Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4326 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12357/2014 promosso da:

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico

Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. Emanuele Coglitore, che

la rappresenta e difende unitamente all’avv. Mariagrazia Bruzzone in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– – ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 675/04/2013 della CTR della Campania (Sezione

staccata di Salerno), depositata l’11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Telecom Italia s.p.a. ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativo ad alcune sentenze pronunciate nel 2009 e nel 2010 dai, tribunali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Avellino quali giudici di appello. Sosteneva la contribuente che l’imposta di registro non era dovuta, in applicazione della norma agevolativa di cui alla L. n. 374 del 1991, art. 46, così come modificata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 308, secondo la quale, nelle cause ed attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 gli atti e i provvedimènti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, con esclusione dell’imposta di bollo e di registro e di ogni spesa o tassa.

La CTP di Avellino ha accolto il ricorso ma la decisione è stata interamente riformata dalla CTR della Campania, che ha ritenuto applicabile la norma sopra menzionata esclusivamente ai giudizi pendenti davanti al giudice di pace, trattandosi di un incentivo alla definizione delle controversie pendenti davanti a tale ufficio, istituito proprio con la L. n. 374 del 1991.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

La Telecom Italia s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è eccepita, in via preliminare, la formazione del giudicato esterno sulla questione oggetto del presente giudizio, per avere la CTP di Catanzaro pronunciato tra le stesse parti una sentenza, divenuta definitiva il 19/11/2013 a seguito di mancata impugnazione, ove è stato affermato il principio dell’applicazione dell’agevolazione prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, in ciascuna fase dell’intero giudizio, compresa quella dell’impugnazione, essendo unico il rapporto sostanziale controverso.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla L. n. 374 del 1991, art. 46, per non avere la CTR ritenuto l’applicabilità dell’agevolazione prevista dalla norma in ogni fase del giudizio.

2. In ordine al primo motivo, si osserva che questa Corte, con orientamento condiviso, ha più volte affermato il principio secondo cui il giudicato esterno richiede che le cause tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato. In tal caso, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia oggetto diverso del primo (Cass., Sez. 5, n. 13152 del 16/05/2019; Cass., Sez. 5, n. 16675 del 29/07/2011; Cass., Sez. 5, n. 9512 del 22/04/2009).

Nella specie, la sentenza emessa dalla CTP di Catanzaro, passata in giudicato successivamente al deposito della sentenza in questa sede impugnata, pur affrontando le medesime questioni, non ha ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, perchè attiene alla debenza dell’imposta per la registrazione di sentenze diverse da quelle oggetto del presente giudizio, e dunque non può costituire giudicato esterno vincolante.

3. Il secondo motivo è fondato.

Questo Collegio intende dare continuità al condivisibile principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di imposta di registro, l’esenzione prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46, si applica a tutti gli atti e provvedimenti, comprese le sentenze, adottati nei procedimenti il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonchè alla sua ratio, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto (Cass., Sez. 5, n. 15742 del 23/07/2020; Cass., Sez. 5, n. 31278 del 04/12/2018; Cass., Sez. 6-5, n. 5114 del 13/03/2015; Cass., Sez. 6-5, n. 16978 del 24/07/2014).

4. In accoglimento del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata.

5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente deve essere accolto.

6. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del consolidarsi del principio affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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