Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4326 del 24/02/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 4326 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso per Regolamento di Giurisdizione, proposto
da:
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. – SPA con sede
in Roma, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in
calce al ricorso, dall’Avvocato Carlo Malinconico, nel
cui studio,in Roma, Viale Bruno Buozzi n.109, è
elettivamente domiciliata;
– RICORRENTE CONTRO
Data pubblicazione: 24/02/2014
IL CEPPO SRL
con
sede in Massa Marittima, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di
Roma, iscritto al n. 67112/2012 del R.G., dagli
Ronnie Rondino e Luigi Manzi;
– INTIMATA –
udita la relazione della causa svolta nella Camera
di Consiglio del 03.12.2013 dal Consigliere Dott.
Antonino Di Blasi;
udito l’avvocato Malinconico per la ricorrente società;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Generale Dott.
Maurizio Velardi, che si è riportato alle conclusioni
scritte in atti, con le quali era stato chiesto
l’accoglimento del ricorso, con l’affermazione della
Giurisdizione del Giudice Amministrativo nella
controversia vertente innanzi al Tribunale Civile di
Roma ed iscritta nel R.G. al n.67112/2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.
propone ricorso per Regolamento di Giurisdizione, ex
art.41 cpc, contro la S.R.L. “Il Ceppo”, per la
declaratoria della Giurisdizione del Giudice
Amministrativo nella controversia pendente davanti al
Tribunale Civile di Roma, Sezione IX, iscritta al n.
2
Avvocati Luca Alfredo Lanzalone, Luciano Costantini,
67112/2012 del R.G.
Nel ricorso si premette:
–
che in data 27.09.2005, la società “Il Ceppo”,
presentava al G.S.E., ai sensi dell’art. 3 comma
alle
tariffe
incentivanti per un impianto
fotovoltaico;
–
che,
contestualmente,
dichiarava
essere
sussistenti i requisiti per l’ammissione alle
chieste
incentivazioni,
assumendo impegno a
conseguire tutte le autorizzazioni necessarie per
la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
–
che con note del 05.12.2006, dell’11.12.2007 e del
27.02.2008 la società comunicava, rispettivamente,
l’ottenimento
dell’autorizzazione
alla
realizzazione ed all’esercizio dell’impianto, la
data del relativo completamento e quella di
entrata in esercizio;
–
che, sulla base di tali comunicazioni, il G.S.E.,
con
nota
del
20.06.2008,
comunicava
il
provvedimento di riconoscimento delle tariffe
incentivanti ed il successivo 30.06.2008 veniva,
quindi, stipulata la relativa convenzione, alla
cui stregua veniva avviata l’erogazione degli
incentivi, a decorrere dalla data di entrata in
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2 ° del D.M. 28 luglio 2005, domanda di ammissione
esercizio dell’impianto;
–
che il Comando Carabinieri per la tutela
ambientale di Grosseto, giusta nota 28.05.2012,
comunicava che, in difformità dalle dichiarazioni
presentazione della domanda di incentivazione, la
società “Il Ceppo” non risultava essere titolare
dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio dell’impianto, e quindi comunicava al
G.S.E., quale soggetto offeso, che erano stati
emessi avvisi di garanzia nei confronti dei
presunti responsabili, per il reato di truffa;
–
che in esito a tale comunicazione, previo
svolgimento del procedimento di verifica e
l’acquisizione della pertinente documentazione,
giuste note 04.06.2012 ed 11.09.2012, veniva
comunicata
la
sospensione
cautelativa
del
pagamento degli incentivi, nonchè l’avvio del
procedimento di annullamento in autotutela del
provvedimento di riconoscimento delle tariffe
incentivanti;
–
che tali atti venivano impugnati dalla società n
Ceppo, innanzi al T.A.R. del Lazio, con richiesta
di annullamento, previa concessione di misura
cautelare;
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rese e dagli impegni assunti all’atto della
-
che con successiva nota del 23.10.2013, il G.S.E.
comunicava di avere disposto l’annullamento in
di
20.06.2008,
provvedimento
del
autotutela
riconoscimento delle tariffe incentivanti, con
convenzione;
–
che la società “Il Ceppo”, con atto contenente
motivi
anche
impugnava
aggiunti,
tale
provvedimento di annullamento in autotutela,
innanzi al T.A.R. del Lazio, il quale con
ordinanza
ritenuta
n.486/2013,
Giurisdizione,
la
sulla
pronunciando
propria
domanda
cautelare, la rigettava;
–
che la medesima società, proponeva, altresì,
al
ricorso ai sensi dell’art.702 bis cpc,
Tribunale
di
Civile
l’inadempienza
risarcimento
dei
danni,
il
chiedendo
e
G.S.E.
del
prospettando
Roma,
l’intervenuto
per
annullamento in autotutela;
–
che il G.S.E., costituendosi in tale giudizio, in
il
eccepiva
via pregiudiziale,
di
difetto
Giurisdizione del Giudice ordinario, riservando la
proposizione di un Regolamento di Giurisdizione;
Tanto premesso,
il
G.S.E.,
a
sostegno
delle
rassegnate conclusioni ha dedotto che la controversia
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della
decadenza
automatica
conseguente
instaurata dalla società “Il Ceppo” innanzi al
Tribunale Civile di Roma, rientra nella giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi degli
artt. 7 e 133 del c.p.a.-
sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
l. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, confermato
in parte qua della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7,
devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva
tutte le controversie in materia di pubblici servizi
ed, in particolare (lettere rispettivamente D) e
C),
in materia di
vigilanza
e
controllo
nei
confronti dei gestori di pubblici servizi.
