Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4334 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31906/2005 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato BLASI Paolo,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANCUSI UGO,

STRAMMIELLO MICHELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, C.S., C.

V.;

– intimati –

sul ricorso 640/2006 proposto da:

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA in persona della procuratrice ad

negotia Dott. G.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

DIERNA ANTONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCO MARINO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.M., C.S., C.V.;

– intimati –

avverso ALTRO n. 1173/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emessa

il 1/3/2005, depositata il 29/08/2005, R.G.N. 1405/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MARINA BIANCO per delega dell’Avvocato MARINO

BIANCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29.8.91 la Unipol s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze S.M. per sentir accertare l’esatto svolgimento dell’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) in (OMISSIS) tra l’auto di proprietà del convenuto e dal medesimo condotta e quella di proprietà di C. V. e condotta da C.S. e se nella causazione del sinistro fosse ravvisabile anche una responsabilità del S., nonchè l’entità effettiva dei danni subiti dal convenuto e l’ammontare dell’effettivo risarcimento da essa dovuto al S..

Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo di chiamare in causa i C. e, nel merito, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della Unipol e dei C. al risarcimento di tutti i danni subiti.

Con sentenza n. 2231/02 il Tribunale adito dichiarava non riconoscersi alcun diritto al risarcimento danni in capo al S..

Proposto appello da quest’ultimo, si costituiva in giudizio solo l’Unipol, che chiedeva il rigetto del gravame: con sentenza depositata il 20.8.05, la Corte di appello di Firenze dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e la responsabilità di C.S. nei confronti del S. in ordine al sinistro per cui è causa, rigettando la domanda del S..

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S., con quattro motivi, mentre l’Unipol ha resistito con controricorso con cui ha sollevato ricorso incidentale “ipotetico”, limitatamente al capo della sentenza che afferma la responsabilità in ordine al sinistro di C.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta in via preliminare la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, L. n. 39 del 1977, art. 5, nonchè insufficiente motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che la prova contraria alla ricostruzione del sinistro risultante dal modulo di constatazione amichevole fosse stata fornita esclusivamente dalle risultanze della c.t.u..

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2733, 2735 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 287 e 288 c.p.c., per errore materiale, ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale nei confronti di C.V., proprietario dell’auto Opel Ascona, per non avere il medesimo fornito alcuna prova contraria ai fatti contenuti nel modulo di constatazione amichevole ed alla dichiarazione di responsabilità del 4.5.90 sottoscritta anch’essa da C.S..

Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2702, 2704 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, non avendo la Corte di merito riconosciuta erroneamente alle fatture prodotte in atti la valenza di prove documentali attestanti l’entità dei danni riportati da esso ricorrente.

Con il quarto motivo infine denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’insufficiente motivazione su un punto decisivo, per essere state poste a carico del ricorrente le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’Unipol, nonostante le risultanze di causa e la circostanza in particolare dell’avvenuta declaratoria di nullità della sentenza di primo grado a seguito dell’appello proposto dal ricorrente medesimo.

1. Il primo motivo non è fondato.

Giustamente la Corte di merito ha rilevato, con il conforto della relativa giurisprudenza di questa C.S., che nei confronti dell’Unipol la constatazione amichevole d’incidente, sottoscritta dai conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro, fa presumere che quest’ultimo si sia verificato nelle circostanze e con le modalità e le conseguenze risultanti dal modulo C.I.D., salvo prova contraria da parte dell’impresa assicuratrice; prova contraria che ha ritenuto raggiunta in forza delle risultanze della c.t.u., dalle quali si evince che le indagini compiute sulla dinamica del ribaltamento, sulle caratteristiche della strada e sui danni escludono che l’incidente possa essersi verificato con le modalità descritte nel modulo stesso.

Nessuna censura può muoversi alle suddette argomentazioni della sentenza impugnata sia sul piano della asserita violazione di norme di diritto che su quello dell’esigenza di una adeguata motivazione, sebbene in ordine a quest’ultimo punto si renda necessaria una doverosa precisazione.

