Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4334 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4334 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 16746-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente
2015
2335

contro
MILENA INNOCENTI in proprio e quale ex liquidatrice
della cancellata EUROBIO SRL, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentata e
difesa dagli avvocati MARCO MICCINESI, FRANCESCO

Data pubblicazione: 04/03/2016

PISTOLESI giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG.
ctsbitA 1- 09,4Mik
di-PRBNZE.,—depositata il 06/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALLENA per
delega dell’Avvocato PISTOLESI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

EUROBIO s.r.l. aveva esposto nella dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta
2001, presentata in data 31.10.2002, un credito per eccedenza IVA chiedendone il

L’Ufficio di Siena dell’Agenzia delle Entrate non aveva provveduto alla erogazione
della somma ritenendo decaduta dal diritto al rimborso la contribuente, non avendo la
società presentato entro il termine biennale di cui all’art. 21co2 Dlgs n. 546/1992 il
modello VR predisposto per le richieste di rimborso.
La società, pertanto, in data 3.10.2005 trasmetteva istanza di sollecito del pagamento
all’Ufficio finanziario che notificava in data 24.10.2005 provvedimento di diniego del
rimborso.
L’atto di diniego veniva opposto dalla società avanti la CTP di Siena che riteneva
legittimo l’operato dell’Ufficio, con decisione integralmente riformata in grado di
appello dalla Commissione tributaria della regione Toscana, con sentenza 6.3.2009 n.
45.
I Giudici di appello davano atto della giursprudenza di questa Corte secondo cui il
termine di decadenza per la presentazione della richiesta di rimborso doveva considerarsi
regolarmente osservato con la presentazione della dichiarazione fiscale, concernendo la
compilazione del modello VR soltanto le modalità esecutive del pagamento della
somma, con la conseguenza che la istanza di rimborso del credito IVA rimaneva
assoggettata all’ordinario termine prescrizionale.

La sentenza di appello, notificata in data 14.5.2009, è stata impugnata per cassazione
dalla Agenzia delle Entrate, per vizi “in judicando” ed “in procedendo” nonchè per vizio
di motivazione, con atto notificato in data 13.7.2009 ad “Eurobio s.r.l. in liquidazione,
in persona del liquidatore p.t. Milena Innocenti”, presso il difensore domiciliatario (in

RG n. 16746/2009
ric. Ag.Entrate c/ EUROBIO sr.!.

Cons.
Stefano Oìcri

rimborso.

Firenze via Por Santa Maria 8), e con atti notificati alla medesima parte presso la sede
sociale (Siena Strada di Ventena 3), e presso altra località (Monteriggioni, loc. Montanoso, via
Toscana 50), entrambi ritirati dal destinatario che ha apposto sottoscrizioni illeggibili, il
primo, da soggetto qualificatosi come incaricato al ritiro del plico non consegnato per
temporanea assenza -e depositato all’ufficio postale-, il secondo da soggetto indicato
come “destinatario o persona abilitata”.

della cancellata EUROBIO s.r.l….con sede in Siena Strada Ventana n. 3″.

Motivi della decisione
La Corte è chiamata a verificare preliminarmente ex officio se il contraddittorio possa
ritenersi ritualmente costituito.

La parte intimata, infatti, ha dichiarato, nella intestazione e nella esposizione in fatto
del controricorso che la società contribuente, già in liquidazione, era stata cancellata dal
registro delle imprese, dovendo pertanto ritenersi preesistente la dichiarata estinzione
della società di capitali al tempo del conferimento della procura speciale rilasciata ai
difensori per il giudizio di legittimità (cfr. procura in calce al controricorso

“Nella

qualità meglio specificata in epigrafe, delego “).
Ne segue che la efficiacia costitutiva dell’effetto estintivo della persona giuridica
determinato dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.), rende affetta
da nullità assoluta il negozio di conferimento della “procura speciale ad litem”
rilasciata, ai sensi degli arti. 365 e 370co2 c.p.c., da persona qualificatasi come ex
liquidatore della società cancellata, con conseguente inammissibilità del controricorso
proposto da EUROBIO s.r.1., dovendo del pari essere dichivarato inammissibile anche il
controricorso proposto da Milena Innocenti “in proprio”, trattandosi di soggetto estraneo
al rapporto tributario controverso e che non era stato parte nei precedenti gradi di