2. La Corte Costituzionale, con sentenza 204/2004, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt.
33
e
7
nell’attribuire
in
esame,
al
nella parte
giudice
in
amministrativo
cui,
le
controversie in materia di concessione di pubblici
servizi, non esclude quelle concernenti indennità,
canoni o altri corrispettivi.
3. Con tale sentenza il riparto di giurisdizione
è
stato riportato dal blocco delle materie, al carattere
della situazione giuridica che si assume lesa e di cui
6
La società “Il Ceppo”, non ha svolto difese in questa
si chiede protezione.
4. Risulta pertanto tuttora valido
il
consolidato
orientamento di queste Sezioni Unite, specie dopo
Corte Cost. n. 204/2004 cit., denunciato con più
SS.UU. n.14572/2007, n.57/1999, n.4480/1988), secondo
cui il privato destinatario di finanziamenti o
sovvenzioni
pubbliche
può
differenziate situazioni
esser
titolare
giuridiche,
di
diversamente
qualificate, nei confronti dell’Autorità concedente:
a) Nella fase anteriore al finanziamento, nella quale
l’amministrazione agisce normalmente in
di
posizione
potestà amministrativa e valuta un pubblico
interesse, il privato ha una posizione di interesse
legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di
annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici
per vizi di legittimità ovvero di revocarli per
contrasto originario con l’interesse
conseguentemente
sussiste
pubblico;
la giurisdizione del
giudice amministrativo;
b) Anche in questa fase tuttavia il privato può essere
titolare di un diritto soggettivo, e conseguentemente
sussistere la giurisdizione del giudice ordinario,
tutte le volte che la norma di previsione
non
attribuisca all’Amministrazione poteri discrezionali in
7
sentenze, specifiche in tema di Giurisdizione (Cass.
11 ■ „:Mi,:#1
ordine alla concessione del finanziamento, ma soltanto
sussistenza delle
poteri di certificazione circa la
condizioni
predeterminate
legge
per
per
l’erogazione dello stesso, il quale pertanto
perfetto, riconosciuto dalla stessa legge al privato
ancor prima della emanazione dell’atto amministrativo;
c)
Nella fase successiva al
provvedimento
di
finanziamento, normalmente il privato è titolare di un
diritto
soggettivo,
avente ad oggetto la concreta
erogazione delle somme di denaro disposta
finanziamento o con la sovvenzione
conservazione
degli importi a
con il
ed
tale
titolo
alla
già
riscossi, con conseguente competenza dell’Ago a
conoscere delle controversie instaurate o per ottenere
gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero
per contrastare l’Amministrazione che, servendosi
degli istituti della decadenza o della risoluzione,
abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione
sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del
beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o
dalla convenzione posta a base del rapporto di
finanziamento.
d)
Nella
fase
successiva
alla
emanazione
del
provvedimento la situazione soggettiva del privato può
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costituisce il contenuto di un diritto soggettivo
tornare ad essere di interesse legittimo nelle diverse
cui la mancata
finanziamento già
accordato
erogazione
consegua
all’esercizio
di poteri di autotutela dell’Amministrazione,
annulli
il
del
che
provvedimento attributivo per vizi di
legittimità ovvero lo revochi
originario con l’interesse pubblico,
per
contrasto
atteso che in
tali casi il privato beneficiario non può vantare
che l’interesse legittimo al corretto esercizio di
detti poteri.
Nel caso di specie la sospensione dei pagamenti non
deriva da una inadempienza contrattuale, bensì
dall’esercizio del potere autoritativo di annullamento
in autotutela di precedente provvedimento di ammissione
ai benefici economici, viziato per violazione di legge,
il quale postula solo una posizione di interesse
legittimo della società “Il Ceppo” al corretto
esercizio di tale potere.
Infatti, il G.S.E. è una SPA che svolge funzioni di
natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in
particolare in tema di incentivazione dell’energia
elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico
è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che
attende alla gestione di detto sistema pubblico di
incentivazione, anche mediante la concreta erogazione
9
ipotesi in
delle tariffe.
Nell’ambito della gestione del sistema e nell’esercizio
dei poteri di competenza, l’odierna ricorrente ha
accertato la carenza ab origine, di una delle
chiesti benefici, cioè la coincidenza tra il soggetto
responsabile dell’impianto ed il soggetto titolare
dell’autorizzazione e, quindi, la mancanza di
veridicità del contenuto delle dichiarazioni prodotte e
delle informazioni fornite, al fine di ottenere il
chiesto provvedimento agevolativo.
Ne è, quindi, conseguito il doveroso annullamento in
autotutela del provvedimento di ammissione al
particolare beneficio, essendo stato accertato che lo
stesso era a ritenersi affetto da un vizio di
violazione di legge.
Sussiste
dunque
la
giurisdizione
del
giudice
amministrativo.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto va
affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo,
nella controversia pendente davanti al Tribunale Civile
di Roma, Sezione IX, iscritta al n. 67112/2012 del
R.G., tra la SRL “Il Ceppo” ed il Gestore dei Servizi
Energetici – G.S.E. S.p.A..
Avuto riguardo alla peculiarità del procedimento, alle
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condizioni indefettibili, legittimanti l’accesso ai
questioni prospettate ed al comportamento processuale
delle parti le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
del
giudice amministrativo.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili, il 03 dicembre 2013.
giurisdizione