Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4329 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4329 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 12179-2008 proposto da:
MILONE MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato
GIURATO UGO, rappresentata e ddfesa dall’avvocato
FRINCHI SERGIO, giusta geHega in atti;
– ricorrente 2013
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contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97 03831385, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, ViALO MAZZINI 139, presso lo
studio dell’avvocato FlORIPLO LUIGI, rappresentata e

Data pubblicazione: 21/02/2013

difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;
– controrícorrente nonchè contro

CUSIMANO MARIA;

avverso la sentenza n. 22/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 26/04/2007 R.G.N. 1156/2005;
udita la relazione della cosa svolta nella pubblica
udienza del 24/01/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito

l’Avvocato BUTTAFOCO

.UNA per delega GRANOZZT

GAETANO;
udito il

P.M. in persol-uA del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– intimata

R.G. 12179/2008
FATTO E DIRITTO

dia

Con sentenze n. 595 e 597 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Palermo rigettava i ricorsi proposti da Mirella Milone e Maria Cusimano, per

conclusi con la s.p.a. Poste Italiane, con la conseguente sussistenza di un
rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società a riammettere
in servizio le lavoratrici e a risarcire loro il danno, pari alle retribuzioni non
percepite, oltre accessori.
Le lavoratrici soccombenti proponevano appello, con un unico atto,
avverso le dette sentenze, chiedendone la riforma, con l’accoglimento delle
rispettive domande.
La società si costituiva resistendo al gravame delle controparti e
riproponendo, con appello incidentale, le eccezioni ritenute assorbite in primo
grado.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 26-4-2007,
dichiarava inammissibile l’appello (“cumulativo”) delle lavoratrici e
compensava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza la Milone ha proposto ricorso con un
unico motivo.
La s.p.a. Poste Italiane ha resistito con controricorso.
La Cusimano è rimasta intimata.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Ciò posto, va rilevato che con l’unico motivo la ricorrente, denunciando
violazione degli artt. 342 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.., sostiene che, in base alla

ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro

evoluzione del diritto procedurale, anche alla luce del novellato art. 151 disp.
att. c.p.c., “l’attenzione circa l’ammissibilità dell’appello cumulativo deve

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essere spostata più verso requisiti di sostanza che di forma” e deduce che “nella
fattispecie de qua sussistevano, fin dall’inizio del processo, ragioni di

identità del soggetto convenuto e per la identità della questioni trattate).
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti,
nell’ordinamento processuale civilistico non è previsto che con un unico atto
possano essere impugnati più sentenze o provvedimenti autonomi, tranne che
nei casi nei quali le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le
medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento (v., fra le altre, Cass.
16-12-2011 n. 27208, nonché Cass. 2 maggio 2007 n. 10134, Cass. sez. un.,
ord. n. 28267 del 21 dicembre 2005, Cass. 4 gennaio 2002 n. 69, Cass. S.U. 1512-1998 n. 12562). Lo stesso principio è stato affermato anche in materia
tributaria, dove si è ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo avverso più
sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in
procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico
d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per
intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le
cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in
tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta” (v. Cass. S.U. 16-22009 n. 3692) e, nel contempo, si è ribadito che “nel processo tributario, non è
ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e
cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una

connessione che avrebbero richiesto la trattazione unitaria dei processi” (per la

pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorché
gli stessi muovano identiche contestazioni” (Cass. 30 aprile 2010 n. 10578;
Cass. 30 giugno 2010 n. 15582).
Nella fattispecie, come del resto riconosce la stessa ricorrente, non solo le

trattava altresì di rapporti diversi tra diverse parti, seppure con la stessa datrice
di lavoro.
Il ricorso va pertanto respinto e la Milone, in ragione della soccombenza,
va condannata al pagamento delle spese in favore della società
controricorrente. Nulla per le spese nei confronti della Cusimano, che non ha
svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Milone a pagare alla società
controricorrente le spese liquidate in curo 50,00 per esborsi e euro 3.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti della
Cusimano.
Roma 24 gennaio 2013

sentenze appellate erano relative a diversi e autonomi procedimenti, ma si

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