Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4322 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13869-2005 proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato ARACHI

TOMMASO, rappresentato e difeso dall’avvocato VESCIO UGO con delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Condirettore

Generale Dott. M.A. elettivamente domiciliato in ROMA,

PZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GRASSI STEFANO, che

lo rappresenta e difende con procura speciale del Notaio Dott.

ALESSIO CIOFINI in Firenze il 20/06/2005 Repertorio N. 17258;

– controricorrente –

e contro

I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 562/2000 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Prima Sezione Civile, emessa il 24/02/2004; depositata il 06/04/2004;

R.G.N. 1879/A/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato FIORELLA MESCHINI GRASSI (per delega Avv. STEFANO

GRASSI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 22 aprile 2001 il Tribunale di Pistoia condannava R.R. al risarcimento dei danni subiti dalla suocera I.A., a seguito di una caduta provocata dall’aggressione del cane di sua proprietà, mentre la stessa si trovava in casa della figlia e del genero; condannava la Milano Assicurazioni spa, subentrata alla Previdente Assicurazioni, società originariamente assicuratrice con cui il R. aveva stipulato una polizza proprio per i danni provocati dal cane.

2.- Avverso questa decisione insorgeva la Milano Assicurazioni spa e la Corte di appello di Firenze con sentenza del 6 aprile 2004 accoglieva il gravame e rigettava la domanda di manleva del R., con condanna alle spese.

Osservava il giudice dell’appello che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, l’interpretazione degli artt. 36 e 37 della polizza era errata per una ragione logica e per una ragione di ordine lessicale.

Infatti, la polizza era operativa per il contraente ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente e residente nonchè i collaboratori domestici e terzi ai fini dell’assicurazione RCT erano il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonchè ogni altra persona parente ed affine con lui residente e convivente, per cui queste persone, se non residenti e conviventi con gli assicurati, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, non sarebbero terzi e non avrebbero potuto godere della garanzia assicurativa (p. 3 sentenza impugnata).

Ed, inoltre, non era stata fornita la prova che le lesioni patite dalla I., a seguito di una caduta per aggressione del cane, mentre si trovava in casa della figlia e del di lei marito fossero state provocate, come asserito dal R. in una dichiarazione resa davanti al giudice, dal cane.

Contro questa sentenza insorge il R. con ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a..

La resistente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Osserva il Collegio che per pregiudizialità logica va esaminato il terzo motivo (violazione e/o mancata applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa motivazione in ordine alla ammissione di prova ex art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente lamenta che la Milano Assicurazioni non aveva eccepito in precedenza il difetto dì prova sul fatto e che “la confessione del convenuto comparente è dichiarazione liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti dei litisconsorti facoltativi” e che, comunque, la Corte di appello avrebbe dovuto ammettere le prove richieste dal convenuto non appena questi abbia avuto notizia della proposizione della eccezione dell’appellante (p. -8 ricorso).

2.- l riguardo, ritiene la Corte che il giudice dell’appello ha affermato che manca la prova che a cagionare le lesioni sia stato il cane, dato che non vi sono lesioni da morso, da graffi o comunque tali da essere conseguenze dell’aggressioni canina e la prova non poteva essere data in appello, trattandosi di processo di nuovo rito.

Non solo, ma in riferimento all’eccezione sollevata dal R., secondo cui la società appellante non avrebbe eccepito alcun difetto di prova sul fatto, il giudice dell’appello ha correttamente ritenuto che era onere dell’attore che agisce per il riconoscimento di un diritto dimostrare l’an e il quantum di tale diritto e che la confessione giudiziale resa da uno dei convenuti non è di per sè opponibile all’altro, specialmente quando, come nel caso, l’interesse di chi la rende è in conflitto con quello del destinarlo e addirittura collima con quello della parte avversa (p. 4 sentenza impugnata).

A fronte di questo argomentare, che è immune da ogni vizio logico e giuridico, il motivo si appalesa inammissibile.

Infatti, il ricorrente non descrive nè il contenuto della sua confessione nè indica quali siano e di quale contenuto le prove richieste e non ammesse, impedendo al Collegio di valutare simmetricamente la congruità delle contrarie ragioni sottese alla decisione impugnata (Cass. n. 7184/04; Cass. 7972/07).

Una volta dichiarata la inammissibilità di questa censura, segue la inammissibilità dei primi due motivi.

Infatti, il primo, in sintesi, centrato sulla interpretazione della clausola contrattuale, che avrebbe coperto il sinistro, alla luce del comportamento delle parti (p. 4-5 ricorso); il secondo che, nella sua intitolazione (violazione e/o mancata applicazione dell’art. 1370 c.c.) come riprodotto nell’art. 1469 quater c.c. e che, peraltro, si rivela assolutamente generico (p. 6-7 ricorso), in sostanza, attengono a valutazioni di merito, che logicamente motivate, come sono, sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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