Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4331 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24836/2005 proposto da:
R.I., B.P. (OMISSIS) nella
qualità di genitori esercenti la potestà familiare sulla minore
B.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRATELLI
RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE Mario, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAGLIARDI CIRO giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6858/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione
Dieci Civile, emessa il 7/6/2005, depositata il 18/06/2005, R.G.N.
3591/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l’Avvocato MARIO ALBANESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per a N.R. ovvero rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.P. e R.I., quali esercenti la potestà sulla minore B.E., premesso che quest’ultima il (OMISSIS) in (OMISSIS) veniva investita da un ciclomotore che si allontanava rendendo impossibile la sua identificazione, convenivano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Napoli le Generali Assicurazioni s.p.a., impresa designata dal F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore.
Con sentenza n. 2878/03 il giudice adito condannava il F.G.V.S. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2.717,77, oltre interessi dalla domanda.
Avverso detta sentenza proponevano appello gli attori, deducendo che il primo giudice aveva erroneamente determinato il quantum debeatur, non aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria e non aveva fatto decorrere gli interessi dal fatto.
Le Generali sì costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello anche per prestata acquiescenza alla sentenza di primo grado, atteso che gli appellanti avevano accettato senza riserve il pagamento di quanto liquidato dal giudice di pace.
Con sentenza depositata il 18.6.05 il Tribunale di Napoli riformava l’impugnata sentenza per ciò che concerne le somme dovute a titolo di danno biologico, denegando invece il richiesto danno morale.
Avverso tale sentenza gli appellanti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata Generali Assicurazioni.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., per non avere erroneamente la Corte di merito riconosciuto il danno morale subito dalla minore B. E..
In via preliminare, va rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato alle Generali Assicurazioni a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., e cioè con piego raccomandato del 7.10.2005 contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione, con il relativo avviso di ricevimento n. (OMISSIS), senza però che tale avviso risulti allegato agli atti.
Secondo quanto hanno deciso in subiecta materia recenti arresti delle Sezioni Unite di questa C.S. (v. sent. n. 3006/2008 e n. 627/2008), la produzione dell’avviso suddetto è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, perciò, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Ne consegue che l’avviso di ricevimento, non allegato al ricorso nè depositato in atti successivamente, può essere prodotto sino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma comunque prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma di tale disposizione, ovvero sino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ex art. 372 c.p.c., comma 2.
Ma in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c..
Tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
Poichè nel caso di specie non v’è stata alcuna attività difensiva da parte dell’intimata Generali Assicurazioni nè risulta fornita alcuna prova che sia stato richiesto il duplicato dell’avviso in questione con relativa richiesta di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre non v’è nulla da statuire in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla da statuire in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010