Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4330 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.20/02/2017),  n. 4330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DIPAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28730/2013 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

LUBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSIO ARIOTTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TOZZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO

CAPUZZO, LUCIA VANZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/07/2013 R.G.N. 140/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ALESSIO ARIOTTO;

udito l’Avvocato LUCIA VANZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 331/13, rigettava l’impugnazione proposta da P.G. nei confronti dell’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Brescia, n. 106 del 31 gennaio 2013.

2. Il giudice di secondo grado esponeva che il lavoratore aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto per l’annullamento del licenziamento irrogato per giusta causa in relazione a due contestazioni disciplinari di mancata attuazione della richiesta aziendale di trattenimento in servizio, oltre l’orario previsto, per ragioni tecniche sopravvenute.

Due erano gli episodi contestati al P. in cui lo stesso aveva rifiutato di prestare la propria opera oltre l’orario di lavoro in quanto era necessario altro personale a terra a causa di ritardi dei voli postali che facevano scalo al suddetto aeroporto, che oper va quasi solo per tali tipi di trasporti.

Un primo episodio risaliva all’8 agosto 2011, quando a causa di un ritardo di due ore del volo della National Cargo, il cui arrivo era previsto alle h. 12,00, l’azienda gli aveva chiese di trattenersi in servizio fino alle h. 18,00, orario che sarebbe stato quello normale della sua prestazione se le ore dalle h. 14,00 in avanti non fossero state incluse nel provvedimento di messa in cassa integrazione del personale.

La Corte d’Appello precisava in proposito che il giorno della contestazione il P., per le ore comprese dalle 14 alle 18 che facevano parte del suo normale orario di lavoro, era sospeso per cassa integrazione, ma che esisteva un accordo sindacale per cui anche al personale in questa condizione poteva essere richiesto un prolungamento dell’orario di lavoro per ragioni aziendali.

In questo caso, il P. si era rifiutato e alle h. 14,00, alla fine del proprio servizio aveva abbandonato l’aeroporto.

Dopo la contestazione l’azienda aveva sospeso cautelativamente il lavoratore. La giustificazione fornita dal lavoratore era che non aveva alcun obbligo di fermarsi in quanto a norma dell’accordo sindacale, la richiesta di trattenimento in servizio per i lavoratori in cassa integrazione doveva essere comunicata con otto ore di anticipo, come deduceva anche nel corso di giudizio.

Un secondo episodio riguardava il 24 agosto 2011 (lettera di contestazione del 31 agosto), quando per un problema tecnico del volo postale diretto a Catania, era stata chiesta la disponibilità dello stesso a rimanere in servizio ulteriori 30 minuti. Tale disponibilità veniva negata per pregressi impegni, giustificazione poi mutata in indisposizione (il fatto avveniva alle h. 2,00 di notte). Il lavoratore adduceva di essersi già trattenuto il giorno prima, e che la richiesta di disponibilità non era vincolante, in quanto l’azienda poteva chiedere di trattenersi in servizio ad altri lavoratori. Allegava che non erano stati interpellati altri lavoratori che ben potevano rimanere e che comunque, una persona disponibile era poi stata trovata.

In data 3 ottobre 2010 (recte: 2011), veniva irrogato il licenziamento avendo l’azienda ritenuto la gravità dei fatti e la recidiva della medesima condotta.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di ricorso.

4. Resiste l’aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata e non contestata la condotta dell'(OMISSIS), relativa al rifiuto senza giustificazione e nonostante la situazione di emergenza venutasi a creare per il ritardo del volo della National Cargo, di trattenersi in servizio; il successivo abbandono dello scalo prima dell’atterraggio del volo, pur essendo consapevole che nello scalo non vi era neppure il presidio minimo necessario e obbligatorio secondo le norme dettate per la sicurezza dei voli;

la condotta tenuta nella notte del (OMISSIS), consistente nel nuovo rifiuto di fornire assistenza ai voli postali, rifiutando la prestazione di mezz’ora di lavoro straordinario richiesta dal datore di lavoro a causa del ritardo del volo da (OMISSIS) rispetto all’orario previsto.

Secondo la Corte d’Appello, si trattava di due rifiuti, intervenuti in un arco temporale di soli 15 giorni, a prestare lo straordinario al quale i dipendenti degli aeroporti erano obbligati se sussistevano ragioni di servizio. Pertanto, l’unico esame che competeva alla Corte d’Appello era quello di verificare se fosse stato legittimo o meno il licenziamento irrogato.

Nella specie, la condotta del P., così reiteratamente inadempiente, nonostante in entrambi i casi fosse stata evidente la difficoltà aziendale, si connotava di particolare gravità.

Le giustificazioni offerte dal lavoratore in sede disciplinare rendevano evidente che lo stesso aveva un atteggiamento indifferente ai propri doveri, tanto da affermare rispetto al primo episodio che l’accordo sindacale richiedeva 8 ore di preavviso, mentre tale previsione regolava altra fattispecie, rispetto a quella in esame, in cui le esigenze potevano essere preventivabili, e che non vi era stato danno, benchè avesse dovuto rientrare in servizio da (OMISSIS) altro dipendente e l’aeroporto era rimasto due ore con una sola persona presente.

Non poteva condividersi, in relazione al secondo fatto, la tesi della non cogenza della richiesta, atteso che, una volta ricevuto l’ordine di trattenersi, solo in presenza di una vera giustificazione, l’Azienda poteva proseguire nell’interpellare gli altri dipendenti.

2. Tanto premesso, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume il ricorrente la violazione della normativa (artt. 2119 e 2697 c.c., art. 38 del CCNL di categoria) che impone al datore di lavoro l’onere di dimostrare la legittimità del licenziamento, violazione che deriva, nella sostanza, dall’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ovvero se, nel giorno contestato ((OMISSIS)), si verificò per effetto dell’atterraggio in ritardo del volo (OMISSIS), una situazione di emergenza e/o della paventata assenza del presidio minimo necessario secondo le norme dettate per la sicurezza dei voli.

