Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4334 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3165/2016 proposto da:

P.M., S.M.G., quali eredi di

S.S., elettivamente domiciliate in Roma, Corso Trieste n. 87, presso

lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Elipso Finance S.r.l., e per essa quale mandataria la Prelios Credit

Servicing S.p.a., già Pirelli Re Credit Servicing S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Benaco n. 5, presso lo studio dell’avvocato

Morabito Maria Chiara, rappresentata e difesa dall’avvocato Craia

Villeado, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 310/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata l’8.9.2003 S.S. conveniva innanzi al tribunale di Fermo la Banca Popolare Antoniana Veneta spa esponendo di aver rilasciato alla convenuta una cambiale agraria di Lire 250.000.000, scaduta e rinnovata nel febbraio 2002 mediante rilascio di altra cambiale accettata alla banca; l’istituto di credito, nonostante la rinnovazione del titolo e l’esistenza di garanzie reali, aveva egualmente proceduto alla segnalazione del proprio credito “a sofferenza” alla Centrale rischi, arrecandogli danni all’immagine ed all’attività commerciale.

Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Successivamente, lo S. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Banca Popolare Antoniana Veneta spa, per il pagamento di 5.970,09 Euro quale saldo passivo del c/c n. (OMISSIS), nonchè 129.114,22 Euro (corrispondenti a Lire 250.000.000), per la cambiale agraria, scaduta il (OMISSIS) rilasciata a fronte di un finanziamento agrario del 15.12.2000, rapporti dai quali essa era receduta il 15.7.2003.

Disposta la riunione delle cause, il Tribunale di Fermo, disattesa la domanda risarcitoria dello S., revocato il decreto opposto, lo condannava al pagamento, in favore della banca di 148.067,48 Euro oltre ad interessi, in forza dell’effetto cambiario scaduto, oltre ad interessi.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 28 febbraio 2015, rigettava l’appello proposto da S.S. nei confronti della Banca Popolare Veneta spa, avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, che confermava in ogni statuizione. Nel giudizio di appello si costituiva la Elipso Finance srl, quale cessionaria dei crediti della Banca Popolare Veneta spa, che restava contumace.

La Corte territoriale, rilevato che la cessione pro soluto dei crediti della Banca Popolare Veneta “in sofferenzà al 31.7.2007, tra cui quello per cui è causa, alla Elipso Finance srl, risultava dall’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto, affermava la inammissibilità, per tardività, delle domande proposte dallo S. aventi ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto versamento alla banca dell’importo di 10.000,00 Euro in data antecedente all’instaurazione del presente giudizio e la vendita dei titoli detenuti in garanzia dall’istituto di credito, evento del quale non era neppure indicata la data e di cui non era stata fornita alcuna prova, fermo restando che non veniva neppure precisato l’importo ricavato.

Il giudice di appello affermava che la statuizione del primo giudice, circa la non rilevabilità d’ufficio della dedotta nullità, non era stata impugnata, onde sul punto si era formato il “giudicato interno”, che precludeva qualsiasi rilievo d’ufficio in sede di appello su tale nullità.

Respingeva, inoltre, le doglianze dell’appellante S., secondo cui il titolo cambiario posto a fondamento dell’ingiunzione opposta era diverso da quello, con diversa scadenza, depositato nel giudizio di appello.

La Corte disattendeva infine la domanda di risarcimento dei danni derivante dall’improvvisa interruzione del rapporto bancario e dalla segnalazione alla centrale rischi e rilevava che in atti era presente un atto a firma di S.S. dell’8.3.2003 con cui questi si riconosceva debitore, tra l’altro, della somma di 129.114,22 Euro oltre ad interessi in virtù dell’effetto cambiario scaduto, mentre non risultava la prova del pagamento di tale cambiale.

Per la cassazione di detta sentenza, propongono ricorso, con cinque motivi, P.M. e S.M.G., in qualità di eredi di S.S..

La Elipso Finance srl resiste con controricorso.

Monte dei Paschi spa, quale incorporante la Banca Antoniana Popolare Veneta spa, non ha svolto difese.

In prossimità dell’odierna adunanza, P.M. e S.M.G. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla legittimazione all’intervento in giudizio della Elipso Finance srl ritenuta dal giudice di appello; le ricorrenti lamentano in particolare la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti e censurano la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto sufficiente, in assenza del contratto di cessione, la produzione agli atti dell’estratto della G.U. 2012.2007 dalla quale risultava l’intervenuto acquisto pro soluto, con contratto del 31 luglio 2007 da parte di Elipso Finance, dei crediti vantati dalla Banca Antoniana Popolare Veneta spa che alla data del 31.7.2007 risultavano “in sofferenza”.

