Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4332 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19187/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del liquidatore,

domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Buono Gianpaolo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via XX

Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Michele che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

P.G., Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ricorre per quattro mezzi illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nonchè di P.G. e P.A., contro la sentenza del 17 giugno 2015 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento.

2. – Resiste con controricorso P.A. mentre non svolgono difese gli altri intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, violazione della L. Fall., artt. 15 e 18, nonchè degli artt. 101 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost..

Secondo la società ricorrente, la Corte d’appello non si sarebbe avveduta che l’ufficiale giudiziario, nell’effettuare la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, aveva “completamente omesso la prima operazione”, ossia la notificazione “presso la sede legale della (OMISSIS) S.r.l. in (OMISSIS)”, ed aveva “proceduto direttamente ed esclusivamente al deposito dei documenti da notificare presso la Casa Comunale di Forio”, con l’ulteriore conseguenza che la stessa Corte non aveva individuato la censura che essa società aveva proposto, nè vi aveva dato risposta. La ricorrente ha poi sollevato questione di costituzionalità della L. Fall., art. 15, per violazione dell’art. 136 Cost., che sancisce il principio del c.d. “giudicato costituzionale”, in relazione alla sentenza n. 141 del 1970 della Corte costituzionale, nonchè per violazione dell’art. 24 Cost..

1.2. – Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 6 e 7, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 1418,1421,1439,1440,1442 c.c., in relazione agli artt. 1223 e 1226 c.c., circa l’accertamento del credito, nonchè in relazione all’art. 2697 c.c.. Sostiene in buona sostanza la ricorrente che il credito fatto valere dai creditori istanti trovava titolo su un contratto di locazione da cui si erano generate plurime liti giudiziarie, contratto però nullo, in forza del quale essa società, pertanto, nulla doveva ai P., essendone anzi creditrice sia a titolo di ripetizione di indebito, stante la nullità del contratto medesimo, sia a titolo di miglioramenti apportati all’immobile.

1.3. – Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2.

1.4. – Il quarto motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 5 e art. 15, u.c., lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, “essendo pacifico che un credito contestato non è motivo di insolvenza”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato a giudicare valida la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento quantunque l’ufficiale giudiziario, non potendo procedere alla notificazione a mezzo Pec, per avere la società omesso di indicare il proprio indirizzo Pec nel registro delle imprese, ove risultava che la società stessa avesse sede in (OMISSIS), non avesse neppure tentato la notificazione presso la sede legale, che in effetti era collocata non in (OMISSIS), strada inesistente in quel Comune, ma in (OMISSIS).

Il motivo così formulato, tuttavia, non coglie la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, avendo la Corte d’appello ritenuto, in fatto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che l’ufficiale giudiziario avesse tentato senza successo la notificazione presso la sede in (OMISSIS): “I ricorrenti… hanno… proceduto alla notifica ex art. 107 (del D.P.R. n. 1229 del 1959: n.d.r.) non perfezionatasi perchè la sede legale non corrispondeva alla sede effettiva”. La Corte territoriale ha dunque espressamente affermato che il procedimento di notificazione presso la sede fosse stato intrapreso ma non avesse potuto essere completato.

Va da sè che debba nella specie farsi applicazione del principio secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910), con la precisazione che, ove la ricorrente avesse voluto contrastare siffatta ratio decidendi, negando che la notificazione presso la sede fosse stata effettivamente tentata, e cioè denunciare l’errore percettivo del menzionato fatto processuale, avrebbe dovuto avvalersi non già del ricorso per cassazione, ma della impugnazione per revocazione, trattandosi per l’appunto di un ipotetico errore revocatorio.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso, come accennato, è volto a sostenere l’insussistenza di alcun credito in capo al creditore istante, trattandosi di credito contestato e neutralizzato dall’allegato controcredito da essa società vantato nei confronti dei P..

Questa Corte ha difatti in più occasioni ribadito che la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass. S.U. 1521/2013; Cass. 11421/2014; Cass. 576/2015).

E’ stato inoltre chiarito che ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (Cass. 5001/2016; Cass. 27689/2018).

Nel caso di specie, la sussistenza del credito dei P. è stata debitamente scrutinata dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che “da un esame complessivo del contenzioso in atto tra la società debitrice e i creditori ricorrenti… emerge una circostanza pacifica… ossia l’occupazione del fabbricato da parte della (OMISSIS) dal 2008 fino alla data del fallimento ed il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire dalla predetta annualità alla data del fallimento. Il credito dei germani P., pertanto, o come canone di locazione, ovvero come indennità di occupazione, deve ritenersi certo sia nell’an che nel quantum… Quanto all’asserito credito per migliorie apportate all’immobile… va rilevata… la mancanza del consenso del locatore…”.

L’accertamento incidentale di cui si è detto, dunque, risulta essere stato compiuto dal giudice del reclamo, in conformità alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, mentre la doglianza in ordine all’assenza di motivazione, ex art. 132 c.p.c., è all’evidenza priva di fondamento, tanto più nell’attuale contesto normativo che ha ridotto il controllo motivazionale al “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto inattendibile la documentazione contabile prodotta dalla società, anzitutto per il mancato inserimento in bilancio del debito verso i P. e per l’omesso riferimento al contratto di locazione con essi stipulato, ma anche per mancata indicazione integrale di un debito nei confronti di Equitalia.

Premesso, allora, in generale, che, in tema di fallimento, la prova dei requisiti di non fallibilità grava sul debitore, secondo l’espressa previsione della L. Fall., art. 1, comma 2 (v. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548), non necessariamente sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), è agevole osservare come la società ricorrente non abbia richiamato a proposito l’art. 2697 c.c., dettato in materia di riparto dell’onere probatorio, giacchè tale violazione in tanto può configurarsi, in quanto, il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949), il che, nella specie, come si è detto, non è accaduto.

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, poi, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

In realtà, allora, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, la ricorrente ha inteso rimettere in discussione la valutazione di merito svolta dal giudice in ordine alla sussistenza per presupposti per la dichiarazione di fallimento. Ma, come è noto, spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357) Sicchè, come si premetteva, il motivo è inammissibile.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

Esso verte nuovamente sulla sussistenza dello stato di insolvenza, sicchè è sufficiente richiamare i principi rammentati al p. 2.2. e ribadire che il motivo è volto a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice di merito in conformità ai principii medesimi.

3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del P.A., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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