Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4322 del 04/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4322 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 7111-2014 proposto da:
FEMINO’ ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
TRASONE 68 (c/o Studio Legale Salvo), recapito professionale
dell’Avvocato FRANCESCO GENOVESE, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FEMINO’ SANTINA, FEMINÒ SANTO, elettivamente domiciliati
in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 711/2013 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 17/10/2013, depositata il 30/10/2013;

Data pubblicazione: 04/03/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE, difensore dei

controricorrenti, che insiste per il rigetto del ricorso.

Ric. 2014n, 07111 sez. M2 – ud. 15-01-2016
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Nella causa di petizione ereditaria promossa da Santina Feminò

contraddittorio dell’altro fratello, Santo Feminò, con sentenza n. 711/13 la
Corte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado emessa
dal Tribunale del medesimo centro, dichiarava autentici i testamenti olografi
di Letterio Feminò e di Maria Sardone e aperte le rispettive successioni
testamentarie. Ciò all’esito del procedimento incidentale di verificazione delle
due schede, prodotte da Santina Feminò e disconosciute dal Rosario Feminò.
2. – Per la cassazione di detta sentenza Rosario Ferninò propone ricorso
affidato ad un solo motivo.
2.1. – Resistono con controricorso Santina e Santo Feminò.
3. – Il motivo d’impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 184 (nel testo anteriore al D.L. n. 35/05, convertito in legge n.
80/05), 210, 216, 217 e 345 c.p.c., 620, 2697, 2714 e 2715 c.c., 66 e 70 legge
n. 89 del 1913, in connessione col vizio d’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3 (e 4: n.d.r.)
e 5 dell’art. 360 c.p.c. Si sostiene che il procedimento di verificazione di
scrittura privata non può svolgersi che sul documento originale, la cui
mancata produzione ad opera dell’attrice è stata illegittimamente supplita
dalla Corte territoriale. Quest’ultima, dando facoltà al c.t.u. nominato di
accedere allo studio del notaio depositario dei testamenti, ha di fatto sanato —

3

contro il fratello Rosario Feminò, con la chiamata in causa a integrazione del

lamenta il ricorrente — la decadenza ex art. 345, 3° comma c.p.c. in cui era
incorsa detta parte.
4. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di giudicato interno e
d’inammissibilità, del motivo, formulate dalla parte controricorrente.

carattere sostanziale di sentenza, ma, appunto, di ordinanza istruttoria.
Depone in tal senso il fatto che con essa la Corte territoriale si sia limitata
(implicitamente) a rimettere la causa (già introitata a sentenza) sul ruolo,
mediante la nomina di c.t.u. al fine di procedere ad accertamenti grafologici
sulle schede testamentarie, con espressa riserva al prosieguo d’ogni altro
provvedimento di carattere istruttorio. Né il giudizio ivi espresso sulla non
decadenza della parte appellante dalla prova, potendo gli originali dei
testamenti essere esaminati attraverso l’indagine del c.t.u. nel contraddittorio
delle parti, conforta minimamente la tesi che detta ordinanza si sarebbe
pronunciata con effetto sostanziale di sentenza sui motivi di gravame proposti
al riguardo da Santina e Santo Feminò. Ciò per la semplice ed ottima ragione
che ai sensi dell’art. 177, 1° comma c.p.c., le ordinanze, comunque motivate,
non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
4.2. – Quanto alla seconda, sebbene sia esatto che è inammissibile la
mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti
riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3
e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima
questione sotto profili incompatibili tra loro (v. Cass. n. 19443/11), va
osservato che nella specie è chiaramente svolta, quale unica effettiva censura,
quella di nullità. del procedimento e della decisione, sebbene impropriamente
4

4.1. – Quanto alla prima, perché l’ordinanza datata 21.9.2006 non ha

veicolata sub n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; mentre il vizio motivazionale risulta
aggiunto sono nominalmente e senza produrre alcuna effettiva commistione
logico-giuridica all’interno del motivo.
5. – Ciò posto, quest’ultimo è infondato alla luce del recente arresto in

Con sentenza n. 12307/15 le S.U., optando in favore di un’ipotesi terza
rispetto a quelle (prospettate nell’ordinanza di rimessione e prevalenti nella
giurisprudenza) della verificazione di scrittura privata e della querela di falso,
hanno affermato -che la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo
deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della
scrittura, e che grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi
generali dettati in tema di accertamento negativo.
La piana applicazione di tale principio alla fattispecie in esame comporta,
ad un tempo, l’inapplicabilità delle norme sul procedimento di verificazione
della scrittura privata e l’inversione dell’onere della prova, che trasla dalla
parte che fa valere il testamento olografo a quella che ne disconosce
l’autenticità. Con l’effetto di neutralizzare la premessa logico-giuridica di
tutte le censure svolte dalla parte ricorrente.
6. – Per tali considerazioni, si propone la decisione del ricorso con le forme
camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375, n. 5 c.p.c. “.
II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale l’unica memoria,
presentata da parte controricorrente, pur ribadendo le eccezioni pregiudiziali
sollevate è adesiva.
III. – Pertanto, il ricorso va respinto.

5

materia delle S.U. di questa Corte.

IV. – Considerato che sulla decisione del ricorso ha inciso un sopravvenuto
arresto delle SAI. di questa Corte, sussistono giusti motivi per l’integrale
compensazione delle spese.
V. – Ricorrono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del

dell’art. 13 D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1,
comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15.1.2016.

contributo unificato a carico della parte ricorrente, a norma del comma 1-bis

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