Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4322 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13774/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO ACLI CABERNARDI, B.A. (in qualità di legale

rappresentante pro tempore del Circolo Acli Cabernardi);

– intimati –

avverso la decisione n. 3813/2008 della Commissione Tributaria

Centrale di ROMA del 18.4.08, depositata il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata – in controversia relativa all’impugnazione di accertamento in rettifica ai fini IRPEG ILOR per gli anni 1980 – 84,, la CTC respingeva i ricorsi dell’Ufficio confermando la sentenza di secondo grado, sul presupposto che la gestione del bar all’interno del circolo non potesse essere considerata attività commerciale soggetta ad imposizione, essendo inquadrabile in quella assistenziale ricreativa dell’ente, in quanto volta a rendere fruibile quella istituzionale. Ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze con due motivi, il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo del ricorso – con cui la parte erariale lamenta violazione di diverse disposizioni legislative riproponendo la tesi dell’imponibilità dell’attività in questione – è manifestamente fondato in quanto la decisione impugnata non ha fatto buon governo del consolidato principio espresso da questa S.C. , secondo cui, in tema di imposte sui redditi, l’attività di bar – caffè, con mescita di bevande ai propri associati, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali di un club sportivo – culturale ricreativo e, quindi, devesi ritenere, ai fini Irpeg ed Ilor, attività di natura commerciale, non trovando applicazione in tal caso il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 20, nella parte in cui esclude che la cessione di beni e le prestazioni di servizi agli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, costituiscano esercizio di attività commerciali se effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni culturali e sportive (Cass. n. 15191/06; 14989/00; 4964/00; 3850/00; ribadito anche in tema di IVA:

Cass. n. 26469/08; 611/06).

Resta assorbita – stante l’accoglimento del primo motivo – ogni decisione in relazione al vizio motivazionale oggetto del secondo motivo del ricorso. Il ricorso va pertanto trattato in Camera di Consiglio e se ne propone l’accoglimento”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza deve essere cassata e la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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