2
RG n. 16746/2009
ric. Ag.Entrate c/ EUROBIO s.r.l. liquid.

Co
Stefano

st.
vieri

Ha resistito la parte intimata, Milena Innocenti, “in proprio e quale ex liquidatrice

giudizio, nè emergendo dal controricorso che detta persona fisica abbia agito anche nella
qualità di socio della società di capitali estinta.
Non trova altresì applicazione alla fattispecie la disposizione dell’arr. 28, comma 4, del
Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, secondo cui “Ai soli fini della validità e
dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei
tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della societa’ di cui all’articolo 2495

Registro delle imprese”.

Indipendentemente dalla omessa indicazione della data di

presentazione della richiesta di cancellazione -che può soltanto ritenersi anteriore alla data
1.10.2009 di conferimento della procura ad litem apposta in calce al controricorso- , questa Corte

con sentenza V sez. 2.4.2015 n. 6743 -alla quale il Collegio intende dare seguito- ha già
chiarito che la ultrattività quinquennale della soggettività fiscale delle società si applica
esclusivamente “ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro
delle imprese…sia presentata nella vigenza” del decreto legislativo n. 175/2012 (e cioè a
decorrere dalla data del 13.12.2009), deponendo a favore di tale affermazione, tanto

l’assenza di espresse disposizioni volte a conferire efficacia retroattiva alla norma
predetta (come previsto in materia tributaria dall’art. 3col della legge n. 212/2000),
quanto la mancanza di specifiche indicazioni in tal senso contenute nei principi e criteri
direttivi stabiliti dalla legge di delega legislativa 11.3.2014 n. 23.

Il controricorso proposto da Milena Innocenti “in proprio e quale ex liquidatrice
della cancellata EUROBIO s.r.l.” deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate deve, invece ritenersi ammissibile, in
quanto -tenuto conto che la sentenza di appello notificata ex art. 149 c.p.c. all’Ufficio di Siena
della Agenzia delle Entrate, non reca la elezione di un nuovo domicilio- la notifica dello stesso

eseguita nei confronti della parte “EUROBIO s.r.l. in liquidazione”, presso il domicilio
eletto (Firenze, via Por Santa Maria n. 8 -studio legale associato Del Duca, Ferrara, Marchionni-)
3
RG n. 1674612009
Ag.Entrate c/ EUROBIO s.r.l. liquid.

Con st.
Stefano livieri

del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del

ai sensi dell’art.17, commi l e 2, Dlgs n. 546/1992, con la consegna dell’atto al difensore
incaricato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, Dlgs n. 54611992, dell’assistenza tecnica in
grado di appello (cfr. ricevuta AR in data 13.7.2009: atto ricevuto da persona qualificatasi
“collega di studio”), è idonea a costituire regolarmente il contraddittorio nei confronti dei

successori della società estinta, venendo in questione la “ultrattività del mandato ad
litem” (che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica
in assenza di dichiarazione in giudizio o di

notificazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore della società cancellata,
ovvero quando -come sembra essere accaduto nel caso di specie- la cancellazione dal registro
delle imprese sia intervenuta dopo la chiusura della discussione avanti la CTR (in quel
grado infatti era costituita la società in liquidazione), laddove la estinzione della società

cancellata dal registro delle imprese non risulti neppure dalla relata di notifica del ricorso
per cassazione, giusto l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte -con la sentenza

4.7.2014 n. 15295-

secondo cui gli effetti processuali riconnessi alla

dichiarazione/notifica dell’evento interruttivo durante il processo in corso ovvero anche
dopo la chiusura della discussione (al fine di vincolare la scelta altrimenti rimessa dall’art. 286
c.p.c. alla controparte di notificare la sentenza alternativamente al procuratore costitutio od ai
successori), sono rimessi esclusivamentre alla scelta discrezionale del procuratore del

soggetto estinto, che ne assume la personale responsabilità nei confronti dei successori
(parti sostanziali), con la conseguenza che in caso di mancato esercizio di tale potere
discrezionale (negozio processuale) da parte del difensore, la “posizione giuridica
della parte da lui rapresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice,
come se fosse ancora viva e capace, sia nella fase attivia in corso del rapporto, sia nelle
successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione
del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione
dell’ impugnazione”, venendo in tal modo ad essere equilibrati i contrapposti interessi
delle parti, salvaguardando sia l’interesse della parte che non ha subito l’evento a
proseguire il processo ed a propone tempestivamente la impugnazione, sia l’interesse
della parte che ha subito l’evento a vedere tutelate le proprie garanzie di difesa.
4
RG n. 16746/2009
ric. Ag.Entrate c/ EUROBIO sr.!. liquid.

