Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4332 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1258/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDIL F. SNC in liquidazione, in persona dei liquidatori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHINOTTO 1, presso lo studio

dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALDO MORELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/24/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe che ha confermato l’illegittimità della cartella emessa a carico della Edil F. dei Fratelli F. snc per il disconoscimento di un credito IVA riportato nella dichiarazione dell’anno 2008 e risalente all’anno 2006, per il quale la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione ai fini IVA.

La società contribuente si è costituita con controricorso, eccependo sotto più profili l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Va preliminarmente disattesa la dedotta improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando ritualmente depositata copia della sentenza impugnata in originale, il secondo motivo di ricorso, ammissibile in rito, è infondato e assorbe l’esame del primo motivo.

Ed invero, la questione sottesa al procedimento qui in esame è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – affermandosi il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, la CTR ha deciso in modo conforme al superiore principio, escludendo che l’omessa dichiarazione per l’anno 2006 di un credito IVA comunque regolarmente comunicato all’ufficio potesse impedire la sua detrazione se riportato nella dichiarazione dell’anno 2008 e, dunque, il termine biennale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la ritenuta illegittimità della cartella sotto il profilo dello scorretto uso del procedimento di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, una volta riconosciuta illegittimità della pretesa fiscale, rimane assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’omessa pronunzia del giudice di secondo grado su alcuni rilievi relativi all’IRAP è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando il contenuto delle prospettazioni che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare – cfr. Cass. n. 15367 del 04/07/2014.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il recente intervento chiarificatore delle SU giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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