Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4329 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19476/2005 proposto da:

AUTOGRILL SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore generale Dott.

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DIGIONE 1,

presso lo studio dell’avvocato ALBANESE ROBERTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALBERTINI GIOVANNI giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) in persona del suo procuratore Dott.

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA

DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRIZZI VINCENZO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2738/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 6/4/2004, depositata il 09/06/2004, R.G.N.

4077/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ROBERTO ALBANESE;

udito l’Avvocato NICOLA PALOMBI per delega dell’Avvocato STEFANO

D’ERCOLE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 6 febbraio 1989 l’Enel (compartimento di (OMISSIS)) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la società Autogrill spa e ne chiedeva la condanna al pagamento di una differenza sottofatturata di consumi di energia, da parte dello Autogrill di (OMISSIS), per il periodo (OMISSIS), per oltre L. 147 milioni, salvo diversa determinazione. L’Enel sosteneva che il data 3 dicembre 1985 aveva individuato un guasto nei gruppi di misura relativi alla utenza, da cui desumeva che i contatori non avevano registrato gli effettivi consumi.

La società convenuta contestava la fondatezza della domanda e le tariffe applicate in eccesso, sostenendo il minor dovuto per circa 53 milioni e proponeva riconvenzionale. La causa era istruita con prove documentali e con espletamento di CTU. 2. Il Tribunale di Roma con sentenza 40364 del 2000 accoglieva la domanda per un importo di L. 119.513.830 e condannava la società convenuta al pagamento di dette somme oltre interessi legali e spese di lite, rigettando la riconvenzionale.

3. Contro la decisione proponeva appello l’Autogrill chiedendone la riforma ed insistendo nella riconvenzionale in ordine alla errata applicazione delle tariffe. Resisteva la controparte e chiedeva la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 giugno 2004 così decideva: rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre l’Autogrill con unico motivo di censura; resiste l’Enel con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine al dedotto motivo, che reca la generica intestazione di “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia: le risultanze della CTU”, la articolazione del motivo, pone quindi in evidenza due ordini di censure: un primo ordine di rilievi attiene agli accertamenti tecnici effettuati sul contatori installati presso l’utenza intestata alla Autogrill di (OMISSIS), ed alla verifica delle anomalie, con un calcolo diretto al recupero dei consumi non fatturati tra il (OMISSIS). (ff. 6 a 14 del ricorso); un secondo ordine di censure attiene al quantum debeatur, sulla base di una clausola contrattuale (art.9 del contratto) che non viene riprodotta, in violazione del principio di autosufficienza, (ff. 13 del ricorso).

In relazione a tale complessa censura, prospettata unicamente come vizio della motivazione, si osserva che essa è formulata in modo inammissibile, posto che non contrasta specificatamente i punti in cui la Corte di appello (ff. 3 a 6 della motivazione) esamina la Consulenza tecnica analiticamente ed accerta l’anomalia, che ha determinato il sottopagamento dell’energia effettivamente consumata. Si tratta di una valutazione fattuale, insindacabile in questa sede.

Quanto poi ai conteggi che dovrebbero ridurre le somme richieste sulla base di una clausola contrattuale non riprodotta, il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non senza rilevare che il motivo non replica alla ratio decidendi espressa dalla Corte (ff. 7 della motivazione) per rilevare la infondatezza dello stesso (come terzo motivo di appello).

Sussistono giusti motivi in relazione alla peculiarità del caso ed alla complessità delle prove, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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