Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 433 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 433 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

C

sul ricorso 1147-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
éccACtiel
CsRE
1DELLA FREZZA 171, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
TOGNETTI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
CALUSSI SERGIO, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 10/01/2014

avverso la sentenza n. 901/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 22.9.2011, depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza di primo
grado, in accoglimento del gravame proposto da Tognetti Pietro,
dichiarava il diritto dell’appellante alla rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto relativamente al periodo 4.2.1957-2.7.1979 e
condannava l’INPS al pagamento delle differenze di pensione sui ratei
arretrati, oltre interessi legali, osservando (per quanto interessa in
questa sede) che il pensionato aveva presentato domanda
amministrativa il 31.3.2003 e che la domanda giudiziale — presentata il
22.1.2008 (ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni dal
31.3.2003) – era ammissibile, poiché la fattispecie verteva in tema di
riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e quindi
occorreva fare riferimento al criterio interpretativo indicato dalle
Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n.12720 del 2009.
L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico
motivo. Tognetti Pietro resiste con controricorso.
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con unico motivo l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione
del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,
censura la sentenza che erroneamente aveva ritenuto ammissibile la
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domanda giudiziale benché l’interessato fosse già incorso nella
decadenza di cui all’art. 47 cit. e ciò sulla base dell’erroneo assunto che
trattavasi di riliquidazione di un trattamento pensionistico. Sostiene
che la fattispecie verte sul riconoscimento di un distinto diritto,
costituito dall’ampliamento della base contributiva, e che tale diritto

domanda sia avanzata dal soggetto già pensionato, quanto se essa sia
avanzata da colui che intende conseguire il diritto a pensione mediante
tale rivalutazione contributiva.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Occorre premettere che questa Corte, decidendo numerose analoghe
controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n.
1629 del 2012; sent. 11094 e 11400 del 2012), si è espressa affermando
il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992,
art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche
per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse
promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna
pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
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soggiace al termine di decadenza di cui all’art. 47 cit. tanto se la

contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Non vale richiamare in senso contrario, per le domande giudiziarie
presentate dai già pensionati, la sentenza n. 12720/2009 di questa
Corte in base all’assunto che, in tali casi, si tratta non di conseguimento

Come infatti osservato in recenti pronunce di questa Corte (v. tra tutte,
Cass. sent. n. 11400 del 2012), con le domande tese ad ottenere il
beneficio in questione non si fa valere il diritto al ricalcolo della
prestazione pensionistica o una rivalutazione dell’ammontare dei
singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede
di determinazione amministrativa, bensì “il diritto a un beneficio che,
seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi,
strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,
operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti
propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe
sorto) — in base ai criteri ordinari — il diritto al trattamento
pensionistico (basti pensare che l’esposizione all’amianto e la sua
durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto
dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente
previdenziale attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne
dimostrazione” (Cass. sent. n. 11400/2012 cit, in motivazione).
Trattasi quindi di un diritto che non si identifica né con il diritto a
pensione (irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla
riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico. Esso ha una sua
propria individualità, quale autonomo beneficio previdenziale che, pur
incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di
un periodo contributivo, è ancorato a ben precisi presupposti, distinti

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del trattamento di pensione, ma di incremento di quello già liquidato.

da

quelli propri del trattamento previdenziale sul quale detto

beneficio è destinato ad incidere.
E’ dunque infondato l’assunto secondo cui nella fattispecie non
sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda
diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario

n. 12685 del 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a
calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare
le disposizioni legislative sulla decadenza.
Inoltre, giova ricordare che, come più volte affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (sent. n.12718
del 2009), la decadenza sostanziale di cui si discute “è di ordine
pubblico” (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata “a protezione
dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” ed è
pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(con il solo limite del giudicato).
In conclusione, non ravvisandosi i presupposti per un mutamento
giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarato manifestamente fondato
il ricorso proposto dall’INPS.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto delle difficoltà interpretative in tema di decadenza
dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
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ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda;. compensa le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013

Il Presidente

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