Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4324 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2208-2016 proposto da:

CO.MERI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ANDREA SEGATO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3426/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

CO.MERI S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 526/23/2013 con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso diniego di rimborso delle sanzioni versate dalla contribuente per tardivo pagamento di imposta di registro, con ravvedimento operoso;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione;

la ricorrente ha depositato da ultimo memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e art. 53 Cost., censurando l’impugnata sentenza per aver affermato che l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 cit. per la prevista riduzione delle sanzioni implica la rinuncia alla successiva contestazione della debenza definita transattivamente con il versamento della somma dovuta;

1.2. con il secondo mezzo la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 13 e 69, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, e art. 7, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, censurando l’impugnata sentenza per non aver considerato che la violazione commessa dalla ricorrente, consistente nella richiesta di registrazione dell’atto con pochi giorni di ritardo, non incideva nè sulla determinazione della base imponibile, nè sul versamento del tributo (regolarmente effettuato), e non aveva pregiudicato neppure l’attività di controllo effettuata dall’Ufficio, e che le azioni della contribuente erano state improntate al rispetto dei principi di correttezza e buona fede;

1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate;

1.4. come già più volte affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide pienamente, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 d, nè del D.Lgs. n. 472 del 1997, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scelta del contribuente per il pagamento della sanzione in misura ridotta, sicchè non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, o ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè tali disposizioni si applicano esclusivamente nel caso di sanzioni imposte dalla Amministrazione (cfr. Cass. nn. 6108/2016, 24424/2008)

1.5. deve inoltre rilevarsi che la mancanza di colpevolezza D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6, comma 5 bis, e art. 7, e la causa esonerativa di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, rilevano e possono essere invocate dal contribuente nel solo caso di sanzioni inflitte dall’Amministrazione, ma non anche quando il pagamento della sanzione, in misura ridotta, usufruendo in tal modo di misura agevolativa, sia frutto di una scelta del contribuente medesimo, che abbia fatto ricorso al c.d. ravvedimento operoso;

1.6. una volta che si sia perfezionata la fattispecie di ravvedimento operoso è preclusa quindi al contribuente, analogamente a quanto affermato da questa Corte con riferimento alle ipotesi di definizione agevolata cui questi abbia spontaneamente aderito (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 14828/2008 e Cass. nn. 27067/2017, 4566/2015, 1967/2012), la ripetizione di quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili, atteso che il ravvedimento operoso, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata dallo stesso contribuente;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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