Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4332 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Tagliamento n. 76, presso l’avv. Mario Limone, rappresentato e difeso
dall’avv. LUMBAU Enzo giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Caserta;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 264/28/07, depositata il 4 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il ricorso, proposto da M.N. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 264/28/07, depositata il 4 febbraio 2008, in tema di IRAP, appare inammissibile, in quanto proposto mediante consegna diretta dell’atto all’Ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, laddove, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio (Cass. nn. 17955 del 2004, 19577 del 2006, 12982 del 2007).
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011