Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4332 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 18/02/2021), n.4332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9817/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M. ed Equitalia Centro S.p.A., in persona del l.r.p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/1/13 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, pronunciata in data 8 ottobre 2012,

depositata il 9 ottobre 2013 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2020 dal

consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro G.M. ed Equitalia Centro S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 123/1/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata in data 8 ottobre 2012, depositata il 9 ottobre 2013 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette, Iva ed Irap relative agli anni di imposta 2004 e 2005;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che ” Il gravame deve essere parzialmente accolto. Invero i movimenti su cointestati non possono essere acriticamente attribuiti a redditi non dichiarati del contribuente, specie quando le giustificazioni del contribuente siano almeno parzialmente credibili e sorrette da dichiarazioni di terzi di cui si deve tener conto, in quanto costituiscono pur sempre indizi valutabili da parte del giudice di merito. Nè si può pretendere una esatta corrispondenza fra gli incassi, regolarmente esposti al fisco, di una giornata di lavoro ed i versamenti sul conto corrente, ben potendo il contribuente trattenerne una parte per i bisogni della vita. Appare pertanto doveroso ridurre del 50% l’accertamento dell’ufficio. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.”;

a seguito del ricorso, G.M. ed Equitalia Centro S.p.A. rimanevano intimati;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 3 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza o del procedimento, per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo l’Agenzia ricorrente la sentenza impugnata sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, risultando del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, recando una motivazione solo apparente, che si estrinsecai in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (ex multis Cass. Sez. L., n. 161 dell’8.01.2009);

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, art. 39, comma 1, e art. 41 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, anche in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo la ricorrente, la normativa in questione introduce una presunzione di imponibilità, prescrivendo di considerare come elementi positivi di reddito versamenti e prelievi ingiustificati;

trattasi di una presunzione legale che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. e determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente;

a quest’ultimo spetta fornire la prova contraria in ordine all’estraneità degli elementi rilevati alla produzione del reddito, dimostrando in particolare: – che i ricavi (o compensi) sono stati registrati in contabilità o che non hanno avuto rilevanza ai fini della produzione del reddito ritraibile dall’esercizio dell’attività professionale; – che i prelievi non risultanti dalle scritture contabili sono serviti per pagare determinati beneficiari;

la ricorrente richiama l’orientamento di legittimità, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta un’altra prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità” (Cass. civ., sent. n. 25365 del 05.12.2007);

nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello del contribuente affermando di ritenere “almeno parzialmente credibili” le giustificazioni addotte dal contribuente stesso in merito alla provenienza delle provviste sui conti cointestati (rectius: sul conto cointestato) con la madre e la sorella, con ciò violando le norme in epigrafe indicate;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero (considerando applicabile la riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012 alla materia tributaria, come deciso da sentenza Cass. SS.UU. n. 8053 del 7.04.2014) l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

quanto all’accertamento in fatto, la ricorrente osserva come, secondo la Commissione tributaria regionale, il contribuente avrebbe fornito la prova contraria, richiesta dall’ordinamento al fine di vincere la presunzione legale a favore dell’Ufficio, attraverso giustificazioni “parzialmente credibili e sorrette da dichiarazioni di terzi”, ritenendo, inoltre, normale una non perfetta corrispondenza tra gli incassi di una giornata di lavoro e i versamenti sul conto corrente, “ben potendo il contribuente trattenerne una parte per i bisogni della vita”;

tuttavia, il ricorrente rileva come gli elementi addotti dal giudice di secondo grado a fondamento della propria pronuncia di accoglimento non rappresentino in alcun modo quella prova di fatti certi e non contestati, richiesti dall’ordinamento per superare la presunzione a favore dell’Agenzia delle Entrate;

il primo motivo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento dei successivi;

invero, come affermato, anche da ultimo, da questa Corte, “in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell’esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che “l’appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione”)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019);

nel caso di specie, come riportato dall’Agenzia ricorrente, gli avvisi di accertamento si basavano sull’analisi di conti correnti intestati o cointestati al contribuente, esercente la professione di odontoiatra, nell’anno 2004 (“Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.”; “Unicredit Banca S.p.A.”; “Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.”) e nel 2005 (oltre a quelli già menzionati, un altro c/c acceso presso la “Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.” al n. (OMISSIS));

secondo quanto riportato in ricorso, il contribuente era invitato dall’Ufficio a fornire i chiarimenti necessari ed, in esito ai contraddittori, l’Ufficio riconduceva all’attività professionale del Sig. G. esclusivamente le movimentazioni bancarie non giustificate, escludendo dalla tassazione sia i prelievi in contanti, effettuati tramite gli sportelli o con assegni di importo inferiore ad Euro 2.000,00, che i pagamenti avvenuti tramite carta di credito, come destinati a far fronte alle temporanee esigenze personali del contribuente attraverso l’utilizzo dei compensi realizzati dall’esercizio dell’attività professionale;

la stringata motivazione della Commissione tributaria regionale non consente di comprendere l’iter logico giuridico seguito nella decisione, in quanto, al di là delle laconiche e generiche affermazioni riportate sopra, non vi è alcun riferimento alla fattispecie concreta, nè alla natura dell’accertamento ed al suo contenuto;

deve, quindi, accogliersi il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento dei successivi;

vertendosi in tema di accertamenti bancari a carico di un professionista, il giudice del merito dovrà tener presente che “in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti” (cfr. Cass. n. 16697/2016, Cass. n. 3628/2017, Cass. n. 22931/2018);

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA