Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4331 del 20/02/2020
Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1128/2015 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Giovanni Randaccio n. 1,
presso lo studio dell’avvocato Di Paolantonio Luca, rappresentata e
difesa dall’avvocato Caterino Caterina, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del Curatore B.E.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Severini n. 54,
presso lo studio dell’avvocato Contestabile Giovanni, rappresentato
e difeso dall’avvocato Toso Marco, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
Idroterm Srl, Portegrandi Yachting Srl;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2522/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
dell’11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/10/2019 dal Cons. Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e Portegrandi Yachting S.r.l., contro la sentenza dell’11 novembre 2014 con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo proposto dalla società, ai sensi della L. Fall., art. 18, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, sentenza pronunciata previa revoca della procedura di concordato preventivo ex art. 173 della stessa legge.
Revoca in breve determinata dall’avere la società occultato la proprietà di un natante.
2. – Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l., resiste con controricorso deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo.
Portegrandi Yachting S.r.l. non spiega difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 145 c.n., inesistenza – nullità della registrazione del natante nel r.i.d. della Capitaneria di porto di (OMISSIS).
Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 173.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Risulta dalla sentenza impugnata che essa è stata comunicata telematicamente l’11 novembre 2014: ed è senz’altro da ritenere, nulla risultando in contrario, che si sia trattato di comunicazione integrale, giacchè effettuata nel vigore dell’art. 45 disp. att. c.p.c., che, al comma 2, stabilisce appunto che la comunicazione abbia ad oggetto “il testo integrale del provvedimento comunicato”.
Orbene, la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (Pec), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; v. pure Cass. 20 maggio 2016, n. 10525; Cass. 20 maggio 2016, n. 2315).
Sicchè, effettuata la comunicazione l’11 novembre 2014, il ricorso è stato passato alla notifica il 30 dicembre 2014, dopo lo spirare del termine di 30 giorni di cui alla L. Fall., art. 18.
3. – Le spese seguono la soccombenza. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, deve darsi atto dell’esistenza del presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dalla ricorrente dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020