Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4330 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 20/02/2020), n.4330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5006/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Varrone, 9,

presso lo studio dell’avvocato Mendoza Giuliano che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Fabbrini Alessandro, come da procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Verona, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2725/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2019 da Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 27 novembre 2017 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di C.S. avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia aveva respinto il ricorso seguito al rigetto della domanda di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che non era ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che esattamente il primo giudice aveva valorizzato la ingiustificata mancata comparizione del ricorrente all’udienza all’uopo fissata; b) che i motivi di impugnazione attinenti al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per la presenza di un danno grave, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), dovevano essere rigettati perchè ciò che aveva riferito il C. non era credibile, quanto alle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare il circondario di (OMISSIS), e quanto alla seconda fuga da (OMISSIS) verso la frontiera; c) che nella zona meridionale del Mali non si riscontra una situazione di violenza indiscriminata; d) che, infine, con riguardo alla protezione umanitaria, comunque non concedibile a chi avesse fornito versioni non credibili della sua storia, non poteva valorizzarsi la circostanza che il C., secondo quanto dedotto in termini alquanto generici, stesse cercando di integrarsi.

3. Avverso tale sentenza C.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso. Il Ministero dell’Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, sia in relazione alla mancata audizione del ricorrente, sia con riguardo all’incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, dal momento che il ricorrente era ospitato, sin dal ricorso in primo grado, in una struttura governativa situata nella Provincia di Bolzano.

Le doglianze sono infondate. Sotto il primo profilo, lo stesso ricorrente riconosce che la mancata comparizione è dipesa da una propria scelta volontaria; sotto il secondo, è assorbente la considerazione che la questione della incompetenza del giudice adito non risulta essere stata proposta nei termini di cui all’art. 38 c.p.c..

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 5, in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria, alla luce della erroneità di una distinzione di natura geografica all’interno dello stesso Paese e del fatto che il ricorrente proviene dal Nord del Mali. In ogni caso, si aggiunge la situazione di guerriglia è diffusa su tutto il territorio nazionale e il ripristino del servizio di leva comporta il rischio per il ricorrente di essere mandato al fronte.

La doglianza è inammissibile.

La ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stata esclusa dalla sentenza impugnata, alla luce delle acquisite informazioni sul Paese, da cui si desume che nella regione da cui proviene il richiedente (nel sud del Paese; è del tutto assertiva la reiterazione di una provenienza dal Nord, anche alla luce della valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente stesso) non sussiste una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il motivo non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma, richiamando diverse fonti, tende a sollecitare un’impropria rivisitazione dei fatti relativi ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

E ciò senza dire della palese introduzione di temi fattuali, quali il possibile coinvolgimento nella leva che, oltre a non essere pertinenti rispetto alla norma invocata, non risultano essere stati prospettati al giudice di merito.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonchè dell’art. 2 Cost., con riferimento alla mancata concessione della protezione umanitaria, valorizzando il fatto che in Mali non è assicurata la tutela dei diritti fondamentali e il percorso di integrazione seguito dal ricorrente.

Le doglianze sono inammissibili, in quanto, a fronte del rilievo della Corte territoriale avente ad oggetto la genericità delle deduzioni svolte al riguardo, insiste nella prospettazione sopra riassunta, senza illustrare quando e come avrebbe allegato tal circostanze dinanzi ai giudici di merito.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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