Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4326 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4326 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BELLINI UBALDO

ORDINANZA

sul ricorso 28524-2016 proposto da:
MOSCA FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati
GIOVANBATTISTA FERRIOLO, FERDINANDO EMILIO ABBATE e
RANIERI RODA, ed elettivamente domiciliato, presso il loro studio,
in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato
il 4 maggio 2016;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2017 dal Consigliere UBALDO BELLINI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FRANCESCO MOSCA, con ricorso notificato il 1° dicembre
2016, ha chiesto a questa Corte di cassazione, il parziale

d’appello di Perugia, riconoscendo al medesimo il diritto ad equo
indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio sempre in materia
di equa riparazione, svoltosi davanti alla Corte d’appello di Roma,
aveva condannato il Ministero della_Giustizia al pagamento, in
favore dello stesso, della somma di euro 2.125,00 per danno non
patrimoniale oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo,
nonché al pagamento delle spese processuali.
La richiesta del parziale annullamento del decreto in oggetto
è stata affidata ad un motivo.
Il Ministero dell Giustizia si è costituito con controricorso,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la
violazione e la mancata applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ.;
art. 2233, secondo comma, cod. civ. Liquidazione compensi ex DM.
N. 55/2014.
Il ricorrente lamenta, in particolare, l’esiguità della somma
riconosciuta a titolo di spese legali ritenendo l’importo illegittimo,
anche ai sensi dell’art. 2233 cod. civ., perché, la somma, indicata
nel provvedimento della Corte di appello (pari ad euro 225,00),
non corrisponderebbe agli indici tariffari contenuti nel Regolamento
del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un

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annullamento del decreto E.R. 779/2016, con il quale la Corte

organo

giurisdizionale

dei

compensi

per

le

professioni

regolamentate ai sensi dell’art. 9 del decreto legge n. 1 del 2012
convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 2012.
Piuttosto, seguendo la tabella allegata al DM n. 55/2014,
l’importo minimo sarebbe pari ad euro 1.576,50, sia pure tenendo

diminuzione percentuale massima ai sensi dell’art. 4 del DM
55/2014.
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – Va preliminarmente osservato che la fattispecie
dedotta in giudizio è regolata, ratione temporis, dal d.m. 55/2014
(il cui articolo 28 recita: “Le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”),
posto che alla data di entrata in vigore di tale decreto la
prestazione professionale del cui compenso si discute non si era
ancora conclusa e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n. 17405/12, la nozione di compenso
rimanda ad un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente
prestata, ancorché iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di
discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. 4949/17).
2.2. – Inoltre, giova precisare, va escluso che nella specie
possa trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del
20.7.2012 (alla cui stregua “In nessun caso le soglie numeriche
indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei
massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e
nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”),
giacché, rispetto al d.m. n. 140/2012, il decreto ministeriale n.
55/2014 (che non contiene alcuna disposizione analoga a quella
del settimo comma dell’articolo 1 del d.m. 140/2012) è prevalente,

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conto della semplicità del procedimento, che giustificherebbe una

in quanto costituisce non solo lex posterior regolatrice, quanto agli
avvocati, dell’intera materia già disciplinata dal d.m. n. 140/2012
(cfr. art. 15 disp. prel. c.c.), ma anche lex specialis. La richiamata
specialità del d.m. n. 55/2014 discende dal fatto che esso
disciplina i compensi per i soli avvocati, mentre il decreto

parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale,
dei compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministero della
giustizia.
Il decreto ministeriale n. 55/2014 indica i parametri medi del
compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può si
discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo
risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più
o in meno, previste dal primo comma dell’articolo 4 di tale decreto
(cfr. Cass. 2383/17, in motivazione: “Con riferimento all’asserito
vincolo del giudice alla determinazione media del compenso
professionale ai sensi del d.m. 55/2014, si deve rilevare che tale
vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale
(artt.1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il
minimo ed il massimo delle tariffe. Con riferimento al d.m.
140/2012 era stato anche precisato che il giudice era tenuto ad
indicare le concrete circostanze che giustificavano le deroga ai
minimi e massimi stabiliti dal d.m. 140/2012 (cfr. Cass. n. 18167
del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto
2016, n. 16225)”. Anche nel regime dettato dal d.m. 55/2014,
deve dunque riconoscersi al giudice il potere di scendere al di
sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione
delle massime percentuali di scostamento – come fatto palese
dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto
primo comma – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso,

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ministeriale n. 140/2012 regolamenta la determinazione dei

tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e
specifica motivazione.
2.3. – Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il
procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio

processo – di cui alla legge n. 89 del 2001 – va considerato quale
procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che,
ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti
all’avvocato per l’attività in esso prestata, trova applicazione la
tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014. Ne deriva che il giudice,
anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa,
deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa
applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di
tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o
ridotte.
2.4. – A sua volta, va qui osservato che il nuovo sistema
parametrico di cui al DM 55/2014 conferma la liquidazione, delle
spese processuali, per fasi (studio della controversia; fase
introduttiva del giudizio; fase istruttoria; fase decisionale). Con
l’ulteriore specificazione che ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello
stesso DM, il Giudice, nella liquidazione del compenso
professionale, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle, con la
possibilità di applicare aumenti o diminuzioni: un aumento che
potrà arrivare fino all’80%, mentre la diminuzione fino al 50%.
Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in
diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per
quest’ultima, infatti, l’aumento può arrivare al 100%, mentre la
riduzione fino al 70%).

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derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del

Pertanto, posto che il valore della controversia, nel caso
specifico, è dato dalla somma liquidata a titolo di equo indennizzo
(pari ad euro 2.125,00), non sembra che la Corte distrettuale
abbia tenuto conto dei principi e dei criteri, appena indicati, e,
soprattutto, della tabella n. 12 allegata al DM citato, sia pure

2.5. – Il ricorso va accolto e il provvedimento gravato deve
essere cassato.
Sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito,
dovendosi liquidare il complessivo compenso dei difensori della
parte ricorrente, in ragione della speciale semplicità dell’affare, nel
minimo risultante dalla massima percentuale di riduzione
applicabile ai sensi dell’articolo 4 del d.m. 55/2014 e, quindi, in C
1.198,50 (C 255,00 per la fase di studio, C 255,00 per la fase
introduttiva, C 283,50 per la fase istruttoria, C 405,00 per la fase
decisionale), oltre IVA e contributo ex art. 11 I. n. 576/1980, con
distrazione in favore degli avvocati Giovambattista Ferriolo e
Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta,
dichiarandosi antistatari.
Anche le spese legali del giudizio di legittimità debbono
seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con
distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e,
decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in
favore della parte ricorrente nell’importo complessivo di C
1.198,50 oltre spese generali, accessori e spese vive per C 8,00,
distratto in favore degli avvocati Giovambattista Ferriolo e
Ferdinando Emilio Abbate; condanna il Ministero della Giustizia al

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mitigata dalla diminuzione prevista dall’art. 4 dello stesso decreto.

pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che, distratte in favore degli avvocati Giovambattista
Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Ranieri Roda, liquida in C
900,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda

2017.

Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15 dicembre

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