della sentenza o della impugnazione),

Il ricorso per cassazione, ritualmente notificato al difensore nel domicilio eletto, deve
ritenersi pertanto idoneo a costituire regolrmente il contraddittorio nei confronti della

Venendo ad esaminare i motivi del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo con il quale la Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata
per violazione dell’art. 53 Dlgs n. 546/1992 ed dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.
360co 1 n. 4 c.p.c., in quanto il Giudice territoriale non avrebbe rilevato la
inammissibilità dell’atto di appello proposto dalla società, difettando di specificità i
motivi di gravame, deve essere dichiarato inammissibile.

La Agenzia fiscale sostiene che la mera reiterazione dei medesimi motivi svolti con il
ricorso introduttivo non assolverebbe al requisito di specificità dei motivi di gravame
richiesto dall’art. 53 Dlgs n. 546/1992. Al riguardo riproduce nel ricorso un estratto
dell’atto di costituzione dell’Ufficio finanziario in grado di appello, dal quale risulta che
la eccezione di inammissibilità era suppo ata esclusivamente su massime della
giurisprudenza di legittimità cher affermavano il principio secondo cui il “mero
richiamo” (idest il mero rinvio “per relationem”) alle difese svolte in primo grado non è
sufficiente ad investire specificamente le ragioni in fatto e diritto poste a sostegno della
sentenza impugnata.

Il principio enunciato da questa Corte, che concerne la affermazione di una regola in
funzione nomofilattica, valevole quindi a risolvere anche casi analoghi futuri, non è ex
se sufficiente ad integrare il requisito di “autosufficienza” del motivo, richiesto dall’art.
366co l n. 4) c.p.c., posto che nulla è riferito dalla ricorrente in ordine alla discrasia che,
nella concreta fattispecie processuale, si verificherebbe tra le “ragioni in fatto e diritto”
5
RG n. 16746/2009
ric. Ag.Entrate c/ EUROBIO s.r.l. liquid.

Co4èt
Stefan
vieri
.

società contribuente, che non ha spiegato difese nel presente giudzio di legittimità.

che sostengono il “decisum” della CTP e la critica mossa con i motivi di gravame
proposti dalla contribuente, tale da impedire al Giudice di appello di riconoscere il
“thema controversum” devoluto alla sua cognizione ovvero tale da determinare la
assoluta assenza di una impugnazione in quanto riflettente argomenti giuridici ciascuno
dei quali già singolarmente preso in considerazione e puntualmente contestato dalla

consistendo nella trascrizione pedissequa dell’atto introduttivo).

Deve, infatti, distinguersi anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività
processuale ex art. 360co1 n. 4) c.p.c., la fase di ammissibilità e quella -cronologicamente
successiva- relativa alla fondatezza della censura: se non è revocabile in dubbio che la

Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo” è anche
giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa,
tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio
rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e
caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il
corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del
ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione
processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n.
9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/0812005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221
del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del
16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del
10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 5036 del
28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del
20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

Qualora poi la eccezione di inammissibilità dell’atto di appai. oggetto della censura
i

in esame, dovesse intendersi riferita alle sole modalità formali di esposizione dei motivi
di gravame (nel senso che la reiterazione degli stessi motivi del ricorso introduttivo,
renderebbe non specifica la impugnazione), la stessa risulterebbe manifestamente
infondata alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secodndo cui ai fini
6
RG n. 16746/2009
ric. Ag.Entrate c/ EUROBIO s.r.l. liquid.

