Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4330 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19522/2005 proposto da:

B.L. Vedova L., L.L., L.L.

quali eredi del Sig. L.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI Carlo, che li rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CI.EM. (OMISSIS), C.M., C.

M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2-

A (ST. LEG. SEGARELLI), presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato NATALI Luigi giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 708/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 16/11/2004, depositata il 03/12/2004, R.G.N. 32/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato CARLO MARTUCCELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) C.B., dipendente da una impresa di costruzioni condotta da L.V., mentre lavorava in un cantiere contiguo ad una tratta ferroviaria ((OMISSIS)) era investito da un treno merci riportando lesioni mortali.

Con citazione del 29 marzo 1985 gli eredi del B. ( C. E., M. e C.M.T.) convenivano dinanzi al Tribunale di Ascoli, gli eredi del L. nel frattempo defunto ( B.L. ed i figli L. e L.L.) e ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del lavoratore. Si costituivano i convenuti e contestavano il fondamento delle pretese.

La lite era istruite con prove orali e documentali e la acquisizione di documentazione penale (il procedimento era dichiarato estinto per la morte del reo).

2. Il Tribunale con sentenza del 27 ottobre 2003 accertava la responsabilità dell’imprenditore in ordine al verificarsi del sinistro per difetto di vigilanza e misure di sicurezza e condannava i convenuti in solido a rifondere agli attori la somma complessiva di Euro 60.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale oltre a rivalutazione ed interessi legali e spese di lite.

3. Contro la decisione proponevano appello gli eredi del responsabile civile e ne chiedevano la riforma, sostenendo la responsabilità del lavoratore. Resistevano gli eredi del B. e proponevano appello incidentale per la migliore determinazione delle voci di danno, incluse le perdite patrimoniali.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 13 dicembre 2004 così decideva: rigetta l’appello principale degli eredi L. ed accoglie l’appello incidentale migliorando le poste di danno agli eredi del lavoratore (vedi amplius in dispositivo) e condannando gli appellanti in solido alle spese del grado.

4. Contro la decisione ricorrono gli eredi dell’imprenditore deducendo due motivi di censura illustrati da memoria. Resistono le controparti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento, riproponendo una diversa rappresentazione del fatto storico dannoso, accertato dalla Corte di appello secondo un prudente apprezzamento delle prove e delle condizioni di sicurezza sul cantiere.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando “per la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 2087 c.c., ed D.P.R. n. 47 del 1055, art. 6”.

Si censura l’accertamento della responsabilità del datore compiuto dalla Corte di appello (ff. 5 e ss del ricorso) sul rilievo che doveva essere considerata anche la condotta imprudente del lavoratore, costituente concausa, ovvero che doveva essere esclusa la responsabilità datoriale nel caso di dolo o di rischio elettivo assunto dal lavoratore (amplius, ff. 6 a 17).

Nel secondo motivo si deduce invece il vizio della motivazione omessa, insufficiente e illogica circa un punto decisivo della controversia, enunciato in sede di illustrazione nella errata valutazione della condotta e del lavoratore (che avrebbe ignorato le disposizioni datoriali in ordine al recupero di un attrezzo in zona di pericolo) e del datore di lavoro, il quale, prima di allontanarsi aveva dato disposizioni di non muoversi lungo i binari contigui al cantiere.

Ma la Corte di appello (ff. 6 ad 8 della motivazione) con un prudente apprezzamento delle prove, ha ricostruito l’incidente ed ha ritenuto che la condotta del lavoratore non avesse quei caratteri di abnormità, di opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, di guisa che il fattore determinante dell’evento si pone in relazione causale diretta con la mancanza di concrete misure di sicurezza che dovevano essere predisposte nel cantiere sotto precise direttive del datore di lavoro, impedendo ai lavoratori di operare in una zona a rischio. Si tratta dunque di una diversa rappresentazione dei fatti che non costituisce vizio di motivazione, ma alternativa di motivazione, mentre resta congrua la motivazione della Corte, ed esprime una valutazione fattuale, non sindacabile come vizio per l’iter logico correttamente espresso.

Entrambi i motivi risultano dunque infondati ed il ricorso dev’essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controparti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere ai resistenti C.- Ci. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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