Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4323 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13875/2005 proposto da:

G.P., G.G., G.

S., il primo anche in proprio e tutti quali eredi di

GI.PI. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato PETRELLA MICHELE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERRARA Ottavio con delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

CAPITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato JANARI Luigi, che lo rappresenta e

difende con procura speciale del Notaio Dott. ROBERTO CARBONE in

Napoli 1 17/10/2005;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 107/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 14/04/2004; depositata il 22/04/2004; R.G.N. 42/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato OTTAVIO FERRARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità e il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 23 dicembre 1998 il Tribunale di Isernia rigettava la opposizione a precetto di G.P. e del suo omonimo nonno, intimato per somma pari a L. 99.770.527 il (OMISSIS) dalla Banca di Roma (ora Capitalia) in virtù di un contratto di mutuo stipulato con l’allora Banco di S. Spirito s.p.a., cui la Banca di Roma era succeduta per incorporazione il (OMISSIS).

Avverso questa decisione proponevano appello G.P. in proprio e quale erede del nonno, nel frattempo deceduto nonchè P., G. e G.S., eredi del nonno Pi.Gi..

La Corte di appello di Campobasso con sentenza del 22 aprile 2004 rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese di lite.

Contro la decisione insorgono gli appellanti con un ricorso affidato a tre motivi.

Non risulta costituita la intimata Banca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per tardività.

Dalla lettura degli atti di causa si ricava che la sentenza, emessa il 22 aprile 2004, è stata impugnata con ricorso notificato il 27 maggio 2005.

La proposizione del ricorso è avvenuta, quindi, oltre il termine annuale di decadenza indicato nell’art. 327 c.p.c., il quale decorre “dalla pubblicazione della sentenza” come specifica la norma interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002 n. 477.

E’ appena il caso di ricordare che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario), tra le quali sono comprese anche le cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e quelle di opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) ed a quelle di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c., come questa Corte Costantemente ritiene a partire da Cass. S.U. 4 giugno 1975 n. 2221, sempre confermata.

Infatti, il giudizio in esame – opposizione a precetto – rientra tra i giudizi speciali di opposizione all’esecuzione forzata, per i quali non opera per espresso dettato di legge la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come da giurisprudenza consolidata e costante di questa Corte.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla dispone per il pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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