Le ricorrenti danno atto, peraltro, di aver sollevato(solo) in comparsa conclusionale l’eccezione circa l’inidoneità della documentazione prodotta (il citato estratto della G.U. del 20.12.2007) a giustificare la legittimazione della Elipso Finance all’intervento, in assenza della produzione del contratto.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB realizza una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ed è dunque ad essa applicabile, essendosi verificata nel corso del processo, la disposizione dell’art. 111 c.p.c., commi 1 e 3; il processo è dunque proseguito tra le parti originarie, con l’intervento in grado di appello del cessionario del credito, intervento che è in tal caso sganciato dai limiti dell’art. 344 c.p.c. (Cass. 12436/2018): ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può infatti intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicchè la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall’art. 269 c.p.c. (Cass. Sez. U. 21690/2019).

La successione nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., non determina una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum”(a differenza che nell’ipotesi di successione a titolo universale o dall’ipotesi in cui la stesso successore abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra le parti originarie) ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 18775/2017).

Ciò premesso, va subito evidenziato che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti “in blocco” in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall’art. 1264 c.c. (Cass. 5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l’efficacia costitutiva della pubblicazione

(Cass. 22548/2018).

Questa Corte tuttavia ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017).

L’art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell’esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.

Nel caso di specie, l’estratto prodotto, in sede di costituzione, nel giudizio di appello da parte di Elipso Finance riportava gli elementi essenziali per ricondurre nell’ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “a sofferenza”.

In forza di tale avviso, dunque, il debitore ceduto, sin dalla costituzione del cessionario, era in condizione di contestare specificamente il fatto storico della cessione in blocco o il fatto che il proprio debito fosse compreso tra quelli ceduti, avuto riguardo, ad esempio, alla natura del credito, alla data di chiusura del conto, alle caratteristiche del rapporto.

Il ricorrente ha peraltro genericamente contestato la legittimazione della Elipso finance srl solo in comparsa conclusionale e la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento adeguato, che la legittimazione di quest’ultima, quale cessionaria ex art. 58 TUB, potesse ritenersi provata sulla base della pubblicazione dell’estratto dell’avviso. Tale valutazione non risulta adeguatamente e specificamente contestata neppure nel presente giudizio.

Anche sotto altro profilo, si rileva che, come questa Corte ha già affermato, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, limitandosi ad allegare il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo (nel caso di specie cessione in blocco dei contratti), essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto, qualora il titolo sia di natura pubblica (come nel caso di specie, trattandosi di atto di cessione di rapporti giuridici in blocco per il quale è prevista oltre alla pubblicazione dell’avviso in gazzetta ufficiale, l’iscrizione nel registro delle imprese) e la cessione sia rimasta non contestata o non idoneamente contestata da controparte (Cass. 9250/2017).

Non può dunque condividersi l’assunto delle ricorrenti secondo cui, pur in assenza di specifica e rituale contestazione della controparte, la Elipso Finance srl avrebbe dovuto necessariamente fornire la prova della propria qualità di cessionaria mediante la produzione del contratto di cessione del credito, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1421 c.c., in relazione alla statuizione della Corte d’appello che (confermando la pronuncia del primo giudice) ha affermato la tardività della deduzione della nullità del contratto di finanziamento agrario, per mancanza di forma scritta; ad avviso del ricorrente tale statuizione sarebbe in contrasto con il consolidato principio secondo cui la c.d. nullità di protezione dev’essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, allorchè essa corrisponda all’interesse del contraente protetto.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla pronuncia di intervenuta formazione del giudicato interno sul rigetto, da parte del primo giudice, dell’eccezione di nullità del contratto di finanziamento agrario, sia per vizio di forma, sia in quanto esso integra un mutuo di scopo, concretamente utilizzato per una finalità diversa da quella prevista, vale a dire l’estinzione di pregresse passività nei confronti della banca finanziatrice.

Ad avviso dei ricorrenti, la statuizione del primo giudice, di tardività della deduzione della nullità non era riferibile ai vizi genetici del finanziamento, quali la nullità del mutuo di scopo, qualificata come “nullità di protezione”, sulla quale non vi era stata nessuna statuizione del primo giudice e nessuna preclusione da “giudicato” si era pertanto formata.

I motivi, che, per la loro connessione, vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili per difetto di decisività, in quanto non colgono la ratio della pronuncia impugnata.

La Corte d’Appello ha infatti confermato la valutazione del primo giudice, secondo cui nel caso di specie la nullità negoziale dedotta si riferiva ad un’azione diversa da quella concretamente esercitata dall’odierno ricorrente, il quale, nel giudizio di primo grado aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità della segnalazione di insolvenza fatta alla Centrale rischi e la conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni e, – nel giudizio riunito – la revoca, nullità, annullamento o inefficacia del decreto ingiuntivo, in ragione dell’intervenuto rinnovo della cambiale.

La Corte ha in altri termini rilevato che l’odierno ricorrente, nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, secondo quanto accertato dal primo giudice, non aveva sollevato nessuna rituale e tempestiva contestazione sul contratto di finanziamento (e sull’esistenza del corrispondente credito della banca), deducendo soltanto la illegittima interruzione del rapporto bancario, nonostante l’intervenuto rinnovo della cambiale agraria.

