Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4321 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13757/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato

PERFETTI Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 25.2.08, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Paolo Perfetti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

“In controversia relativa a preteso omesso versamento di ritenute d’acconto – nella quale il contribuente sosteneva in primo grado di non aver presentato Mod. 770 nell’anno in contestazione (1993, avendo cessato l’attività a fine 1992 – la CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che la cartella esattoriale fosse stata notificata oltre il termine di decadenza.

L’Agenzia ricorre con unico, articolato motivo, deducendo la violazione dell’art. 112, per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado che, come dedotto nel gravame dell’Ufficio, aveva violato il thema decidendum; posto che il contribuente si era limitato a dedurre l’insussistenza della pretesa per cessazione dell’attività e mancata presentazione del mod. 770. Il contribuente resiste con controricorso.

Il motivo è manifestamente fondato, in quanto la decisione impugnata non ha fatto buon governo del consolidato principio espresso da questa S.C., secondo cui, nel processo tributario, la cui struttura è caratterizzata da un meccanismo d’instaurazione imperniato sull’impugnazione di uno degli atti specificamente indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ed il cui oggetto è rigorosamente circoscritto al controllo di legittimità formale e sostanziale dell’atto impugnato, nei limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado, l’indagine sul rapporto tributario è necessariamente limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere dall’Amministrazione finanziaria con l’atto impositivo, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso enunciati (Cass. n. 5928/10; 20516/06, v. anche Cass. n. 15121/06); senza contare che la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (tra le molte cfr: Cass. n. 18019/07).

Si propone la trattazione in Camera di consiglio con accoglimento del ricorso e cassazione senza rinvio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Il procuratore del resistente ha comunicato il decesso del proprio assistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Non assume rilievo la comunicazione del decesso del resistente, dal momento che nel giudizio di Cassazione è ininfluente la sopravvenuta morte della parte (Cass. n. 4233/07).

Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese dell’intero giudizio possono essere compensate poichè ricorrono giusti motivi sulla base delle ragioni in fatto ed in diritto innanzi esposte.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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