Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4331 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4331 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 16034-2009 proposto da:

PENTASSUGLIA PASQUALE, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA AMERICO CAPPONI 16, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MILONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GABRIELE DI NOI giusta delega in
calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRINDISI;

intimato –

sentenza
– 327/2008
della
la
MAL. Puatto,
COMM.TRIB.REG SEZ.DIST.
di LECCE,
depositata il
avverso

••

Data pubblicazione: 04/03/2016

07/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI NOI che

depositati e nel merito chiede raccoglimento;
udito

il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso
per raccoglimento del ricorso.

richiama il contenuto del ricorso e della memoria

Svolgimento del processo

In seguito a verifica fiscale condotta nei confronti della ditta individuale Pentassuglia
Pasquale emergeva la esistenza in magazzino di merce non contabilizzata, e l’Ufficio di

della ditta, emetteva distinti avvisi di rettifica IVA, per gli anni 1987 e 1988, con i quali
provvedeva a rideterminare induttivamente il reddito d’impresa, in base alla percentuale
di ricarico media rilevata dal confronto tra i prezzi di vendita ed i prezzi di acquisto delle
merci, al netto dello sconto praticato alla clientela pari al 15%, nonchè a liquidare la
maggiore imposta dovuta.
I ricorsi proposti dalla ditta contribuente venivano parzialmente accolti dalla CTP di
Brindisi, con le decisioni n. 167 e n. 168 depositate il 3.5.2009, riformate in grado di
appello, previa riunione della cause, con sentenza 7.11.2008 n. 327 della Commissione
tributaria della regione Puglia.
I Giudici territoriali, accogliendo gli appelli principali dell’Uffcio finanziario e
rigettando gli appelli incidentali della ditta, rilevavano che la presentazione della
domanda di condono, ai sensi della legge n. 413/1991, non era ex sufficiente a
comprovare, in difetto di verifica operata dagli Uffici finanziari, la regolarità formale
della stessa e la effettuazione dei relativi pagamenti. Nel merito la CTR riteneva
legittimo il ricorso al metodo induttivo di accertamento, sussistendo gravi irregolarità
contabili nella tenuta del libro di magazzino nonchè violazioni di obblighi di
registrazione, e riteneva altresì corretta la rideterminazione del reddito imponibile in
base al campione di merce, in quanto composto da articoli omogenii sui quali la ditta
applicava la medesima percentuale di ricarico.

La sentenza di appello non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione da
Pentassuglia Pasquale, con ricorso notificato all’Ufficio di Brindisi della Agenzia delle
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RG n. 16034/2009
ric. Pentassuglia Pasquale c/Ag.Entrate

Brindisi della Agenzia delle Entrate, ritenendo inattendibili i dati delle scritture contabili

Entrate in data 1.7.2009, deducendo vizi di violazione di norme di diritto e vizio di
motivazione.
La Agenzia fiscale non ha resistito.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo il contribuente impugna la sentenza di appello per violazione e
falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c., sostenendo
che la CTR aveva disatteso il giudicato formatosi nel distinto giudizio, relativo all’IVA
dovuta per l’anno d’imposta 1986, definito con sentenza del 25.3.1999 n.96, della CTP
di Brindisi, dichiarativa della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
essendosi il contribuente avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 49 della legge n.
413/1991.

Il motivo è infondato.

Sostiene il ricorrente che, essendosi avvalso del condono cd. tombale disciplinato
dall’art. 49, comma 1 e 5, della legge 30.12.1991 n. 413 (secondo cui, comma 1: “Per
ciascuno dei periodi d’imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della
dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l’imposta sul valore aggiunto può essere
definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione
integrativa “, e comma 5 “La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la
richiesta di definizione per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata
presentata la relativa dichiarazione annuale” )che impone a pena di nullità di presentare una

dichiarazione integrativa “per tutti i periodi di imposta…” per i quali sia stata presentata
la dichiarazione annuale, la sentenza della CTP n. 96/1999, non impugnata dall’Ufficio
finanziario, che accertava il perfezionamento del condono in relazione all’amo 1986,
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RG n. 16034/2009
ric. Pentassuglia Pasquale c/Ag.Entrate

Motivi della decisione

veniva ad estendere lapropria efficacia anche agli altri anni (1987 e 1988) ricompresi
nella dichiarazione integrativa ed oggetto della presente controversia.

Rileva il Collegio che in tema di condono fiscale, la sentenza della Corte di Giustizia
CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06 – secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta
meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio

relative alli I.V.A., per avere previsto, con gli artt. 7 ed 8 della legge 27 dicembre 2002
n. 289, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni
imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando
seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore
aggiunto – ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di
carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo
generale o indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte
dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di
misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il
corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. Tale
incompatibilità riguarda, quindi, anche la cd. definizione agevolata delle controversie
tributarie pendenti, prevista dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002 e dagli artt. 44 e ss.
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la quale non si limita ad introdurre criteri che
consentano una definizione transattiva delle liti fiscali pendenti, ma comporta una
rinuncia dell’Amministrazione finanziaria, attraverso una misura generale limitata nel
tempo, all’accertamento, rimesso al giudice tributario, sulla pretesa fiscale, con
conseguente disapplicazione di tali norme ed inapplicabilità delle correlate misure di
condono (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 17371 del 24/07/2009; id. Sez. 5, Sentenza n.
20068 del 18/09/2009; id. Sez. 5, Sentenza n. 25701 del 09/12/2009).

La incompatibilità della norma tributaria condonistica con l’ordinamento comuntario
(nella specie in materia di tributi armonizzati, disciplinati dalla direttiva CEE del Consiglio
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RG n. 16034/2009
ric. Pentassuglia Pasquale c/Ag.Entrate

Cu1est.
Stefa Q1vieri

1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

17.5.1977 n. 388 e succ. mod. applicabile ratione temporis) è rilevabile ex officio senza

limitazioni di fase o grado, ed anche in sede di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza
n. 12716 del 09/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 17645 del 15/10/2012), non rimanendo

impedita la rilevabilità d’ufficio dal giudicato esterno formatosi in relazione ad altri anni
d’imposta ricompresi nella dichiarazione integrativa ex lege n. 413/1991, atteso che, se
non appare dubbio che la certezza e stabilità dei rapporti giuridici costituisce principio

anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa (sentenza 3 settembre 2009, in causa C2/08 Olimpiclub; sentenza 16 marzo 2006, in causa C-234/04, Kapferer), non impone al

giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di
cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad
una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione (cfr. Corte cass. Sez.
Sentenza n. 25320 del 15/12/2010), è del pari incontestabile che la prevalenza di tale

principio sulla esigenza di ripristino del diritto comunitario violato dalla decisione
divenuta irrevocabile, rimane circoscritta al rapporto giuridico in tal modo definito,
mentre, nel giudizio di equilibrio con il principio di effettività del diritto comunitario, il
vincolo del giudicato esterno deve ritenersi recessivo, laddove non sussista piena identità
di “causa petendi” e “petitum”, ovvero pure essendo identico il fatto costitutivo del
rapporto obbligatorio, questo si protragga nel tempo attraverso adempimenti differenziati
nel corso di anni diversi, venendo a differenziarsi il rapporto controverso, da quello
precedentemente deciso con il giudicato, in relazione all’elemento cronologico ed al
petitum (come si verifica nei rapporti “di durata”): in questi casi, da ultimo individuati,
nei quali non viene eccepito il giudicato sull’ “eadem res”, ma viene invocato l’effetto
espansivo esterno del giudicato formatosi nel precedente giudizio, facendosi valere il
nesso di pregiudizialità-dipendenza tra le cause, il riconoscimento della capacità
espansiva del giudicato -in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative al
punto fondamentale comune ad entrambe la cause-

presuppone necessariamente la

compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto comunitario applicabili
nel caso concreto. Ne consegue che il giudice successivamente adito per l’accertamento
4
RG n. 1603412009
ric. Pentassuglia Pasquale dAg.Entrate

Corì& est.
Stefano ‘vieri

fondamentale dell’ordinamento comunitario che, così come costantemente interpretato

della medesima obbligazione di durata con riferimento ad un diverso periodo deve
coordinare il principio del giudicato con il principio di effettività cui è improntato il
diritto comunitario, evitando il conflitto tra l’efficacia del giudicato e l’esercizio dei
diritti riconosciuti dalli ordinamento giuridico comunitario. (cfr. Corte cass. Sez. L,
Sentenza n.

24784 del 25/11/2009),

avendo espressamente escluso i Giudici di

Lussemburgo, con specifico riferimento ai giudizi tributari, che il vincolo di tale

estendendosi anche ad altri giudizi in cui si controverta delle medesime questioni di
diritto ma in relazione a differenti anni d’imposta ed a differenti atti impositivi (cfr.
Corte giustizia CE, sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, punti 29-32).

Il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza di appello ex art. 360co l n. 5c.p.c.

Il motivo è inammissibile mancando la conclusione, a mezzo di apposito “momento
di sintesi”, della chiara indicazione del fatto controverso e decisivo richiesta dall’art. 366
bis c.p.c., norma applicabile ratione temporis. La inammissibilità consegue anche
quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della
formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle
esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione
di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di
merito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16002 del 18/07/2007; id. Sez. 3, Ordinanza n.
8897 del 07/0412008 Sez. 5, Sentenza n. 24255 del 18/11/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 5858 del
08/03/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 28242 del 18/12/2013).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo disporre sulle spese di
lite in assenza di difese spiegate dalla parte intimata.

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RG n. 16034/2009
ric. Pentassuglia Pasquale c/Ag.Entrate

Co . est
Stefano ‘ 1iv kri

giudicato (violativo del diritto comunitario) possa esplicare effetto oltre la causa decisa,

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio 22.6.2015

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