Con
Stefano Oli eri

decisione di prime cure (in tal caso l’atto non svolgerebbe alcuna funzione di “appello”,

della specificità dei motivi d’ appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., l’esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi
anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado,
purchè queste consentano di individuare una critica adeguata e specifica della decisione
impugnata, dovendosi relazionare, in funzione contestativa, il contenuto delle censure
alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28057 del

specificità dei motivi, di cui all’art. 342 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente,
secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando Fatto di impugnazione consenta
al Giudice di comprendere con certezza le ragioni del gravame ed alle controparti di
svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non é richiesta né
l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione (cfr. Corte
cass. Sez. 3, Sentenza n. 22502 del 23/10/2014).

Il secondo motivo è inammissibil/e in quanto volto a censurare il medesimo errore
processuale, denunciato con il primo motivo, attraverso il diverso vizio di legittimità
relativo al paradigma dell’art. 360co l n. 5 c.p.c..
E’ appena il caso di osservare come , salva la ipotesi di errore di tipo revocatorio,
tanto l’attività interpretativa della nonna processuale, quanto l’applicazione della norma
processuale alla fattispecie concreta, si risolvono nella medesima attività del Giudice
attinente allo svolgimento del processo, ed eventuali errori si traducono sempre e
comunque in una violazione della norma processuale, con la conseguenza che il vizio di
legittimità relativo ad errori nella interoretazione ed applicazione delle norme sul
processo deve essere dedotto avanti la Corte esclusivamente in relazione al parametro
dell’art. 360co1 n. 4 c.p.c. (vizio per l’appunto dedotto dalla Agenzia ricorrente con il primo
motivo) e non come error in judicando ovvero come errore di fatto.
7
RG n. 16746/2009
ric. Ag.Entrate c/ EUROBIO s.r.l. liquid.

t
SteiTflIvieri

25/1112008 ; id. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011). Ed infatti il requisito della

Il terzo motivo con il quale viene censurata la sentenza di appello per violazione
dell’art. 21 Dlgs n. 546/1992 , in relazione all’art., 360co1 n. 3 c.p.c., sul presupposto
che la CTR, in difetto di presentazione del modello VR da parte della contribuente, non

decadenza biennale, deve ritenersi infondato.

Osserva il Collegio che il diritto al rimborso si configura come facoltà del
contribuente il quale può determinarsi alternativamente (cfr. Corte eass. V sez. 9.10.2009 n.
21457) a richiedere il rimborso ovvero ad avvalersi della detrazione IVA.

L’esercizio del diritto alla detrazione trimestrale dell’IVA in eccesso segue le regole
sue proprie (art. 19, ed art. 26 Dpr n. 633/72 -in caso di correzione di errori materiali o di
calcolo, o in caso di variazione dell’ammontare fatturato-) mentre il diritto al rimborso è

regolato dall’art. 30 comma 3 e 4 Dpr n. 633/72 -applicabile nel testo vigente al tempo- con
riferimento alle ipotesi ivi espressamente previste (co3 lett. a-e; co4), nonché, in via
generale, per le altre ipotesi di indebito, dall’art. 18 comma 4 della VI direttiva n.
77/388/ CEE del Consiglio in data 17.5.1977 (applicabile ratione temporis), dovendo
rinviarsi , in assenza di specifica disciplina dei termini di decadenza relativi alle istanze
di rimborso prevista dal Dpr n. 633/72, alla disciplina residuale dell’art. 21co2 Dlgs
546/92 che stabilisce il termine di decadenza per la presentazione della istanza in “due
anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto
per la restituzione” (cfr. Corte cass. V sez. 20.8.2004 n. 16477 -mentre, formatosi il silenzio
rifiuto sulla istanza di rimborso tempestivamente proposta, il credito di rimborso rimane soggetto
alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.-; id. V sez. 22.4.2005 n. 8461; id. V sez.

12.1.2007 n. 526 -secondo cui la sottoposizione ad un termine di decadenza del diritto al rimborso
della somma indebitamente versata a titolo IVA, anche nel caso in cui l’indebito trovi titolo nella
violazione di norme comunitarie, non contrasta con il diritto comunitario, “purchè l’esercizio del
diritto non sia reso impossibile o eccessivamente difficile, e non siano stabilite modalità più
8
RG n. 16746/2009
rie. Ag.Entrate c/ EUROBIO s.r.l. Iiquid.

