Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4329 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4329
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 16/07/08, depositata il 29 gennaio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 16/07/08, depositata il 29 gennaio 2008, con la quale, accogliendo l’appello di M.G., gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000/2004: in particolare, per quanto qui interessa, il giudice d’appello ha negato che la presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 7, per alcuni degli anni in contestazione avesse effetto preclusivo del diritto al rimborso.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 citato, appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamele affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da detta norma preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011