La Corte territoriale ha, in ogni caso, rilevato che su tale statuizione della sentenza di primo grado, di non rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale (sia in relazione all’obbligo di forma, che alla destinazione del prestito) si era formato il giudicato interno, poichè essa non era stata ritualmente impugnata con l’atto di appello dallo S..

Tale giudicato era dunque preclusivo alla rilevabilità d’ufficio in appello della nullità.

La statuizione è conforme a diritto.

Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno infatti accertato che la domanda proposta dagli odierni ricorrenti non investiva il contratto di finanziamento.

La Corte territoriale ha altresì precisato, in via dirimente, che su tale statuizione del giudice di primo grado, in assenza di specifica impugnazione, si era formato il “giudicato”: da ciò l’impossibilità in appello di rilevare d’ufficio la nullità, ancorchè di protezione, del suddetto contratto, posto che, secondo la consolidata giurisprudenza dii questa Corte, il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell’impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato “interno”(Cass. 21906 del 2019).

Anche sotto altro profilo, i motivi sono inammissibili per difetto di decisività, in quanto non censurano l’autonoma ratio della sentenza impugnata, che ha accertato la stipula di un valido contratto di finanziamento agrario, concluso il 12.7.2001, a garanzia del quale era stata emessa, in pari data, la cambiale agraria posta a fondamento del decreto opposto.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla novità delle eccezioni relative all’intervenuto pagamento della somma di 10.000,00 Euro e dell’esistenza presso la banca di titoli a garanzia.

Il motivo è inammissibile.

Il generico riferimento, contenuto nello stralcio dell’atto di citazione in opposizione riportato nel corpo del ricorso, non è infatti sufficiente per ritenere che l’odierno ricorrente abbia, sin dall’atto introduttivo, ritualmente allegato il pagamento di 10.000,00 Euro e la vendita da parte della banca dei titoli detenuti in garanzia, con conseguente detrazione del relativo importo dal complessivo credito della medesima.

Rilevato che lo S., tra l’altro, era garante di diverse posizioni debitorie, la Corte ha dunque ritenuto, con apprezzamento di merito adeguato, la tardività delle allegazioni suddette, in quanto compiutamente formulate soltanto con le repliche alle richieste istruttorie ex art. 184 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), e, quanto alla vendita dei titoli, la genericità della deduzione, posto che non era stata indicata nè la data della vendita, nè il controvalore dei titoli.

Il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, delle disposizioni in materia di segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi nonchè degli artt. 1226,2043 e 2056 c.c., in relazione al danno cagionato dalla segnalazione a carico dello S.; i ricorrenti censurano la statuizione che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni dell’odierno ricorrente per l’illegittima segnalazione alla centrale rischi, lamentando, da un lato che la segnalazione non poteva fondarsi sul mero ritardo nel pagamento e dall’altro che la Corte aveva omesso di rilevare l’esistenza di titoli costituiti in pegno ed il fatto che la cambiale agraria, principale credito oggetto della segnalazione non era stata posta all’incasso.

Il motivo è assorbito dalla ritenuta sussistenza del credito della banca resistente, con la conseguenza che non è ravvisabile la dedotta illegittimità della segnalazione.

In ogni caso, il motivo è inammissibile per difetto di decisività in quanto non coglie le autonome rationes decidendi poste a fondamento della statuizione impugnata.

La Corte territoriale, avuto riguardo alla legittimità della segnalazione, ha rilevato che l’esistenza di pegno sui titoli per un controvalore di 178.000,00 Euro era stata soltanto dedotta dallo S., il quale non aveva mai fornito la prova della vendita dei titoli medesimi, nè dell’importo ricavato, non avendo neppure indicato l’importo che avrebbe dovuto detrarsi dal credito vantato dalla banca.

Il giudice di appello ha inoltre affermato la mancanza di prova del danno subito in ragione della inammissibilità, genericità ed irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale articolati dall’appellante e già disattesi dal primo giudice, escludendo la sussistenza dei presupposti per dar luogo a valutazione equitativa, in assenza della stessa prova dell’esistenza del danno.

Tale valutazione non risulta adeguatamente censurata con il motivo di ricorso, posto che non vengono neppure riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, i capitoli di prova testimoniale dedotti e non ammessi.

Parte ricorrente si limita a dolersi del mancato esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, senza peraltro confrontarsi con la statuizione della sentenza impugnata di inammissibilità della prova testimoniale articolata e di mancanza di prova dell’esistenza stessa dell’eventuale danno, prova che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, non può automaticamente farsi discendere dalla segnalazione (seppure illegittima) del cliente alla centrale rischi.

Il danno all’immagine ed alla reputazione commerciale “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, poichè costituisce “danno conseguenza”, non può infatti ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. 7594/2018).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 6.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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