Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4321 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4321 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 18941-2012 proposto da:
BENVENUTO BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAMERA, giusta
mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in persona del Dirigente Generale Direttore Reggente della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell’Istituto, rappresentato e difeso
dagli avvocati FRASCONA’ LORELLA e CATALANO GIANDOMENICO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 24/02/2014

ETR EQUITALIA SPA;

intimata

avverso la sentenza n. 377/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del
6.3.2012, depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2014 dal

Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Camera che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Lorda Frasconà che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

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FATTO E DIRITTO
La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 377 del 2012, rigettava
l’impugnazione proposta da Benvenuto Biagio, nei confronti dell’INAIL e di E.T.R.
Equitalia spa, avverso la sentenza del 5 ottobre 2009 del Tribunale di Cosenza, che
rigettava l’opposizione a cartella esattoriale per omessi premi assicurativi.
La Corte d’Appello affermava che non poteva trovare accoglimento l’unico
motivo di ricorso basato sulla circostanza che il verbale ispettivo dell’INPS che sarebbe
stato alla base della pretesa INAIL sarebbe stato annullato dal medesimo Tribunale di
Cosenza con sentenza passata in giudicato. Ciò in quanto detta sentenza interveniva in
un giudizio in cui 11
2non era parte ed era relativa a crediti INPS e non INAIL.
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Benvenuto
Biagio, nei confronti dell’INAIL e di E.T.R. Equitalia spa, prospettando un motivo di
ricorso.
Resiste l’INAIL con controricorso assumendo l’autonomia della propria pretesa
rispetto a quella dell’INPS.
E.T.R. Equitalia spa non ha svolto difese.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo del giudizio, nonché violazione ed errata applicazione
delle norme di diritto. Ed infatti ad avviso di esso ricorrente atteso che il credito INAIL
aveva fondamento nello stesso verbale ispettivo annullato la motivazione della Corte
d’Appello appariva non adeguata.
Il consigliere relatore ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso in
ragione delle seguenti argomentazioni.
Questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: se in un giudizio
sussistono crediti vantati sia dall’INPS che dall’INAIL, non sussiste rapporto di
pregiudizialità, se in altro giudizio la parte sia soltanto l’INPS, se ed in quanto il credito
dell’INAIL non trova fondamento in un verbale ispettivo comune ai due Enti, e non si
controverte, pertanto, di questioni attinenti la riscossione dei primi assicurativi
obbligatoli, ma di denuncia delle retribuzioni regolarmente presentata dalla Ditta e sulla
base dell’autoliquidazione effettuata dalla Ditta stessa (Cass., n. 11136 del 2008).
Premesso, che nella specie, non viene in rilievo questione di pregiucllità, il suddetto
principio evidenzia la possibilità che il verbale ispettivo INPS possa fondare anche una
pretesa creditoria INAIL.
Nella specie la Corte d’Appello ai fini della rilevanza della sentenza passata in
giudicato, quale giudicato esterno, non opera alcuna valutazione circa il rapporto tra il
verbale ed i due crediti INPS e INAIL, ma si limita ad escluderla in base all’assenza
dell’INAIL nel giudizio e al fatto che l’annullamento riguardava il credito INPS.
Il Collegio, diversamente dalle conclusioni del consigliere relatore, ritiene che
il ricorso deve essere rigettato atteso che il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia
diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia
riflessa, nel senso che la sentenza, come affennazione oggettiva di verità, produce
conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è
stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione
definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la
conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari
di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza
(Cass., n. 6788 del 2013).
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Il Presidente

Nella specie l’INAIL vanta un diritto autonomo rispetto al rapporto con l’INPS,
definito con la sentenza passata in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore
dell’INAIL. Nulla spese per l’intimata E.T.R. Equitalia spa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida, nei confronti dell’INAIL in euro cento per esborsi, euro duemila
per compenso professionale, oltre accessori. Nulla spese per l’intimata E.T.R. Equitalia
spa.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014

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