Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4321 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/02/2017),  n. 4321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13453/2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, LUCIA POLICASTRO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.A., C.F. (OMISSIS), D.C.A. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO BOER, giusta procure speciali

notarili in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3170/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2010 R.G.N. 11301/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato PISCHEDDA SAMUELA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale Avvocato BOER

PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3170/10, rigettava l’impugnazione prpposta dall’INPS nei confronti di D.C.A. e F.A. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma il 4 ottobre 2007.

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda dei lavoratori e rigettato la domanda rièonvenzionale dell’INPS, dichiarando che gli stessi non erano tenuti a restituire le somme richieste dall’INPS, a titolo di indebito per le maggiori retribuzioni erogate loro nel periodo 1991/1997, a seguito della sentenza del TAR che aveva annullato il concorso in virtù del quale i ricorrenti erano stati assegnati al secondo livello differenziato di professionalità.

3. La Corte d’Appello ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale con decorrenza dall’effettuazione dei pagamenti, per cui alla data di comunicazione della delibera 25 gennaio 2006 l’indebito era per lo più prescritto.

Comunque, riteneva non ripetibili le somme, poichè i lavoratori non erano tenuti alla restituzione in base all’art. 2126 c.c., principio di corrispettività, avendo l’Istituto utilizzato le mansioni corrispondenti alla retribuzione erogata.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’INPS con due motivi.

6. Resistono i lavoratori con controricorso. Nel corso del giudizio è intervenuta sostituzione del difensore.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., art. 2126 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, come integrato dal D.Lgs. 22 settembre 1990, n. 264, art. 12, sostituito dal D.L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 13, convertito dalla L. n. 21 del 1991 (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Deduce l’Istituto, con articolata motivazione, che il trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all’esito della selezione concorsuale non aveva natura di diritto quesito, dipendendo dall’esito finale del giudizio di fronte al giudice amministrativo; che le maggiori retribuzioni erano pertanto risultate “sine titulo” e conseguentemente ripetibili ex art. 2033 c.c.. Non poteva trovare applicazione l’art. 2106 c.c., in ragione della valenza solo retributiva del secondo livello differenziato di professionalità.

La Corte d’Appello aveva interpretato erroneamente il meccanismo retributivo del D.P.R. n. 43 del 1990 e, in particolare, l’art. 14 del medesimo, dal quale emergeva che il passaggio dal primo al secondo livello di professionalità non determinava un mutamento delle mansioni, trattandosi di un mero livello retributivo superiore. L’attribuzione del secondo livello non comportava lo svolgimento di mansioni diverse o superiori rispetto a quelle del primo livello ma solo l’attribuzione di una indennità economica. Nè, comunque, ratione temporis, avrebbero potuto essere retribuite eventuali mansioni superiori.

2. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Il Collegio ritiene di dare continuità, condividendoli, ai principi affermati da questa Corte nella decisione n. 7424/2016 relativa a fattispecie, in parte qua, sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio.

Il D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, prevede all’art. 14, comma 12 (aggiunto del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 13, convertito con modificazioni in L. 23 gennaio 1991, n. 21), che “Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l’iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità”.

L’art. 14, comma 14, aggiunto dal D.L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 13, convertito in l. 23 gennaio 1991, n. 21, dispone testualmente: “L’accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica”.

Detta forma di avanzamento retributivo fu introdotta per sostituire gli automatismi del vecchio sistema previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, art. 12, comma 3 (cd. terzo contratto per il personale dipendente degli enti pubblici non economici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70) che comportava, in favore dei professionisti stessi, una volta che avessero raggiunto una certa anzianità di servizio (6^, 12^, 18^ e 24^ anno di anzianità) l’attribuzione automatica dei cosiddetti gradoni o maggiorazioni stipendiali.

Con l’introduzione dei nuovi livelli retributivi differenziati si è voluto quindi attenuare il principio formalistico collegato alla mera anzianità e si è inteso subordinare lo sviluppo professionale ed economico a procedure selettive, allo scopo di conferire l’aumento retributivo unicamente a coloro che, entro un contingente pari al 40% ed al 20% della dotazione organica dei professionisti stessi, si fossero dimostrati più meritevoli.

Tale normativa va letta in coerenza con i principi di perequazione retributiva – ricavabili dal combinato disposto dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 36 Cost., comma 1 e dalla normativa in materia di pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che ha recepito del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49, come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 23 – e di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica (art. 97 Cost., comma 2), sicchè la progressione economica deve tradursi nel correlato maggior valore professionale della prestazione richiedibile, e quindi in un risultato del quale l’amministrazione possa effettivamente valersi, il quale solo giustifica l’incremento patrimoniale.

In tal senso, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3255 del 2004 ha osservato che l’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità è finalizzata “alla migliore organizzazione dell’amministrazione”.

La Corte territoriale ha accertato (cfr. pag. 2 della sentenza di appello) che i ricorrenti, ai quali era stato riconosciuto 1991/1997 il secondo livello di professionalità, per effetto della procedura concorsuale poi annullata, avevano svolto le mansioni proprie di quel livello di professionalità e, dunque, doveva trovare applicazione l’art. 2126 c.c., ed il principio di corrispettività.

La Corte d’Appello, nel caso in esame, non ha, pertanto, attribuito, in difetto di superamento dell’utile concorso, un inquadramento diverso e superiore, ma ha solo mantenuto fermi, a fini economici, gli effetti del riconoscimento della superiore professionalità, riconoscimento già intervenuto nei confronti dei ricorrenti, ed a cui aveva fatto riscontro l’esercizio a lungo protratto delle relative mansioni.

Nè vale il rilievo secondo il quale l’esercizio delle mansioni di cui al secondo livello di professionalità non equivarrebbe a svolgimento di mansioni superiori, considerato che la Corte non ha ritenuto significativo l’esercizio delle mansioni di per sè, ma l’esercizio delle mansioni in relazione al grado di professionalità cui è collegato il relativo livello retributivo, connesso ad elementi oggettivi di esperienza (anzianità, titoli professionali), che incidono necessariamente sulla qualità della prestazione.

Va in conclusione ribadito il principio, già affermato dalla sentenza sopra richiamata, secondo cui in tema di progressione di carriera dei dipendenti dell’INPS, il D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 14, nel condizionare l’accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nella predetta qualifica, ha inteso riconoscere l’aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa.

3. Al rigetto del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 2934 c.c., dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si censura la statuizione della Corte d’Appello, che ha determinato il dies a quo della decorrenza della prescrizione nel momento in cui i pagamenti sono stati effettuati, dovendosi invece fare riferimento alla sentenza del TAR che faceva venir meno il titolo dell’erogazione retributiva.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Assorbito il secondo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro duecento per esborsi, Euro tremila per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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