Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 433 del 14/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 14/01/2020), n.433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 9171 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

D.D.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine al ricorso, dall’Avv.to Andrea Amatucci, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Antonio Cepparulo, in Roma,

Viale Camillo Sabatini n. 150;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata Salerno, n. 1222/04/2014,

depositata in data 6 febbraio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 ottobre 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1222/04/2014, depositata in data 6 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di D.D.G. avverso la sentenza n. 497/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dal suddetto contribuente, esercente l’attività autonoma di broker assicurativo, avverso: 1) l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato sinteticamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,. art. 38, il reddito complessivo di Euro 101.162,00 ai fini Irpef, Add. Com e Add. Reg. per l’anno 2005, oltre sanzioni; 2) la conseguente cartella di pagamento di Euro 21.089,75 relativa al detto accertamento;

-in punto di fatto, la CTR ha premesso che: 1)previa segnalazione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’Ufficio di Avellino con avviso di accertamento n. (OMISSIS) aveva contestato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nei confronti di D.D.G., esercente l’attività di broker assicurativo, un reddito complessivo netto di Euro 101.162,00, per l’anno 2005, ai fini Irpef e Add. Reg. e com., in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (come due abitazioni di proprietà, un’imbarcazione, alcune autovetture), con scostamento di oltre il 25% tra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente; 2) Equitalia Polis s.p.a.- Agente della riscossione per la provincia di Avellino aveva notificato al contribuente una cartella di pagamento di Euro 21.089,75 relativo al suddetto accertamento; 3) il contribuente aveva impugnato, con separati ricorsi, l’atto impositivo e la cartella esattoriale dinanzi alla CTP di Avellino che, con sentenza n. 497/01/11, previa riunione, aveva accolto i ricorsi, sul presupposto che – pur ritenendo l’avviso di accertamento sufficientemente motivato e comprovato lo scostamento di oltre il 25% del reddito dichiarato rispetto a quello accertato sinteticamente – il contribuente avesse fornito la prova delle somme occorse per gli incrementi patrimoniali rappresentate dalle indennità ricevute qualche anno prima per la definizione del rapporto di lavoro con la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a.; 4) avverso la sentenza della CTP, ha proposto appello l’Agenzia delle entrate chiedendo, in riforma di quest’ultima, dichiararsi la legittimità dell’atto impositivo e della cartella; 5)aveva controdedotto il contribuente chiedendo il rigetto dell’appello e insistendo nell’accoglimento degli altri motivi di censura (sul difetto di motivazione dell’avviso e sull’assunta esistenza dello scostamento) disattesi in primo grado;

-il giudice di appello, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che era legittimo l’operato accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, non avendo il contribuente giustificato la propria capacità di spesa ed in particolare: 1) risultando la transazione con la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a.- quale assunta fonte delle disponibilità occorse per i rilevati incrementi patrimoniali-da scrittura privata priva di data certa; 2) mancando, ai fini dello smobilizzo delle somme ai sensi del D.M. 10 settembre 1992, art. 4, comma 2, ultima parte, la prova dell’utilizzo della ricchezza nell’anno oggetto dell’accertamento sia ai fini della spesa che dell’incremento patrimoniale; 3) in merito alla giustificazione delle autovetture, non potendosi ritenere dimostrativi della perdita di possesso del bene mobile registrato, nè il contratto di assicurazione nè la procura, essendo necessaria la certificazione rilasciata dal PRA, così come difettando per l’auto indicata come bene strumentale l’iscrizione della stessa nel registro dei beni ammortizzabili;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per essersi la CTR limitata ad affermare circa la ritenuta mancata prova da parte del contribuente della disponibilità economica per giustificare le spese per i rilevati incrementi patrimoniali che la transazione con la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. era costituita da una “scrittura privata priva di data certa”, senza considerare ogni elemento – quale era la complessiva documentazione bancaria prodotta sin dal primo grado- idoneo a dimostrare l’origine della detta disponibilità;

– in disparte il profilo di inammissibilità per avere il ricorrente, nel denunciare il vizio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, fatto riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in luogo che all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il motivo è infondato;

– invero, nella specie, uniformandosi ai principi in materia che pongono a carico del contribuente l’onere di vincere la presunzione nascente dall’individuazione delle spese per incrementi patrimoniali v., fra le tante, Cass.n. 21142/2016,n. 10451/2018 secondo cui l’accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore- la CTR ha chiaramente fondato la decisione in ordine alla legittimità dell’atto impositivo in questione sulla ritenuta inidoneità della documentazione offerta dal contribuente ed, in particolare, dell’atto di transazione – quale scrittura privata priva di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. – a comprovare la disponibilità economica necessaria a giustificare le spese sostenute per i rilevati incrementi patrimoniali; il che porta ad escludere il denunciato vizio di motivazione omessa o apparente avendo, al riguardo, questa Corte chiarito che “l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. n. 25972 del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; da ultimo, Cass. n. 326 del 2018). Nella specie, le considerazioni svolte dalla CTR nella motivazione della sentenza, sono tali da disvelare quale sia la ratio decidendi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, tendendo ogni altra argomentazione sottesa alla proposta censura ad una inammissibile rivalutazione di fatti e risultanze probatorie come accertate dal giudice di appello, tanto più in difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 quanto alla richiamata documentazione bancaria il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR affermato che, quanto alla dimostrazione dello smobilizzo delle disponibilità, fosse necessaria la prova -ritenuta non fornita da parte del contribuente-dell’utilizzo della ricchezza nell’anno oggetto dell’accertamento sia ai fini della spesa che dell’incremento patrimoniale; con ciò effettuando-ad avviso del ricorrente- una “forzatura” nell’interpretazione del richiamato D.M. 10 settembre 1992, art. 4, comma 2, ultima parte (non essendo applicabile, nella specie, la versione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 come novellato dal D.L. n. 78 del 2010) pur potendo, peraltro, per giurisprudenza di legittimità, il maggior reddito accertato essere giustificato “anche da materiale accumulato negli anni precedenti” (Cass. n. 21994 del 2013);

– il motivo si profila inammissibile in quanto la ricorrente, sotto le spoglie dell’assunto vizio motivazionale, ha, in sostanza, dedotto un vizio di violazione di legge che non risponde quindi all’archetipo della censura denunciata, non avendo rilevanza un’insufficiente motivazione in diritto (v. da ultimo, Cass. n. 1787 del 2019);

– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR ritenuto corretto il mancato riconoscimento dell’auto indicata come “bene strumentale” stante l’assenza dell’iscrizione stessa nel registro dei beni ammortizzabili, senza considerare che il contribuente aveva già dimostrato sin dal primo grado- depositando la pagina del registro dei beni ammortizzabili (all. n. 9 e 10 al ricorso introduttivo)- l’utilizzo della vettura in questione come bene strumentale sin dal 2005, anno in cui era stata sostituita;

-il motivo si profila inammissibile, posto che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 6 febbraio 2014) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di “fatti storici”, ma bensì di profili attinenti alle risultanze probatorie la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte;

– in conclusione il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza del presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

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