Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4328 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 20/02/2020), n.4328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13012/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento Ristorante (OMISSIS) S.r.l., in persona del

curatore Dott. T.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via

G.P. da Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avvocato

Guglielmucci Olga, rappresentata e difesa dall’avvocato Traficante

Donato, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), in persona del curatore avv.

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato Giugni Domenico,

rappresentato e difeso dall’avvocato Serra Mauro, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 149/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Donato Traficante che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Domenico Giugni, con delega orale, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale; accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 29 aprile 2013 la Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado: a) ha dichiarato improcedibile la domanda esercitata in via monitoria dal curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del curatore del fallimento (OMISSIS) s.n.c.; b) ha revocato il decreto ingiuntivo; c) ha compensato le spese del doppio grado per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che dovesse essere fatto valere con le regole stabilite dalla L. Fall.,m art. 51 e seg. il credito vantato da (OMISSIS) s.r.l., sia pure nell’importo ridotto in corso di causa, poichè esso scaturiva dalla pretesa di ottenere una parte del prezzo di una vendita posta in essere in sede fallimentare dalla curatela della (OMISSIS) s.n.c. e una parte dei proventi della gestione di un bene già appartenuto a quest’ultima società.

3. Avverso tale sentenza la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), che ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 51 e seg., rilevando che la pretesa fatta valere non aveva ad oggetto beni compresi nel fallimento della (OMISSIS) s.n.c., ma beni inclusi ab origine nel patrimonio amministrato dalla curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., per effetto dell’accordo concluso tra i curatori dei due fallimenti e il curatore del fallimento di una terza società, la Hotel (OMISSIS) s.a.s. (omologato dal Tribunale di Melfi in data 11 marzo 1999 e modificato, solo quanto alle percentuali di ripartizione, dal successivo decreto del Tribunale di Melfi del 12 luglio 2007).

La doglianza è infondata.

Anche prima della modifica della L. Fall., art. 52, comma 2 (operata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 49), che oggi assoggetta alla procedura di accertamento delineata dal capo V della legge fallimentare “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione

o trattato, ai sensi dell’art. 111, comma 1, n. 1, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, la giurisprudenza ha sempre inteso il principio di concorsualità nel senso che esso è destinato ad includere anche i cd. debiti di massa (v., ad es., Cass. 7 settembre 2005, n. 17839; 26 agosto 2004, n. 17000; 14 giugno 2000, n. 8111).

Ne discende che è del tutto irrilevante il fatto che il credito vantato fosse scaturito da un accordo intervenuto tra la curatela ricorrente e quella convenuta.

La curatela ricorrente insiste nel sostenere che le somme delle quali reclama il pagamento (somme, come detto, di importo più ridotto di quelle oggetto del provvedimento monitorio opposto) non sarebbero mai entrate a far parte, per effetto del sopra ricordato accordo negoziale, nel patrimonio della curatela resistente, senza però riuscire ad indicare neppure il titolo in forza del quale quest’ultima avrebbe provveduto ad incassare somme di pertinenza della prima.

In altre parole, posto che, secondo quanto peraltro riconosce la resistente, le ridotte somme attribuite alla ricorrente in forza del decreto del 12 – 18 luglio 2007 derivano dalla vendita dei mobili del complesso alberghiero, resta da capire come tali premesse si giustifichino giuridicamente con la partecipazione della sola curatela (OMISSIS) s.n.c. all’atto e con il versamento delle somme dovute direttamente alla ricorrente nelle mani della medesima curatela.

Del resto, anche si trattasse di una percezione indebita, il credito dovrebbe essere fatto valere nelle forme di cui al capo V.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., con riguardo al carattere apodittico e contraddittorio della motivazione che sorregge la disposta, parziale compensazione delle spese processuali.

La doglianza è fondata, dal momento che la motivazione fornita dalla Corte d’appello risulta assolutamente apparente.

Poichè quest’ultima ha ritenuto improcedibile la domanda proposta dal curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., non ha rilievo alcuno il fatto che l’oggetto della stessa sia stato ridotto (per effetto della sopravvenienza rappresentata dal decreto del Tribunale che aveva revocato il precedente provvedimento di omologa dell’accordo tra le curatele) e, per le stesse ragioni, anche il riconoscimento della ultra-petizione della sentenza di primo grado.

Ora, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, pure nel testo applicabile ratione temporis prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v., ad es., Cass. 17 maggio 2002, n. 7763).

3. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale accolto; in relazione al disposto accoglimento, la sentenza impugnata va cassata e la questione della regolamentazione delle spese del secondo grado, non richiedendo ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con condanna della curatela del fallimento della Ristorante (OMISSIS) s.r.l. anche della restante quota di un terzo delle spese oggetto di compensazione, ossia Euro 1.050,00, per compensi ed Euro 100, per esborsi, per il primo grado, ed Euro 1.000, per compensi ed Euro 233,37 per il secondo grado, in tal modo giungendosi ai complessivi importi indicati in dispositivo.

Infine, va disposta la condanna della ricorrente principale al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la curatela del fallimento Ristorante (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate, per il primo grado, in Euro 3.150,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 300,00, ed agli accessori di legge, e, per il secondo grado, in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 700,00, ed agli accessori di legge. Condanna, altresì, la curatela del fallimento Ristorante (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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