Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4324 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 22/02/2018, (ud. 15/12/2017, dep.22/02/2018),  n. 4324

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 20.12.2012, ai sensi della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss. C.G. adiva la Corte d’appello di Catanzaro, per ottenere l’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – segnatamente, del diritto, sancito dalla disposizione citata della detta Convenzione, alla durata ragionevole del processo – e, quindi, chiedeva una equa riparazione del pregiudizio sofferto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Assumeva il ricorrente che: con atto di pignoramento presso terzi, notificato il 9.5.2003, aveva promosso un giudizio di esecuzione nei confronti dell’I.n.p.s. (soggetto debitore) davanti al Tribunale di Palmi; a seguito dell’opposizione all’esecuzione, promossa dall’I.n.p.s., il giudizio di esecuzione era stato sospeso e poi riassunto, dopo la definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, con ricorso depositato in cancelleria il 7.2.2012 e definito con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 25.5.2012. Sosteneva, dunque, che il processo era rimasto pendente oltre il termine ragionevole. Chiedeva, pertanto, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di equo risarcimento dei danni patiti per l’eccessiva durata del processo, nonchè al pagamento delle spese della procedura.

Con decreto del consigliere delegato della Corte di appello di Catanzaro dell’8.1.2013, depositato in cancelleria il 7.2.2013, emanato ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 il ricorso veniva rigettato, in considerazione della mancata violazione del termine di durata ragionevole del processo di esecuzione, stante l’avvenuta sospensione del giudizio che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2-quater imponeva di non tener conto del tempo in cui il processo era rimasto sospeso.

Avverso tale decreto proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della L. n. 89 del 2001, il C. con ricorso presentato il 7.3.2013, lamentandone la ingiustizia, atteso che esso era fondato, a suo dire, su una errata interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-quater atteso che la disposizione faceva riferimento esclusivamente alla sospensione di cui agli artt. 295 e 296 c.p.c.. Chiedeva, quindi, il riconoscimento della violazione del principio del termine ragionevole di durata del processo e del suo diritto ad una equa riparazione del danno sofferto, nonchè la condanna del Ministero al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, oltre che al pagamento delle spese del procedimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Ministero della Giustizia. L’adita corte, con decreto del 22.1.2016, rigettava l’opposizione sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) ai fini della valutazione relativa al superamento o meno dei termini di durata ragionevole del processo, occorreva tenere presente la disposizione di cui all’art. 2, comma 2-bis, a norma della quale si considera rispettato il termine di durata ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni;

2) peraltro, ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater Legge citata, non doveva tenersi conto del tempo in cui il processo era sospeso, oltre che di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per l’impugnazione e la proposizione della stessa;

3) nel caso di specie, il giudizio di esecuzione, promosso con atto di pignoramento notificato il 9.5.2003, era rimasto sospeso dal 19.12.2003 al 7.2.2012, cosicchè, scomputando tale lasso di tempo per come previsto dall’art. 2, comma 2-quater, la durata complessiva della procedura era di circa dieci mesi;

4) ne discendeva, da tale computo, che effettivamente non era ravvisabile alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo, stimata, per legge, in tre anni;

5) la decisione concerneva il processo di esecuzione e non pregiudicava il diritto del ricorrente a far valere l’eventuale violazione del termine di durata ragionevole del processo in relazione al giudizio di opposizione all’esecuzione, ma, a tal fine, occorreva una specifica domanda che tenesse conto anche della necessità che la decisione fosse divenuta definitiva.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione C.G., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater; la nullità del decreto impugnato per omessa pronuncia sulla domanda di equa riparazione del giudizio di opposizione all’esecuzione; la illogicità della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione ed errata interpretazione ed applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater, della violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 del difetto assoluto di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

In particolare, il ricorrente sostiene a) di aver proposto una specifica domanda in tal senso e b) che il principio di unicità del giudizio dovrebbe configurare il processo esecutivo come “unico”, comprensivo cioè della “fase” di opposizione all’esecuzione.

2.1. I motivi sono infondati.

La prima doglianza, proprio alla stregua del ricorso per equa riparazione trascritto alle pagine 10-18 del ricorso, risulta infondata, non rinvenendosi, nell’esposizione dello stesso, una domanda finalizzata a conseguire l’indennizzo limitatamente all’eccessiva durata del giudizio di opposizione all’esecuzione, tra l’altro che tenesse conto anche della necessità che la decisione fosse divenuta definitiva.