Ed invero, la consulenza tecnica, per la sua peculiare natura, non può essere un mezzo di prova nè di ricerca dei fatti che debbono essere provati dalla parte, ma deve essere solo lo strumento di valutazione di fatti già dimostrati, attraverso l’ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica (v. Cass. n. 11133/95).

Ciò comporta, in relazione a quanto qui interessa, che, dovendosi presumere in base alle risultanze del modulo CID che l’incidente si sia verificato secondo le modalità ivi descritte, tale ricostruzione presuntiva del sinistro può legittimamente ritenersi disattesa dalla valutazione del giudice di merito che si sia avvalso delle risultanze delle indagini tecniche svolte dal c.t.u..

In altre parole, nel caso di specie non è accaduto che la Corte di merito abbia arbitrariamente ritenuto che la prova contraria alla ricostruzione presuntiva del sinistro derivante dal modulo CID sia stata fornita dall’Unipol attraverso le risultanze della c.t.u., ma sono stati direttamente i giudici di appello a valutare come inattendibile quella ricostruzione attraverso lo strumento delle conclusioni espresse dal c.t.u.; ed in questo senso può disporsi la correzione della motivazione sul punto in questione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti, le stesse considerazioni che sono state in precedenza svolte a giustificazione del rigetto della domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell’Unipol valgono, a maggior ragione, a proposito della domanda avanzata nei confronti del proprietario dell’Opel Ascona, C.V. (e non C.S., come erroneamente indicato in sentenza), avendo i giudici d’appello correttamente rilevato come la constatazione amichevole del sinistro abbia valore probatorio di confessione stragiudiziale, a norma dell’art. 2735 c.c., solo nei riguardi del suo autore, C. S., mentre essa rimane liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi delle altre parti del giudizio, siano esse o meno condebitori solidali, come si evince dell’art. 2733 c.c., u.c., per il caso di litisconsorzio necessario.

2.1. Per completezza di motivazione in ordine alle censure oggetto del secondo motivo di ricorso, si rileva che effettivamente nel corso della sentenza impugnata i giudici d’appello hanno scambiato più volte tra loro i nomi di C.V. (proprietario dell’Opel Ascona) e di C.S. (conducente della medesima), ma che tali errori meramente materiali non hanno in alcun modo inciso sostanzialmente, come sostiene il ricorrente, sulla conseguente decisione nei confronti dell’assicurato C.V., proprietario del veicolo.

2.1.1. Ed invero, è inficiato da errore materiale il rilievo che si legge a pag. 5 della sentenza gravata, secondo cui “il signor C.S. non era neppure presente al momento in cui si verificò il sinistro”, in quanto la Corte fiorentina intendeva chiaramente riferirsi al proprietario dell’auto, C.V.:

ma tale errore non toglie alcun, valore alle argomentazioni con le quali la Corte stessa ha valutato come ininfluente ai fini della decisione la dichiarazione di assunzione di responsabilità del 4.5.90 a firma di C.S. (conducente dell’Opel, ma dichiaratosi suo proprietario nella dichiarazione stessa).

Giustamente, infatti, la Corte territoriale ha rilevato come quest’ultima non abbia alcun valore probatorio, in quanto la confessione deve avere ad oggetto ex art. 2730 c.c., fatti oggettivi e non giudizi implicanti valutazioni giuridiche, quali ammissioni di colpe o di responsabilità.

Nè può sostenersi che la sentenza gravata abbia erroneamente attribuito la dichiarazione in questione a soggetto diverso dal dichiarante, risultando chiaramente all’inizio di pag. 5 che essa sia stata sottoscritta da C.S..

3. Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile.

Ed invero, sebbene impropriamente rappresentate sotto il profilo della violazione di legge e quello del vizio di motivazione, le doglianze addotte costituiscono censure in punto di fatto, dirette come sono ad un riesame del merito della causa.

Rientra, infatti, nei poteri discrezionale del giudice di merito la valutazione del materiale probatorio, e pertanto il relativo convincimento si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, quando sia sorretto – come avviene nel caso di specie – da motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Ricorso incidentale.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale.

Conseguentemente il ricorrente in via principale va condannato alla rifusione in favore dell’Unipol delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito quello incidentale, condanna S.M. alla rifusione in favore della soc. Unipol delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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