Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4326 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16478/2009 proposto da:

D.M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato SOLDANO Sansone,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (UFFICIO PROVINCIALE di SALERNO);

– intimata –

avverso la sentenza n. 148/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 5/05/08

depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Sansone Soldano, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott.

MASSIMO FEDELI che aderisce alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“In controversia relativa a revoca del credito d’imposta per investimenti in zona disagiata, la C.T.R. ha parzialmente accolto, quanto alla rideterminazione del credito d’imposta spettante per il 2002, l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provato l’avvio dell’investimento in epoca anteriore all’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002.

Il contribuente ricorre con unico, articolato motivo; l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto manca la prescritta formulazione del quesito di diritto, dovendosi ribadire che è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto nei ricorsi per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4; non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. S.U. n. 23732/07).

Si propone la trattazione in Camera di consiglio con dichiarazione d’inammissibilità del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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