
cassazione – assumendo rilevanza l’eventuale tardività
soltanto nel caso in cui l’impugnazione principale sia
dichiarata inammissibile.
Il momento di decorrenza dei termini di cui agli
artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
notificazione e pubblicazione
della
(rispettivamente
r/g
sentenza)
esclusivamente quello indicata da tali norme.
La
questione
della
ammissibilità
o
meno
dell’impugnazione proposta nei_ confronti dì una parte
diversa da quella principale ovvero dei presupposti in
‘base ai quali_ la stessa
possa ritenersi ammissibile
anche oltre i casi di inscindibilità o dipendenza
assume rilevanza evidentemente nel caso in cui siano
per essa decorsi i termini di cui alle citate norme.
Nella specie, la impugnazione proposta da l’Hotel
Management
s.p.a.
nei
confronti
della
Liuni
s.p.a. successivamente alla prima aveva, come tale,
natura incidentale e doveva essere proposta nel
medesimo processo.
– e dall’art. 371 cod. proc. civ.- per il ricorso per
La stessa era ammissibile perché :a)in primo luogo
non era tardiva, essendo stata proposta nel termine di
un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
()Ull a i. C.).b) è stata tempestivamente ci.444,,t-at-ok con la comparsa
‘di costituzione all’udienza fissata per la prima
proc., civ. nel testo anteriore alla legge n. 353 del
1990
ratione temporis applicabile, essendo il giudizio
instaurato in epoca anteriore al 1 ° aprile 1995.
Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al
ricorso incidentale, dovendo il giudice di appello
essere investito dell’esame dell’appello incidentale;
il giudizio deve essere rimesso, anche per le spese del
presente fase, ad altra sezione della Corte di appello
di Catania.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi accoglie il ricorso incidentale
rigetta quello principale cassa la sentenza impugnata
in relazione al ricorso incidentale e rinvia,anche per
, le spese della presente fase, ad altra sezione della
Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
dicembre 2012
comparizione secondo guanto previsto dall’art. 343 cod.