Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4325 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14069/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

TODARO Nicola (dello Studio Todaro & Verderico Associati),

giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (di ROMA e di Barcellona P.G.), MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 16.4.08, depositata il

15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado che ha ritenuto – rispetto ad accertamento induttivo di maggiori ricavi con conseguente rettifica dell’imponibile IVA IRPEF, addizionale IRPEF ed IRAP relativi al 2001 – d attività di medico anestesista, per il 2 002 – di abbattere del 25% i maggiori ricavi contestati. Ricorre per cassazione la parte contribuente con cinque motivi; la parte erariale non ha svolto attività difensiva.

La censure formulate dal contribuente, avverso la predetta sentenza, si rivelano manifestamente prive di pregio. Il primo motivo – che denuncia violazione di legge – manca del prescritto quesito di diritto e quelli dal secondo al quinto – che denunciano pretesi vizi motivazionali – sono privi del momento di sintesi, essendosi la ricorrente limitata a formulare al termine di ogni censura una richiesta di annullamento della sentenza rinviando del tutto genericamente al precedente contenuto dei motivi. Si deve, al riguardo ribadire:

a) che è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto nei ricorsi per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4; non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. S.U. n. 23732/07).

b) che il motivo che denuncia un vizio motivazionale è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis, quando non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08; 8897/08; 4556/09).

Si propone la trattazione in camera di consiglio con dichiarazione d’inammissibilità del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Il contribuente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, osserva che i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione non sono intaccati da quanto asserito nella memoria del ricorrente, dal momento che, quanto al primo motivo, il quesito di diritto, pur se enunciato a pag. 24 del ricorso è, comunque, inidoneo, non contenendo chiaramente gli elementi indispensabili per mettere in grado la Corte di pronunziarsi in ordine alla regola di diritto applicabile, consistenti: a) nella riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) nella sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) nella diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Non è suscettibile di esame l’eccezione di giudicato esterno, dato che il controllo degli atti relativi alla stessa è precluso stante la ritenuta inammissibilità del ricorso.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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