Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4322 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4322 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 28807-2013 proposto da:
VINTI

AUTO

S.r.l.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCARLO CIPOLLA;
– ricorrente contro

FORD

ITALIA

S.p.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio

Data pubblicazione: 22/02/2018

dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5231/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/10/2013;

udienza del 06/12/2017 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito l’Avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, con delega
dell’Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI difensore
della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Esposizione del fatto
La Ford Italia spa si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Roma con cui le veniva ingiunto di pagare alla Vinti Auto srl la

somma di 150.993,32 euro, oltre ad accessori, a titolo di indebito
oggettivo, deducendo, oltre a ragioni di nullità del decreto,
l’infondatezza,

nel

merito,

della

domanda,

sia

in

forza

dell’interpretazione della clausola di cui all’art. 12 lett b) sia l’
intervenuta decadenza della creditrice opposta dalla facoltà di sollevare
contestazioni sulle somme fatturate, ai sensi dell’art. 12 lett f) del
contratto in virtù del quale erano state emesse le fatture dedotte a

/

fondamento della pretesa avversaria.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione, revocava il
decreto ingiuntivo opposto.
La Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto da Vinti Auto
srl ed affermava l’applicabilità al caso di specie della clausola prevista

dall’art. 12 lett f) del contratto di concessione, come affermato, in un
giudizio tra le stesse parti, dalla sentenza della Corte di Cassazione
n.6769 del 4 maggio 2012.
Da ciò, l’intervenuta decadenza della Vinti Auto srl dalla facoltà di
ripetere quanto pagato indebitamente, non avendo osservato il
menzionato termine di dieci giorni.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Vinti Auto srl con
cinque motivi.
La Ford Italia ha resistito con controricorso,illustrato da memorie ex art.
378 cpc.
Motivi della decisione

1

Il primo, articolato, motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 132 n.4), 112, 115, 116 cpc, nonché 1370, 1371, 1823, 1832,
1827, 2965 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3) cpc, nonché l’omessa o

insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al punto decisivo
della controversia avente ad oggetto la decadenza dal diritto a chiedere la
ripetizione delle somme.
La ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione
di legge per avere la Corte territoriale definito la presente controversia
facendo unicamente rinvio alla sentenza di questa Corte n.6769/2012.
In particolare, la censura verte sul fatto che la domanda per cui è causa si
riferisce a somme corrisposte in un periodo in cui vigeva un contratto
diverso da quello su cui si era formato il giudicato esterno richiamato fal
giudice di appello.
Nel caso di specie, dunque, non potrebbe attribuirsi efficacia a tale
pronuncia , seppure intervenuta tra le stesse parti, per l’intervenuto
mutamento dei termini di riferimento negoziale.
La ratio sottesa alla citata pronuncia di questa Corte n.6769/2012,
sarebbe rimasta estranea al presente giudizio e, nel merito, sarebbe errata
la ritenuta applicabilità al caso di specie dell’art. 12 lett f) del contratto di
concessione inter partes.
La sentenza impugnata, contraria ad altra precedente della stessa Corte
d’Appello ( 18 luglio/5 ottobre 2006 n. 4225/06), avrebbe erroneamente
escluso la nullità della clausola contrattuale in oggetto, nonostante
l’evidente eccessiva brevità del termine ivi stabilito per la proposizione
dei reclami ex art. 2965 c.c., e considerata altresí la contrarietà della
pronuncia all’osservanza dell’obbligo di buona fede.

2

La sentenza, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che le rispettive
posizioni delle parti erano regolate in regime di conto corrente, il che

erroneamente applicato dalla Corte a fronte del termine di prescrizione
decennale.
Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia della sentenza impugnata
in relazione alla domanda di restituzione, in contrasto con una contraria

r-

pronuncia della stessa Corte d’Appello ( n.4226/06 del 18 luglio/ 5
ottobre 2006) , resa in un caso identico a quello in esame, che aveva
diversamente interpretato la clausola di cui Ford chiedeva l’applicazione.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 277 cpc nonché 1′ omessa
pronuncia sulle proprie domande ed in particolare sull’eccezione di
tardività dell’eccezione della Ford di difetto di legittimazione passiva.
Il quarto motivo censura la statuizione di condanna al pagamento delle
spese di lite, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91
e 92 cpc.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 270 cpc, per avere la
sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione le istanze
istruttorie.
Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha infatti posto a fondamento della pronuncia la
statuizione della sentenza n. 6769 del 4 maggio 2012 di questa Corte,
intervenuta tra le stesse parti, che ha affermato la validità ed applicabilità
della clausola prevista dall’art. 12 lett I) del contratto di concessione.
Presupposto logico di tale statuizione è l’efficacia di “giudicato esterno”,
assimilabile agli “elementi normativi” (Cass.24952 del 10.12.2015) , di

3

avrebbe comportato l’inefficacia del termine breve decadenziale

detta pronuncia, in quanto relativa al medesimo rapporto giuridico ed alla
medesima questione giuridica ( validità ed applicabilità della clausola di
decadenza alla pretesa oggetto del presente giudizio).

Dalla già menzionata riconducibilità del “giudicato esterno” agli elementi
normativi, discende, come questa Corte ha già affermato, che la portata
del “giudicato esterno” va definita dal giudice del merito alla luce
dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e che
gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della
violazione di legge (Cass.24749/2014).
Nel caso di specie la ricorrente denuncia l’errata applicazione del
giudicato esterno da parte della Corte territoriale, in quanto il contratto
che conteneva la clausola in oggetto, oggetto della cognizione della
sentenza passata in giudicata invocata dalla Corte territoriale, sarebbe
stato superato da una successiva convenzione tra le stesse parti.
Verrebbe dunque meno l’unicità del rapporto giuridico e dunque la
comunanza tra le situazioni giuridiche accertate nelle due controversie,
con conseguente errata applicazione dell’efficacia preclusiva del
giudicato esterno.
Tale censura, di inapplicabilità al caso di specie dell’art. 12 lett O per
sopravvenuta inefficacia della clausola a seguito di abrogazione della
stessa con pattuizione successiva, eccezione che non risulta dedotta nel
corso di giudizio dall’odierna ricorrente ( che aveva invece fatto valere
nei gradi di merito una diversa ragione di inapplicabilità relativa alla
natura della prestazione), è inammissibile, in quanto priva di
autosufficienza.

4

Nel ricorso non risulta infatti riportato il contenuto del contratto, da cui
risulti la espressa o tacita abrogazione di detta clausola, la cui vigenza è
stata accertata dalla Corte territoriale, che ha rigettato la domanda

dell’odierna ricorrente sul rilievo che la sentenza della Corte di
cassazione era intervenuta sulla medesima fattispecie, e dunque sulla
base del medesimo regolamento contrattuale.
Da ciò la conseguenza che l’accertamento sulla validità ed efficacia della
clausola e la conseguente decadenza per la ricorrente dalla facoltà di
ripetizione di quanto pagato, spiega efficacia di “giudicato” anche in
relazione al credito oggetto del presente giudizio e preclude il riesame
dello stesso punto di diritto accertato e risolto (Cass. Ss.Uu.13916/2006;
20629/2016).
Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame del secondo, terzo e quinto
motivo, sulla validità ed efficacia della clausola, nonché sulla sua
applicabilità alla pretesa restitutoria oggetto del presente giudizio.
In particolare, appare del tutto irrilevante, a fronte del “giudicato esterno”
posto a fondamento della sentenza impugnata, la contraria decisione della
medesima Corte d’Appello invocata dalla ricorrente e risultano del pari
assorbite le questioni inerenti alla cessione del credito ed alla dedotta
questione della carenza di legittimazione passiva, sulle quali la sentenza
impugnata non ha pronunciato in virtù dell’accoglimento dell’eccezione
preliminare di decadenza della ricorrente dalla pretesa restitutoria.
Del pari infondato il quarto motivo, considerato che la Corte territoriale
ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, ponendo le
spese di lite a carico dell’odierna ricorrente, la cui pretesa era sta
rigettata.

5

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza,
si liquidano come da dispositivo.

La Corte rigetta il primo e quinto motivo di ricorso.
Assorbiti gli altri.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi 5.200,00 € , di cui 200,00 € per rimborso
spese vive, oltre a rimborso forfettario in misura del 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2017

P .Q .M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA