Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4333 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana n. 80, presso l’avv. CROCE Roberto, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Angela Monti, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 104/19/08, depositata il 30 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 104/19/08, depositata il 30 dicembre 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a F.G., medico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2002/2004: in particolare, il giudice a quo ha affermato che dalla documentazione in atti risulta che il contribuente svolge attività professionale in assenza di capitali e di lavoro, basandosi esclusivamente sulle proprie capacità personali e professionali, senza avvalersi dell’ausilio di alcun collaboratore e con l’impiego di beni strumentali minimi.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia e la sentenza stessa contiene un accertamento di fatto di assenza di organizzazione non adeguatamente contestato.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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