Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4334 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1812-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO CAGGIULA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCTA di LECCE depositata il

29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado e riuniti gli appelli proposti da M.A., ha annullato le cartelle di pagamento impugnate relativa ad IVA ed altri tributi per l’anno d’imposta 2003.

La parte intimata si è costituita con controricorso, depositando altresì memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, correlato alla prospettata violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis è manifestamente fondato.

Giova ricordare che Cass. S.U. n.13378/2016 ha di recente fissato, per quel che qui interessa, seguenti principi di diritto:

1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.

A tali principi non si è attenuta la CTR che ha riconosciuto la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2003 con la dichiarazione integrativa presentata il 31.10.2006 e, dunque, entro il termine di cui al ricordato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2, commi 8 e 8 bis – 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione – ancorchè gli elementi indicati nella dichiarazione integrativa fossero favorevoli al contribuente.

Peraltro, il giudice di merito avrebbe senz’altro dovuto verificare in giudizio la sussistenza dei presupposti che il contribuente aveva prospettato per paralizzare la pretesa azionata con la cartella, non essendosi svolto alcun accertamento sul punto da parte della CTR.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della contro ricorrente la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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