Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4330 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.C., rappresentato e difeso dall’avv. PALADIN Francesco

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 21/25/08, depositata il 1 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. D.C.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 21/25/08, depositata il 1 settembre 2008, con la quale gli è stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare inammissibile perchè del tutto sfornito del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Può, pertanto, essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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