Con riguardo alla contestazione del 24 agosto, ribadisce che era una richiesta di disponibilità e non un ordine cogente e richiama a sostegno il contenuto della contestazione.

Doveva trovare applicazione, inoltre, l’art. 2078 c.c., sugli usi più favorevoli al lavoratore, ciò anche tenuto conto del riferimento a prassi aziendale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La statuizione della Corte d’Appello si fonda sulla intervenuta non contestazione, in primo grado, da parte del P..

Afferma la Corte d’Appello che il primo giudice, nello statuire in sentenza che in relazione alle contestazioni disciplinari le condotte non erano mai state negate dal P., che non le aveva contestate neppure in giudizio, interpreta correttamente i limiti delle allegazioni della parte e pertanto esattamente ritiene provata e non contestata la condotta dell'(OMISSIS), quella relativa al rifiuto senza giustificazione e nonostante la situazione di emergenza venutasi a creare a causa del ritardo del volo internazionale della National Cargo, di trattenersi in servizio; il successivo abbandono dello scalo prima dell’atterraggio e pur nella consapevolezza che nello scalo non vi era neppure il presidio minimo necessario e obbligatorio secondo le norme per la sicurezza degli scali.

Il giudice di primo grado, rileva, altresì, la Corte d’Appello, aveva ritenuto altrettanto provato che senza giustificazioni il P. si era rifiutato nella notte del (OMISSIS) di fornire assistenza ai voli postali. Non erano mai state contestate le esigenze improrogabili ed indifferibili che avevano determinato l’azienda a tentare, senza successo, di trattenerlo in servizio, esigenze che peraltro risultavano evidenti dalla descrizione della condotta allegata dall’azienda nel costituirsi nel giudizio di primo grado.

Ora, il ricorrente, premesso che non rileva discrasie tra quanto la Corte d’Appello afferma che il giudice di primo grado ha ritenuto non contestato e quanto enunciato nella sentenza del Tribunale, non censura la statuizione di appello sulla mancanza di contestazione in primo grado nei termini sopra riportati, nè deduce di aver interposto appello sul punto, ma pone una questione di riparto dell’onere della prova che non coglie la ratio decidendi della pronuncia di appello.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte d’Appello aveva omesso di valutare la circostanza, esposta nel ricorso di primo grado, che il (OMISSIS) altro lavoratore interpellato dopo si era reso disponibile, per cui l’azienda non aveva subito alcun danno.

Il Tribunale aveva omesso di valutare la circostanza. La Corte d’Appello senza congrua motivazione e senza istruttoria affermava che il lavoratore che aveva coperto il servizio era stato obbligato a trattenersi in servizio in ragione della propria omissione, anzichè accertare la spontanea disponibilità dello stesso.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto la Corte d’Appello con congrua motivazione ha affermato che una volta ricevuto l’ordine di trattenersi, il lavoratore avrebbe dovuto attenervisi, e che solo in presenza di una vera giustificazione, l’Azienda avrebbe dovuto interpellare altri lavoratori.

Ed infatti, il motivo pur rubricato, anche come violazione di legge, si sostanzia nel solo vizio di motivazione, in ordine al quale trova applicazione quanto statuito dalle Sezioni Unite, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053: per le fattispecie, come quella in esame, ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”, circostanza, che nella specie non sussiste, in ragione della motivazione sopra riportata.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’interpretazione dell’accordo in sede governativa.

Nel valutare la vicenda dell'(OMISSIS), occorreva considerare che, secondo l’accordo del giugno 2011, avente ad oggetto l’intesa sulla collocazione in c.i.g.s. del personale della società impiegato presso l’aeroporto di (OMISSIS), andavano date otto ore di preavviso nel caso in cui si chiedesse una prestazione “in caso di particolari esigenze operative”, esigenza più ampia e che ricomprendeva quella di esigenze sopravvenute e imprevedibili, che avevano determinato la società ad attingere alla prestazione del ricorrente.

5.1. Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente, che si duole dell’interpretazione dell’accordo, non ha sollecitato a questa Corte di legittimità la verifica del rispetto, da parte del giudice di merito, dei canoni legali di interpretazione dei contratti, non precisando in quale modo, e sulla base di quali considerazioni, la Corte di appello si sarebbe discostata da essi e non facendo neppure menzione degli artt. 1362 c.c. e segg..

6. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’interpretazione del CCNL di categoria, della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 31.

Con il suddetto motivo, che nella parte finale richiama in modo generico e meramente narrativo, le doglianze già proposte con i precedenti motivi, che non sarebbero state valutate dalla Corte d’Appello, nel ritenere la particolare gravità della condotta, il ricorrente espone che il CCNL (punto 6, art. G 38) tipizza le condotte passibili di licenziamento, che appariva di una gravità assai più notevole. La sentenza di appello senza congrua motivazione si sarebbe discostata dalle vincolanti prescrizione della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, che impongono al giudice di tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi.

6.1. Il motivo non è fondato, atteso che la Corte d’Appello ha statuito che le esemplificazioni contrattuali relative alle condotte passibili di sanzioni disciplinari sono meramente indicative e servono ad orientare l’interprete sul livello di gravità che le parti sociali hanno indicato come sanzionabile con il licenziamento, ma non esauriscono certo tutte le condotte alle quali può riconnettersi la massima sanzione espulsiva, ed ha quindi proceduto a vagliare la gravità della condotta nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza: ebbene, di tale qualificazione “esemplificativa” il motivo neanche si avvede.

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre Euro duecento per esborsi e spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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