Del resto, non coglie appieno la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, se si considera che la corte d’appello non ha escluso in astratto la possibilità di proporre la detta domanda nel contesto di quella, più ampia, relativa al procedimento di esecuzione nel suo complesso, ma ha affermato che, nel caso di specie, tale domanda mancava.

2.1. Quanto alla seconda censura (unicità dei giudizi di esecuzione e di opposizione all’esecuzione, anche alla luce delle pronunce a sezioni unite del 2014 e del 2016), va evidenziato che la questione è stata analizzata funditus in una recente pronuncia di questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, nè il ricorrente ha esposto valide motivi per farlo.

Trattasi di Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18197 del 16/09/2015, alla stregua della quale “In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater, nel prevedere che non si tiene conto ai fini del computo della durata “del tempo in cui il processo è sospeso”, include non solo l’ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. ma anche quella regolata dall’art. 624 c.p.c., attesa l’ampiezza della formula introdotta dal legislatore del 2012, restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall’eccessiva durata del processo pregiudicante, di proporre un’autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest’ultimo giudizio”.

L’art. 2, co. 2-quater (comma aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. a, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), testualmente prevede che: “Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa”.

Al di là della formulazione omnicomprensiva della disposizione in precedenza riportata, che indubbiamente è di portata così ampia da ricomprendere ogni ipotesi di sospensione del procedimento di esecuzione, depone nel senso già avallato da questa Corte l’assorbente considerazione per cui, essendo la sospensione di cui all’art. 624 c.p.c. disposta dal giudice, nella ricorrenza di gravi motivi, su istanza di parte, sarebbe difficilmente sostenibile una ricostruzione della modifica normativa introdotta nel 2012 chiaramente volta ad escludere dall’ambito della durata rilevante ai fini della valutazione di ragionevolezza, quella dovuta a stasi processuale non riferibile all’autorità procedente – nel senso che la stessa sarebbe applicabile nel solo caso di sospensione necessaria. Senza tralasciare che la procedura esecutiva ed il giudizio di opposizione all’esecuzione hanno un differente oggetto, concernendo il secondo l’accertamento della validità del titolo esecutivo fatto valere ed il primo l’attuazione pratica del medesimo titolo.

Nè potrebbe invocarsi in senso contrario Cass. n. 12867 del 2010, atteso che quest’ultima pronuncia si riferisce ad un quadro normativo che non conteneva la esplicita esclusione dal computo della durata complessiva di un processo, del periodo in cui lo stesso è stato sospeso.

La lettura avallata non si pone neppure in contrasto con la Costituzione, come invece sostenuto dal ricorrente, in quanto il legislatore non irragionevolmente ha ritenuto che non potesse essere addebitata all’amministrazione giudiziaria la durata derivata dalla sospensione del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce, restando, peraltro, come detto, impregiudicata la possibilità, per la parte che dalla eccessiva durata del giudizio pregiudicante ritenga di avere subito un danno, di proporre domanda di equa riparazione con specifico riferimento a tale procedimento e nei termini di decadenza ad esso riferibili.

Solo se si interpretasse la disposizione nel senso che la sterilizzazione del periodo di sospensione del processo per pregiudizialità non fosse recuperabile con un’autonoma domanda relativa alla durata del giudizio pregiudicante, si potrebbe ipotizzare, semmai, un contrasto con l’art. 111 Cost., comma 2, e con l’art. 6 della CEDU. Di contro, proprio la riconosciuta possibilità che anche per il giudizio pregiudicante valga il principio della ragionevole durata, la cui violazione può comportare il riconoscimento di un autonomo indennizzo nel concorso dei requisiti di fondatezza della domanda, consente di escludere la illegittimità costituzionale e convenzionale della nuova disciplina.

D’altra parte, la questione di legittimità costituzionale prospettata (con riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater,) in fine si rivelerebbe inammissibile, siccome irrilevante, avendo la corte locale, come anticipato, non escluso in astratto la possibilità di proporre siffatta domanda nel contesto di quella, più ampia, relativo al procedimento di esecuzione nel suo complesso, ma affermato che, nel caso di specie, tale domanda mancava.

3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

L’assoluta novità della questione, siccome sollevata all’indomani delle pronunce a sezioni unite n. 6312 del 19/03/2014 e n. 9142 del 06/05/2016, induce a compensare per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA