Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4327 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18848/2005 proposto da:

G.A. (OMISSIS), Z.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio

dell’avvocato SELVAGGI CARLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOMEZZOLI GABRIELE giusta 2009 delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE NOVARA SCARL (OMISSIS) in persona del procuratore

Dott. M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI STEFANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIAVEGATTI GIANANDREA

giusta delega a margine del controricorso;

INTESA GESTIONE CREDITI già BANCO AMBROSIANO VENETO (OMISSIS) in

persona del procuratore Avv. F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BANCA POPOLARE DI VERONA SCARL, BANCA DI TRENTO E BOLZANO, CASSA

RISPARMIO DI VR VI BL AN, CASSA RISPARMIO VR VI BL AN;

– intimati –

avverso la sentenza n. 967/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 3/2/2004, depositata il 07/06/2004, R.G.N.

2147/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega dell’Avvocato BENEDETTO

GARGANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi G.A. e Z.P. proponevano opposizione all’esecuzione ed alla pignorabilità dei beni ex art. 615 c.p.c., comma 2, avverso i procedimenti esecutivi immobiliari riuniti n. 18/92 e n. 258/92 avanti al Tribunale di Verona; affermavano che l’immobile sottoposto alla procedura espropriativa era stato conferito in un fondo patrimoniale mediante atto pubblico in data 9.10.90, trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Verona in data 12.10.90, ed annotato a margine dell’atto di matrimonio in data (OMISSIS).

Deducevano che gli atti compiuti sul predetto immobile incontravano il divieto di cui all’art. 170 c.c., in quanto tutti i crediti azionati risultavano trarre origine da scopi del tutto estranei ai bisogni della famiglia (riguardando fideiussioni rilasciate ad alcuni Istituti di Credito a garanzia di finanziamenti concessi alla Westpell s.r.l. di cui ricorrenti erano soci). Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona, con provvedimento in data 24.07.98, sospendeva la procedura esecutiva e rimetteva la causa avanti il G.I. per la trattazione nel merito.

In detto giudizio si costituiva unicamente la Banca Popolare di Novara mentre le altre parti rimanevano contumaci.

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1561/2000, dichiarava non opponibile, nei confronti dei creditori ipotecari, il fondo patrimoniale costituito e trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari prima delle iscrizione ipotecarie ma dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Proponevano appello i coniugi G., deducendo l’erroneità dell’impugnata decisione nel punto in cui aveva ritenuto quale unica forma di pubblicità, per l’opponibilità a terzi, l’annotazione ai sensi dell’art. 162 c.c., ritenendo che la trascrizione prevista dall’art. 2647 c.c., era degradata a mera pubblicità notizia.

Costituitasi la sola Banca Popolare di Novara, la Corte di Appello di Venezia, con la decisione in esame, depositata in data 7.6.04, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado.

Ricorrono per cassazione G.A. e Z.P. con un unico, articolato motivo; resistono con autonomi controricorsi la Banca Popolare di Novara e la Intesa Gestione Crediti (già Banco Ambrosiano Veneto e Intesa Bei Gestione Crediti), la quale ultima ha altresì depositato memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli altri istituti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 162, 2647, 2643 e 2644 c.c.. Si censura la decisione impugnata in relazione all’asserita prevalenza dell’annotazione sulla trascrizione.

Nel controricorso della Banca Popolare di Novara si eccepisce, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso proposto perchè tardivo ex art. 327 c.p.c., non applicandosi alla fattispecie in esame la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Nel controricorso della Intesa Gestione Crediti si fa presente che in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), stipulato in data 30.6.99 la Cassa di Risparmio Salernitana s.p.a., ha cambiato denominazione con delibera assembleare, in data 2.7.99, in Intesa Gestione Crediti s.p.a.; si eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4, “in quanto dal contenuto del medesimo non è oggettivamente possibile riferire i motivi di impugnazione alle corrispondenti statuizioni della sentenza del Giudice di Merito”.

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., non applicandosi al processo in materia di opposizione all’esecuzione la sospensione dei termini feriali.

Infatti, la sentenza impugnata con il ricorso in esame è stata depositata in data 7.6.2004 e il ricorso stesso risulta notificato, a mezza del servizio postale, in data 12.7.2005 oltre il termine annuale di detto art. 327 c.p.c..

Non può pertanto che ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n.10874/2005), secondo cui il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, in base al quale talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, per cui esso fa indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti di Intesa Gestione Crediti e della Banca Popolare di Novara mentre non deve provvedersi nei confronti degli altri istituti di credito intimati che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in favore di Intesa Gestione Crediti in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e in favore della Banca Popolare di Novara in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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