Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4325 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 4325 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI PALMA SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 23307-2012 proposto da:
GASPARI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MAGNA GRECIA 95, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO
GUERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUERRA
2013

PAOLO, per delega in calce al ricorso;

514

– ricorrente contro

COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO DI CUI
ALL’ART. 10 D.P.R. 461/01 OPERANTE PRESSO IL MINISTERO

Data pubblicazione: 24/02/2014

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE DELLA LEVA
E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI
II ° REPARTO – 8 ° DIVISIONE – 2 ° SEZIONE;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al

Sezione giurisdizionale delle Marche;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/10/2013 dal Consigliere Dott.
SALVATORE DI PALMA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in
accoglimento del ricorso, dichiari la giurisdizione
della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le
Marche, a conoscere della domanda di accertamento di
dipendenza da causa di servizio proposta da Paolo
Gaspari.

giudizio pendente n. 21436/PM della CORTE DEI CONTI –

Ritenuto che, con ricorso dell’Il ottobre 2012, Paolo Gaspari maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Camerino -,
ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti del
Ministro della difesa e del Comitato di verifica della cause di servizio, in
riferimento alla causa dallo stesso Gaspari promossa dinanzi alla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale regionale per le Marche, nei confronti delle
medesime parti, con ricorso del 2 febbraio 2012 e pendente dinanzi a

2012);
che il Ministro della difesa ed il Comitato di verifica della cause di
servizio, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti né hanno
svolto attività difensiva;
che, sulla base del ricorso introduttivo del presente giudizio nonché
dell’odierno ricorso, deve premettersi, in punto di fatto e per quanto in
questa sede rileva, che:
a)

con il ricorso introduttivo, il Gaspari ha impugnato dinanzi

all’indicata sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: il decreto
del Ministro della difesa n. 4690/D, pos. 600622/C, del 31 agosto 2011, ed
il correlato conforme parere del predetto Comitato di verifica, con il quale
è stata respinta l’istanza del 10 dicembre 2003 per negata dipendenza da
causa di servizio dell’infermità “broncopatia cronica ostruttiva di primo
grado”; il decreto del Ministro della difesa n. 5381/N, pos. 600622/C, del 4
ottobre 2011, ed il correlato conforme parere del Comitato, con il quale è
stata respinta l’istanza del 22 dicembre 2007 per negata dipendenza da
causa di servizio dell’infermità

“ipertensione arteriosa con impegno

d’organo”;
b) con tale ricorso, il Gaspari ha chiesto, nel merito, che la Corte
adita dichiarasse «la dipendenza da causa di servizio delle infermità de
quibus ai fini che qui interessano, con ogni consequenziale statuizione»,
deducendo, tra l’altro e in particolare, che

«Il ricorso […] è rivolto

all’accertamento e alla conseguente dichiarazione di “riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio” delle menomazioni in discussione, quale

3

detta sezione giurisdizionale della Corte dei conti (r. g. n. 21436 del

presupposto necessario ed inderogabile ai fini pensionistici di privilegio
negato con i gravati provvedimenti» (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3);
c) costituitosi, il Ministro della difesa, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito il difetto di giurisdizione
della Corte dei conti, indicando come giurisdizionalmente competente il
Giudice amministrativo, perché i provvedimenti impugnati riguardano il

dall’interessato ancora in servizio e neanche prossimo alla quiescenza;
che, tanto premesso, il ricorrente Paolo Gaspari chiede che la Corte di
cassazione, a sezioni unite ai sensi degli artt. 41 cod. proc. civ., «voglia
affermare e dichiarare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti
in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio quale
presupposto del diritto a pensione privilegiata anche nei confronti del
militare in servizio»;
che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le sezioni
unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione della Corte dei
conti a conoscere la domanda di accertamento di dipendenza da causa di
servizio, proposta da Paolo Gaspari.
Considerato che, con il ricorso in esame, Paolo Gaspari osserva
che:

a)

il proposto ricorso introduttivo è volto esclusivamente

all’accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di
servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, come
risulta dallo stesso ricorso introduttivo con il quale è stata impugnata la
sola parte dei due decreti ministeriali concernente la denegata dipendenza
da causa di servizio a detto fine; b) contrariamente a quanto affermato
dalla difesa erariale, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in
servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla
tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il
riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter
successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata;
che la questione sottoposta alla decisione di queste Sezioni Unite
consiste nello stabilire se – nel caso, quale quello di specie, in cui un
appartenente alle forze armate in servizio attivo abbia impugnato dinanzi
4

diritto all’equo indennizzo e non alla pensione privilegiata non chiesta

alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti i
decreti del Ministro della difesa (ed i correlati conformi pareri del Comitato
di verifica delle cause di servizio), con i quali siano state respinte le
istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità
– tale causa, volta all’accertamento della dipendenza delle denunciate
infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della
pensione privilegiata, sia attribuita o no alla competenza giurisdizionale

che il ricorso merita accoglimento, con la conseguenza che deve
essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la
domanda proposta dai ricorrente con il ricorso introduttivo del presente
giudizio;
che, infatti, queste Sezioni Unite – in fattispecie strettamente analoga
alla presente – hanno enunciato il principio di diritto, al quale il Collegio
intende dare continuità, secondo cui è devoluta alla giurisdizione della
Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di
servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna
dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola
domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto
del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di
tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla
“materia” (cfr. la sentenza n. 5467 del 2009; cfr. anche, ex plurimis, le
sentenze nn. 152 del 1999 e 12722 del 2005);
che, nella specie, non incide assolutamente sulla affermata
giurisdizione della Corte dei conti – dipendente soltanto, si ribadisce,
dall’oggetto della domanda, concernente certamente la “materia”
pensionistica – la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo,
tale circostanza, estranea al giudizio di queste sezioni unite, potendo
eventualmente rilevare, secondo l’autonomo giudizio sul punto dell’adita
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull’ammissibilità
della proposta domanda;
che, quanto alle spese della presente fase del giudizio, se ne può
disporre l’integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo alla parziale
novità della questione trattata, in relazione alla proposizione della
domanda in pendenza del servizio attivo.
5

della Corte dei conti;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, 1’8 ( i

ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA