Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4333 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017), n. 4333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 665-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
N.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 872/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il
05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Toscana meglio indicata in epigrafe che, in dispositivo, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Ufficio contro la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso di N.P. avverso il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso del 50% delle ritenute alla fonte operate negli anni d’imposta dal 2002 al 2004 al momento della percezione di un incentivo all’esodo.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito ma a quella della sentenza della Corte di Giustizia.
Orbene, la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.
Il discorso non muta sotto il profilo della tutela dell’affidamento, dovendosi ancora una volta richiamare l’affermazione, espressa dalle Sezioni Unite nel precedente già ricordato, a cui tenore allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o fu operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche – tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie – che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Alla stregua di tali principi, il ricorso va accolto e la sentenza gravata cassata con rinvio, in modo che il giudice di merito possa applicare i superiori principi al caso di specie.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017