Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4323 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14052/2009 proposto da:

HOSPITAL TECNIK SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 3,

presso lo studio dell’avvocato CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAL FIUME Riccardo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 3/03/08, depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale l’Agenzia resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

In controversia relativa ad accertamento in rettifica ai fini IRPEG ILOR, la sentenza impugnata, che ha confermato quella di primo grado di accoglimento del ricorso della contribuente, ha disatteso la tesi della società ed ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’atto impositivo, risultando dall’interrogatorio dei responsabili e dagli accertamenti bancari che la società, attraverso un intermediario che gestiva i rapporti con la S.M.P. Srl, aveva stipulato un contratto con un imponibile di L. 100 milioni con una sovrafatturazione del 40%; quasi contestuale risultava la richiesta di emissione di assegni circolari intestati a nominativi di fantasia; la società non aveva fornito prove in contrario.

Il primo motivo è generico, come il relativo momento di sintesi, e si limita a proporre un’inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80).

Il secondo motivo è inammissibile, dovendo ribadirsi il principio che sanziona con l’inammissibilità il mezzo di ricorso allorchè il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo Cass. S.U. 198111 e 19769/08; Cass. 19892/07), dando luogo, sostanzialmente ad un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. S.U. n. 26020/08). Invero, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Si propone la trattazione in Camera di consiglio con il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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