Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4331 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 776/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore ro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PROICOS SRL IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/32/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe con la quale è stato confermato l’annullamento della cartella emessa con la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, a carico della Proicos Impresa Costruzioni Generali srl per il pagamento di vari tributi relativi all’anno 2005. Secondo la CTR la pretesa fiscale, fondandosi sul diniego di detrazione di crediti non esposti dalla contribuente in dichiarazione, avrebbe reso necessaria la notifica di un atto di accertamento.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per omessa pronunzia sulla questione relativa alla quantificazione del tributo IRES richiesto in cartella formulata in prime cure e rimasta assorbita dal rigetto parziale del ricorso del contribuente in primo grado la stessa è inammissibile, non risultando che la medesima questione sia stata riproposta in appello dall’Agenzia – cfr. Cass. n. 24124 del 28/11/2016-.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, riferendosi a questione non esaminata dalla CTR.

Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è manifestamente fondato.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.

Anche di recente le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo – cfr. Cass. S.U. n. 17758/2016.

Orbene, la CTR ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di crediti non indicati nella dichiarazione implicasse un’attività valutativa incompatibile con il ricorso al meccanismo del controllo formale e della susseguente emissione di cartella.

Sulla base di tali considerazioni la censura è fondata.

Pertanto, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, inammissibili il secondo ed il terzo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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