Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4330 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24487/2015 promosso da:

Bilanciona s.a.s. di B.L. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, via Poma 2, presso lo studio dell’avv. Raniero Valle,

rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale in virtù di procura

speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/4/15 della CTR delle Marche, depositata il

10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 80/4/15, depositata il 10/3/2015, la CTR delle Marche, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso originariamente proposto dal contribuente contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), avente ad oggetto una maggiore imposta di registro per Euro 117.580,00, interessi e diritti di notifica, derivante da una riqualificazione dell’atto registrato il 26/10/2006, da negozio di conferimento di beni immobili in società a negozio di compravendita.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità dei motivi formulati.

Con nota datata 29/11/2018, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, depositando copia della domanda di definizione agevolata ad essa inviata dalla stessa Agenzia delle entrate, ai fini della produzione in giudizio.

Con memoria depositata il 29/09/2020, la stessa ricorrente ha chiesto, in via principale, darsi atto dell’intervenuta definizione della lite fiscale, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in subordine, l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente ha depositato copia dell’istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017, ove è indicato come già effettuato il versamento della prima rata.

Tale documentazione risulta essere stata inviata alla ricorrente dalla stessa Agenzia delle entrate, ai fini della produzione nel presente giudizio, quale “documentazione attestante la regolarità della definizione agevolata” (v. la nota del 29/11/2018) ed è supportata anche dalla riproduzione della dichiarazione di avvenuto ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, del corrispondente pagamento effettuato (v. memoria depositata il 29/09/2020).

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte), nè alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa.

In applicazione del D.L. cit., art. 11, comma 10, quarta parte, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo).

3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, e art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto” il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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