Con st.
Stefano livieri

avrebbe inteso applicare la norma che subordina la istanza di rimborso al termine di

gravose di quelle previste per l’indebito derivante da violazioni del diritto interno”-; id. V sez.
13.112008 n. 27057; id. V sez. 11.9.2009 n. 19623).

Tanto premesso, deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte,
espresso in numerosi precedenti (cfr. da ultimo Corte cass. Sez,. 5, Sentenza n. 25996 del
2014), che riconduce alla mera presentazione della dichiarazione annuale IVA l’effetto

quadro”, in cui deve essere riportata la esposizione del credito d’imposta e la richiesta

di rimborso, il contribuente viene ad esercitare validamente il proprio diritto al rimborso,
con la conseguenza che, a seguito di tale adempimento, non è richiesta la successiva
presentazione di una ulteriore istanza di rimborso -soggetta a termine di decadenza-, con
la conseguenza che la redazione del “modello” approvato con decreto ministeriale, ai
sensi dell’art. 38 bis Dpr n. 633/72, e l’osservanza delle formalità disposte nel medesimo
decreto, attengono esclusivamente alla fase esecutiva della procedura di rimborso e non
incidono in alcun modo sulla spettanza del credito (conciata alla dimostrazione dei relativi
fatti costitutivi, ove contestati dall’Ufficio) e sul -tempestivo- esercizio del diritto al rimborso

del credito che, una volta richiesto con la dichiarazione annuale IVA, rimane
assoggettato soltanto all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
(cfr. Corte eass. Sez.. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012 secondo cui ” La domanda di rimborso
dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già

presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito,
analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva
CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’1VA versata “a monte” è principio basilare del sistema
comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso
costituisce esclusivamente presupposto per l’esiRibilità del credito e, quindi, adempimento
necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una
volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al
rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al
termine biennale di decadenza previsto dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi,
dall’art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione
9
RG n. 16746/2009
rie. Ag.Entrate e/ EUROBIO s.r.l. liquid.

Cons st.
Stefano O ieri

impeditivo della decadenza biennale, atteso che, con la compilazione dell’apposito

ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.”; id. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 secondo
cui “deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del
quadro “RX4”, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del
modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, presupposto per l’esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al

dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro “RX4”, la presentazione del
modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art.
21, comma 2, del digs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario
decennale ex art. 2946 cod. civ.”).

Tale indirizzo, dal quale il Collegio non ha motivo di

discostarsi, trova fondamento nel sistema normativo comunitario del regime dell’IVA
per cui il fatto generatore del diritto al rimborso deve essere ravvisato esclusivamente
nella esecuzione di operazioni imponibili (venendo in essere il credito nel momento stesso in
cui la imposta diviene esigibile, e dunque normalmente nel momento in cui viene realizzata la
operazione ed emessa la fattura), sicchè la richiesta di rimborso, formulata mediante

indicazione del credito di imposta nella dichiarazione, configura una mera modalità di
esercizio da parte del contribuente di un diritto patrimoniale già insorto (cfr. Corte cass.
Sez. 5, Sentenza n. 10808 del 28/06/2012).

Avendo esposto nella dichiarazione annuale 2002 il credito d’imposta maturato
nell’anno 2001, ed avendo contestualmente richiesto il rimborso della eccedenza
d’imposta, la società contribuente ha legittimamente esercitato il proprio diritto al
rimborso, impedendo la consumazione del termine biennale di decadenza ex art. 21 Dlgs
n. 546/92.
La decisione della CTR è quindi conforme a diritto e va esente dal vizio dilegittimità
denunciato.

In conclusione il ricorso della Agenzia fiscale deve essere rigettato, non occorrendo
disporre in ordine alle spese di lite in assenza di difese svolte dalla parte intimata.
lo
RG n. 16746/2009
ric. Ag.Entrate c/ EURO-BIO sr.!. liquid.

C s. st.
livieri
Stefan

procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara inammissibile il controricorso e rigetta il ricorso proposto dalla Agenzia delle
Entrate.

Così deciso nella camera di consiglio 22.6.2015

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