Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4328 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18856/2005 proposto da:

ENI SPA (OMISSIS) in persona del Direttore Generale della Divisione

Refining & Marketing Dott. T.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio

dell’avvocato COSTI DANIELE, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TERZA CARBURANTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2875/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/3/2004, depositata il 17/06/2004, R.G.N.

8578/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.12.1998, l’allora Agip Petroli S.p.A., conveniva in giudizio la Terza Carburanti S.r.l. al fine di sentir accertare e dichiarare la legittimità del proprio recesso del 28.3.1996 dal contratto di cessione gratuita in uso dell’impianto di distribuzione carburante sito in (OMISSIS), nonchè per sentire condannare la Terza Carburanti all’immediata restituzione dell’impianto ed al pagamento della penale giornaliera contrattualmente prevista per il caso di ritardata consegna dell’impianto.

Successivamente alla stipula del contratto e, precisamente, in data 27.1.1997, i soci della società resistente avevano ceduto l’intero partecipazione sociale ad altri soggetti, senza, tuttavia, provvedere a notificare all’allora Agip, ai sensi dell’art. 3, lett. c), del contratto in parola, alcuna comunicazione avente ad oggetto l’intenzione di mutare la compagine sociale.

Costituitasi in giudizio, la Terza Carburanti chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, deducendo di aver rispettato la clausola contrattuale, avendo comunicato “l’avvenuto mutamento” della compagine sociale con raccomandata a mano del 27.1.1997 e non avendo ricevuto alcuna risposta negativa in proposito dall’Agip, se non la lettera di recesso del 21.10/ 4.11.1997;

eccepiva, inoltre controparte l’illegittimità della clausola in questione.

Con sentenza n. 28926 del 25.9.2000, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di parte attrice, in quanto, pur non accogliendo le doglianze di parte convenuta, relative all’invalidità ed illegittimità della suddetta clausola contrattuale, riteneva, tuttavia, che l’Agip non avesse validamente esercitato la facoltà di recesso prevista dal contratto, non avendo manifestato il difetto di gradimento al mutamento della compagine sociale della Terza Carburanti entro 60 giorni dell’avvenuta comunicazione di tale mutamento, come invece previsto dal contratto.

Con atto di appello notificato il 30.10.2002, l’Agip Petroli S.p.A. impugnava la suddetta sentenza del Tribunale di Roma relativamente alla parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto non validamente esercitato dall’AGIP il diritto di recesso previsto dal contratto stipulato dalle parti, reputando erronea, l’interpretazione fornita dal Giudice della citata clausola contrattuale di cui all’art. 3, lett. c).

L’appello veniva fondato sulle seguenti considerazioni: il carattere intuitus personae del rapporto tra Concessionario e gestore, giustificato dalla particolare natura dell’attività di distribuzione carburanti, legata all’assolvimento di un pubblico servizio e all’assunzione degli obblighi contratti dal gestore nei confronti dell’Agip; l’avvenuta violazione da parte della Terza Carburanti dell’art. 3, lett. c) del contratto stipulato tra le parti, atteso che con la lettera del 27.1.1997 controparte aveva comunicato all’Agìp l’avvenuto mutamento della compagine sociale e non, invece, come previsto dal contratto, l’intenzione di procedere a tale modifica, con relativa richiesta di “nulla osta” da parte della ricorrente (essendo la lettera del 27.1.1997 una mera comunicazione di un mutamento già avvenuto); la legittimità dell’esercizio da parte dell’Agip della facoltà di recesso, essendo stato questo comunicato con il preavviso di 30 giorni di cui all’art., u.c., del medesimo contratto.

Pertanto, l’Agip, chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza, con conseguente accertamento e dichiarazione del diritto della medesima alla cessazione dei pregressi rapporti inter partes a seguito del recesso ex art. 3, lett. c) del contratto in questione, oltre alla condanna dell’appellata alla restituzione dell’impianto carburante in oggetto ed al pagamento della penale giornaliera con interessi e rivalutazione.

Costituitasi la Terza Carburanti, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 2875/2004 rigettava la domanda dell’Agip; affermava, in particolare, la Corte territoriale che “se in diritto l’interpretazione dell’Agip è corretta in quanto il mutamento dei soci e degli organi sociali è soggetto al gradimento della concessionaria, in fatto, sebbene un gradimento da parte dell’Agip non sia stato formalmente notificato, deve ritenersi comunque manifestato per facta concludentia, in considerazione del comportamento tenuto dalla concessionaria successivamente alla comunicazione dell’intervenuto mutamento, avvenuta con lettera raccomandata a mano ricevuta dall’Agip il 27 gennaio 1997 e prodotta in atti dalla convenuta”.

Ricorre per cassazione la E.N.I. S.p.A. con quattro motivi; non ha svolta attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.. Omessa insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento all’interpretazione della clausola contrattuale in questione.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte di merito tenuto conto del “senso letterale” delle parole nella clausola in questione. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1. Omessa, insufficiente contraddittoria ed illogica motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; si afferma in particolare che “è noto, infatti, che una società petrolifera non può assolutamente interrompere le forniture di carburante degli impianti per i quali ha ricevuto la necessaria autorizzazione, in quanto trattasi di svolgimento di un pubblico servizio (D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19) in grado di determinare la decadenza della concessione petrolifera”.

Con il quarto motivo si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento sempre all’interpretazione della clausola in questione.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto al primo, secondo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente perchè aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum (riguardo all’interpretazione della clausola di recesso in questione), deve osservarsi che, stante sul punto la logica ed ampia motivazione della Corte di merito, dette censure risultano inammissibili.

Già questa Corte, con consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass. n. 22536/2007 e 10203/2008) ha affermato che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, come nel caso di specie, nella proposta di una interpretazione diversa.

Infondato è, poi, il terzo motivo: infatti, il richiamato, dal ricorrente, D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19, (erroneamente peraltro indicato in ricorso come D.P.R. n. 1263 del 1971, art. 16, riferentesi a tutt’altra materia), in tema di “disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione”, non solo non regolamenta, con specifico riferimento ai “contratti di cessione gratuita dell’uso degli apparecchi di distribuzione…..”.

il recesso in questione, riferendosi al contenuto “imprescindibile” di tale accordo (tra cui la previsione di una clausola di prelazione a favore del gestore ed altre ancora), ma dallo stesso non è assolutamente possibile trarre elementi a supporto dell’interpretazione “suggerita” dal ricorrente (là dove lo stesso sostiene che “il comportamento tenuto da Eni non potrebbe in alcun modo essere interpretato quale manifestazione del gradimento di mutamento della compagine sociale della resistente, in quanto esso altro non costituisce se non il rispetto degli obblighi gravanti in capo alla medesima”.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata società comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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