Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4333 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30555/2005 proposto da:

I.S. (OMISSIS), elettivamente l domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato

DI PIETRO UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALPONA Benedetto

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EDILDOMUS SAS (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 303/2005 del GIUDICE DI PACE di BARCELLONA

POZZO DI GOTTO, emessa il 6/9/2005, depositata il 19/09/2005, R.G.N.

237/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 14.10.00 I.S. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/99 emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Barcellona P.G. a pagamento della somma di L. 1.726.560, oltre interessi e spese, a soddisfo del credito vantato dalla Edildomus s.a.s. per fornitura di materiale idrosanitario, sostenendo di avere integralmente saldato ogni debito con la suddetta società.

L’opposta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell’opposizione.

Il giudice adito, all’esito della compiuta istruttoria, con sentenza depositata il 19.9.05, rigettava l’opposizione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la I., adducendo quattro motivi, mentre non ha svolto attività difensiva la Edildomus.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2955 c.c., n. 5, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo il giudice erroneamente escluso che nel caso di specie ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’invocata prescrizione presuntiva.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 7 c.p.c., avendo il giudice superato il limite della sua competenza per valore nel valutare l’intero rapporto.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice esorbitato dai limiti dell’originaria domanda proposta dall’Edildomus, atteso che doveva limitarsi solo all’esame della fattura azionata dal creditore e delle difese mosse dall’opponente.

Con il quarto motivo infine denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, posto che le fatture prodotte non valgono a dimostrare l’esistenza del credito.

1. In via preliminare, si rileva che la presente causa è stata decisa, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., secondo equità, non eccedendo il suo valore il limite di competenza di Euro 1.032,91 vigente all’epoca della proposizione della domanda.

Ne consegue che il giudice di pace, nel decidere le controversie del suindicato valore, è tenuto soltanto all’osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonchè, a norma dell’art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano riferimento.

Le relative sentenze sono, pertanto, ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2 e 4 (in quest’ultimo caso, anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonchè ai sensi del n. 5 del citato art. 360 c.p.c., quando l’enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, sì risolva in un’ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, è consentita solo in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) (cfr. S.U. n. 716/99; n. 8223/02; n. 9799/00).

Si aggiunga che a seguito della sentenza n. 206/04 della Corte costituzionale costituisce motivo di ricorso anche la mancata osservanza, da parte del giudice di pace, dei principi informatori della materia.

2. Alla stregua, quindi, dei criteri che precedono, si rileva che il primo motivo è palesemente inammissibile, non risultando addotta alcuna violazione di norma di rango costituzionale o comunitario nè inosservanza di un principio informatore della materia, mentre il dedotto vizio motivazionale non presenta connotati tali da integrare gli estremi della motivazione esclusivamente apparente o addirittura inesistente (v. Cass. n. 3290/01).

3. Anche il secondo motivo, benchè abbia ad oggetto la violazione di una norma processuale, deve ritenersi inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1, dell’eccezione d’incompetenza per valore del giudice adito in primo grado, in quanto sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione.

4. Il terzo motivo è, invece, manifestamente infondato.

Ed invero, la sentenza impugnata non ha affatto esorbitato dai limiti dell’originaria domanda proposta dalla creditrice Edildomus, pronunciando puntualmente sulla sussistenza o meno del credito fatto valere in via monitoria in relazione alla fattura n. (OMISSIS) e confermando, quindi, il decreto ingiuntivo emesso in relazione proprio alla somma indicata in detta fattura, vale a dire L. 1.726.560.

Va escluso, perciò, che sia stato infranto nella specie il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

5. Il quarto motivo, infine, deve considerarsi inammissibili per le stesse ragioni che sono state specificate sub 2.) a proposito della disamina del primo motivo e che espressamente vengono richiamate e confermate in questa sede.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di cassazione per la mancata costituzione dell’intimata Edildomus.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla da statuire circa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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