Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4335 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2510-2015 proposto da:

MASIS SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 262/264, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE TAVERNA, ANNA STEFANINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3705/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Masis s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio ritenendo legittima la cartella di pagamento notificata alla società contribuente relativa al disconoscimento di un credito IVA per l’anno 2007, non indicato nella dichiarazione.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla possibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso ingiustamente denegato dalla CTR, è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, a detto principio non si è attenuto il giudice di appello che ha escluso la possibilità di fare valere nel giudizio promosso dalla parte contribuente per contrastare la cartella di pagamento emessa dall’ufficio il diritto a detrazione del credito IVA non indicato nella dichiarazione IVA. Sarà poi compito del giudice di merito verificare se la parte contribuente ha assolto l’onere di comprovare che l’eccedenza d’imposta sia stata comunque avanzata tempestivamente dal secondo i principi sopra esposti.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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