Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4327 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 20/02/2020), n.4327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27072/2018 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato presso l’avv. Claudine

Pacitti che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Pubblico

Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Campobasso, depositato il

2/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/07/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.C., cittadino (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che negò la protezione internazionale con ricorso innanzi al Tribunale di Campobasso che, con decreto del 2.8.18, lo respinse osservando che: era da escludere la protezione sussidiaria a cagione dell’inverosimiglianza della vaga narrazione resa dal ricorrente, il quale non era stato in grado neppure di indicare con chiarezza la regione di provenienza, narrazione peraltro riguardante fatti di natura privata; era insussistente anche la condizione di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria, in quanto i timori di persecuzione politica erano astratti e congetturali, nè erano stati allegati particolari legami con l’Italia o manifeste patologie da curare necessariamente sul territorio italiano.

Lo O. ricorre in cassazione con un unico motivo. Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale ed umanitaria, in ragione della situazione socio-politica della (OMISSIS), come desumibile dal sito ministeriale, lamentando altresì che il giudizio d’inattendibilità del ricorrente era stato inficiato dalla mancata sua audizione, pur in assenza della videoregistrazione.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, esso è generico e diretto al riesame dei fatti. In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della situazione di grave instabilità socio-politica della (OMISSIS), con conseguente violenza indiscriminata e relativo pericolo di danno grave per la persona, come desumibile dal sito ministeriale e da altre fonti informative.

La censura è altresì formulata senza allegare specifiche situazioni, con riferimento generico alla (OMISSIS) e non anche alla regione di provenienza del ricorrente.

Inoltre, la questione della mancata audizione è infondata, in quanto il ricorrente assume che l’audizione da parte del Tribunale sia obbligatoria in ogni caso; il che non è esatto, dato che il Tribunale può negare di procedere all’audizione tutte le volte in cui essa non sia necessaria, risultando la domanda manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo, inclusi quelli assunti nella fase amministrativa davanti alla Commissione (Cass., n. 5973/2019).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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