Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4320 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4320 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 15311-2012 proposto da:
PRESAGHI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE
3, presso lo studio dell’avvocato MANCUSI SERGIO MASSIMO, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Direttore Generale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 24/02/2014

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 – ora
Ragioneria Territoriale dello Stato,
REGIONE LAZIO,
ROMA CAPITALE 02438750586;

si’s)

– intimati –

depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Ugo Mancusi (per delega avv. Sergio Massimo
Mancusi) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.

2

avverso la sentenza n. 2012/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’1.3.2011,

FATTO E DIRITTO
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2012 del 2011, pronunciando
sull’impugnazione proposta da Presaghi Marina nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento Tesoro, del Ministero dell’economia e
delle finanze, della Regione Lazio, di Roma Capitale, avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Roma il 9 giugno 2004, rigettava l’impugnazione, con condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
La Presaghi aveva adito il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto
all’indennità di accompagnamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda in ragione
delle risultanze della CTU.
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Marina Presaghi
prospettando due motivi di ricorso.
Resiste l’INPS con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
152 disp. att. cpc. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc.
Nella fattispecie in esame (ricorso depositato il 25 luglio 2003) doveva trovare
applicazione la normativa richiamata nella formulazione anteriore alle modifiche
introdotte dall’art. 42, comma 11, del dl n. 269 del 2003 conv. dalla legge n. 326 del
2003, in quanto il presente giudizio si incardinava prima dell’acquisto di efficacia della
suddetta disposizione (l’ottobre 2003).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa e contraddittoria
motivazione in ordine alla decisione di condanna della ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio. Anche a voler ritenere applicabile l’art. 152 citato, come novellato, la
Corte d’Appello avrebbe dovuto argomentare le ragioni della condanna alle spese,
atteso che con dichiarazione sostitutiva depositata unitamente al ricorso di primo grado,
la ricorrente aveva dichiarato redditi che la tenevano esente dalle spese di giudizio.
Il consigliere relatore ha svolto le seguenti argomentazioni e conclusioni.
Preliminarmente, va osservato che il ricorso si sottrae all’eccezione di
inammissibilità per carenza di autosufficienza in quanto nello stesso, in modo chiaro,
sono dedotte sia la statuizione impugnata sia le censure.
Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato.
Va rilevato che l’INPS non contesta che il giudizio di primo grado sia stato
incardinato il 25 luglio 2003 e dunque prima dell’operatività dell’art. 152 disp. att. cpc,
come novellato.
L’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo precedente all’entrata in vigore del
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che in via di regola esonera dal pagamento delle spese processuali
l’assicurato soccombente nei processi promossi per ottenere prestazioni previdenziali
(Cass., n. 13166 del 2009).
Il secondo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento della prima censura.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che
precedono.
limitatamente al capo
Pertanto, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
concernente il regolamento delle spese e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod.
proc. civ., in ragione della sufficienza degli accertamenti di fatto, dichiara irripetibili le
spese del grado di appello. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio,
sussistendo giusti motivi, attesa la non riconducibilità all’ INPS dell’erronea condanna
alle spese.
P.Q.M.
3

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza limitatamente al capo concernente
il regolamento delle spese e decidendo nel merito dichiara irripetibili le spese del
giudizio di appello. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA